Interventi finanziari urgenti a favore del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto per l' acquisto di autobus per l' anno 1977.

Numero della legge: 47
Data: 12 dicembre 1977
Numero BUR: 36
Data BUR: 30/12/1977

L.R. 12 Dicembre 1977, n. 47
Interventi finanziari urgenti a favore del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto per l' acquisto di autobus per l' anno 1977.







Art. 1

La Regione Lazio, nel quadro degli interventi programmati per il potenziamento e per l' ammodernamento del materiale rotabile necessario al regolare svolgimento dei pubblici autoservizi di interesse regionale, al fine di far fronte alle esigenze in atto connesse con la situazione di emergenza del settore, dispone l' erogazione per l' anno 1977 - a favore del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto ed entro il limite dello stanziamento di cui al successivo art. 3 della presente legge - di contributi straordinari corrispondenti alla complessiva spesa occorrente per l' acquisto e per l' immatricolazione, da parte del consorzio stesso, di autobus nuovi di fabbrica.
Gli autobus di cui al precedente comma saranno destinati all' esercizio delle autolinee extraurbane nel Lazio e dovranno possedere le caratteristiche funzionali prescritte dai decreti del Ministero dei trasporti emanati a norma dell' art. 17 del decreto - legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.


Art. 2

La liquidazione, a favore del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto, dei contributi straordinari stanziati con la presente legge e' disposta dalla Giunta regionale:
a) quanto ad una quota non superiore al venti per cento dell' ammontare dei contributi stessi, previo esame di apposita istanza che sara' inoltrata dal consorzio, corredata dalle deliberazioni assunte dall' assemblea consortile in merito al tipo ed al numero dei veicoli oggetto della fornitura, al costo complessivo della fornitura stessa comprensivo degli oneri fiscali e delle spese di immatricolazione, alle ditte fornitrici nonche' recanti la espressa dichiarazione della rispondenza degli autobus da acquistare alle caratteristiche funzionali previste dai decreti ministeriali richiamati dal secondo comma del precedente art. 1;
b) quanto alla residua quota a saldo, previa presentazione, da parte del consorzio, della documentazione attestante l' utilizzazione del precedente acconto per il pagamento della fornitura degli autobus nonche' la disponibilita' degli autobus stessi ai fini della consegna con esibizione delle relative fatture.


Art. 3

All' onere derivante dalla applicazione della presente legge, previsto in L. 5.270.574.000, si fa fronte con l' apposito stanziamento di cui al cap. 21842 del bilancio di previsione relativo all' esercizio finanziario 1977.
L' onere predetto rientra nel progetto << Trasporti e viabilita' - trasporti regionali >> codice 1503, iscritto nel bilancio pluriennale per l' anno 1977.


Art. 4

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell' art. 31, quarto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 10 dicembre 1977.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.