Assicurazione contro infortuni, malattie e rischi, in favore dei consiglieri regionali.

Numero della legge: 5
Data: 29 gennaio 1991
Numero BUR: 4
Data BUR: 09/02/1991

L.R. 29 Gennaio 1991, n. 5
Assicurazione contro infortuni, malattie e rischi, in favore dei consiglieri regionali.



Art. 1

1. In favore dei consiglieri regionali in carica, che ne facciano richiesta, l'ufficio di Presidenza de Consiglio regionale, provvede a stipulare appositi contratti di assicurazione per morte, per invalidita' permanente e per invalidita' temporanea dipendenti da infortunio, per infermita', e per qualsiasi altro rischio connesso allo svolgmento dell'attivita' di consigliere regionale.


Art. 2

1. La somma da assicurare per ogni consigliere, unica per tutti, ammonta a lire 500 milioni.

2. La spesa per il pagamento del premio annuale da versare all'istituto con cui viene stipulato il contratto, di cui al precedente articolo, e' cosi' ripartita:
a) 50 per cento a carico del consigliere regionale;
b) 50 per cento a carico della Regione,


Art. 3

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai consiglieri regionali in carica o facenti parte di organi regionali in regime di prorogatio.

2. Per i consiglieri regionali che cessano dalla carica antecedentemente al termine natuale del mandato elettivo, le disposizioni si applicano fino alla data dell'accettazione delle dimissioni o dell'accertamento della decadenza dal mandato.


Art. 4

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato presuntivamentnte in lire 150 milioni annui , rientra nello stanziamento del capitolo n. 26001 del bilancio di previsione della regione Lazio relativo all'asercizio finanziario 1991.

Art. 5

1. Sono abrogate la legge regionale 17 marzo 1973, n. 9 e la legge regionale 16 marzo 1983, n. 18

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.