L.R. 29 Gennaio 1991, n. 5 |
Assicurazione contro infortuni, malattie e rischi, in favore dei consiglieri regionali.
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Art. 1 1. In favore dei consiglieri regionali in carica, che ne facciano richiesta, l'ufficio di Presidenza de Consiglio regionale, provvede a stipulare appositi contratti di assicurazione per morte, per invalidita' permanente e per invalidita' temporanea dipendenti da infortunio, per infermita', e per qualsiasi altro rischio connesso allo svolgmento dell'attivita' di consigliere regionale. Art. 2 1. La somma da assicurare per ogni consigliere, unica per tutti, ammonta a lire 500 milioni. 2. La spesa per il pagamento del premio annuale da versare all'istituto con cui viene stipulato il contratto, di cui al precedente articolo, e' cosi' ripartita: a) 50 per cento a carico del consigliere regionale; b) 50 per cento a carico della Regione, Art. 3 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai consiglieri regionali in carica o facenti parte di organi regionali in regime di prorogatio. 2. Per i consiglieri regionali che cessano dalla carica antecedentemente al termine natuale del mandato elettivo, le disposizioni si applicano fino alla data dell'accettazione delle dimissioni o dell'accertamento della decadenza dal mandato. Art. 4 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato presuntivamentnte in lire 150 milioni annui , rientra nello stanziamento del capitolo n. 26001 del bilancio di previsione della regione Lazio relativo all'asercizio finanziario 1991. Art. 5 1. Sono abrogate la legge regionale 17 marzo 1973, n. 9 e la legge regionale 16 marzo 1983, n. 18 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |