L.R. 17 Novembre 1979, n. 88 |
Modifiche alla legge regionale approvata nella seduta del 23 ottobre 1979 avente per oggetto: " Provvidenze in materia di edilizia in favore delle popolazioni di alcuni comuni dell' alto reatino colpite dal terremoto del 19 settembre 1979 ".
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Art. 1 L' ultimo comma dell' articolo 3 della legge regionale approvata nella seduta del 23 ottobre 1979 concernente: " Provvidenze in materia di edilizia in favore delle popolazioni di alcuni comuni dell' alto reatino colpite dal terremoto del 19 settembre 1979 " e' cosi' sostituito: " Per l' accertamento del titolo di proprieta' dei fabbricati danneggiati dal terremoto di cui al comma precedente, ai fini della concessione dei contributi previsti, e' consentita la presentazione della documentazione di cui all' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ". Art. 2 L' articolo 9 della legge regionale approvata nella seduta del 23 ottobre 1979 concernente: " Provvidenze in materia di edilizia in favore delle popolazioni di alcuni comuni dell' alto reatino colpite dal terremoto del 19 settembre 1979 " e' cosi' sostituito: " Per il conseguimento delle finalita' di cui all' articolo 1 della presente legge e' prevista la spesa di lire 3 miliardi che sara' iscritta, rispettivamente, per lire 100.000.000 nello stato di previsione della spesa della Regione Lazio per l' anno 1979 e per L. 2.900.000.000 nello stato di previsione della spesa del 1980. E' istituito allo scopo, nel bilancio regionale 1979, il capitolo n. 206070 con la seguente denominazione: " Provvidenze in favore delle popolazioni di alcuni comuni dell' alto reatino colpiti dal terremoto del 19 settembre 1979 " e con lo stanziamento di L. 100.000.000 in termini di competenza e di cassa, previo prelevamento dei fondi occorrenti - in termini di competenza e di cassa dal capitolo n. 528512 - dello stesso bilancio per l' esercizio 1979. Alla copertura della spesa prevista per il 1980 si provvedera' mediante riduzione del fondo globale iscritto al capitolo n. 990599 del bilancio pluriennale, che presenta la necessaria disponibilita' ". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |