| L.R. 24 Gennaio 1979, n. 4 |
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Interpretazione autentica del quinto comma dell' art. 2 e modifica dell' art. 3 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7.
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Art. 1 Il quinto comma dell' articolo 2 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, nella parte che fa seguito alla locuzione " Ad eccezione dei casi previsti nel comma successivo ", deve interpretarsi nel senso che possono essere erogati contributi alle cooperative artigiane di garanzia che abbiano almeno cinquanta soci ovvero, in mancanza di questo requisito, un capitale sociale non inferiore a L. 2.000.000. Art. 2 Il terzo comma dell' art. 3 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, inserito con l' art. 2 della legge regionale n. 63 del 20 dicembre 1976, e' sostituito dal seguente: " Il termine del 30 giugno di cui al comma precedente e' prorogato, limitatamente agli esercizi 1973, 1974, 1976 e 1977, rispettivamente al 31 dicembre 1974, 1975, 1977 e 1978 ". |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |