| L.R. 06 Giugno 1980, n. 49 |
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Istituzione di un centro cinematografico - audiovisivo regionale.
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Art. 1 In conformita' all' art. 45 dello statuto regionale ed ai principi contenuti nell' art. 1 della legge regionale 10 luglio 1978, n. 32 sulle attivita' di promozione culturale, e' istituito presso l' assessorato regionale alla cultura, nell' ambito dell' ufficio promozione culturale e dello spettacolo, previsto dalla legge regionale 26 agosto 1978, n. 48, il centro cinematografico - audiovisivo regionale, con funzioni di servizio a favore degli enti locali e delle forze culturali per promuovere la diffusione e la conoscenza critica del patrimonio audiovisivo e iniziative di ricerca e di studio nell' ambito del settore. Il servizio fa riferimento a strutture pubbliche e private - in particolare alle scuole, alle biblioteche e agli spazi gestiti da cooperative e dall' associazionismo culturale - in rapporto con i distretti scolastici, i consigli scolastici provinciali, i centri culturali e gli organi consultivi locali. Art. 2 L' attivita' di cui al precedente art. 1, si svolge mediante l' acquisizione, la conservazione e l' uso di materiali audiovisivi, la realizzazione di materiali critici e di promozione, l' organizzazione di ricerche, seminari, rassegne, mostre, convegni e iniziative varie di carattere sperimentale in collaborazione con gli enti locali e le forze culturali. Il centro promuove ed organizza inoltre il circuito cinematografico regionale. Per adempiere a queste finalita', il centro e' dotato delle attrezzature tecniche necessarie, di una biblioteca e di una emeroteca specializzate nel settore, di una discoteca - nastroteca. Inoltre il centro si avvarra' dell' apporto tecnico - professionale del CRFP - Centro regionale di formazione professionale, di via Maresciallo Caviglia. Art. 3 Il centro regionale raccoglie ed utilizza copie di tutti quei materiali utili al raggiungimento delle finalita' di cui all' art. 1 della presente legge. A tale scopo la Giunta regionale puo' acquisire: i diritti di proprieta' di opere cinematografiche e audiovisive in accordo con gli aventi diritto; copie di quei materiali i cui diritti di sfruttamento siano cessati secondo i termini delle vigenti leggi; materiale fotografico e audiovisivo ricavato dalla produzione documentaristica e scientifica del passato e del presente e da quella amatoriale artistica e didattica. Art. 4 Le opere cinematografiche ed audiovisive possono essere acquisite e riprodotte in tutti i formati, sia per quanto riguarda le pellicole che i nastri magnetici. Art. 5 Il centro regionale non persegue fini di lucro e concede l' utilizzazione dei materiali audiovisivi di cui dispone ai soggetti indicati nell' art. 1 della presente legge. Il costo dell' eventuale uso delle pellicole e dei nastri magnetici non deve superare quello di usura e di trasporto dei medesimi. Art. 6 Per le attivita' del centro la Giunta regionale puo' stipulare accordi con istituzioni, enti, aziende, cineteche pubbliche e private, nazionali ed estere, con le biblioteche specializzate, con il servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti private operanti nel territorio regionale, per l' acquisizione di copie, lo scambio di materiali e per attivita' comuni di promozione, produzione e diffusione. Art. 7 La Regione favorisce lo sviluppo di cineteche specializzate private prevedendo l' assegnazione di contributi per programmi concordati di iniziative. I contributi vengono erogati nell' ambito dei programmi annuali del centro secondo modalita' che la Giunta regionale definira' con propria deliberazione entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare. Art. 8 I programmi di attivita' del centro vengono definiti sulla base delle proposte della commissione consultiva per il cinema, istituita con delibera della Giunta regionale del 10 aprile 1979, n. 1308 e approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente. Entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approvera' il regolamento del centro cinematografico audiovisuale regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente. Art. 9 Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata, per l' anno finanziario 1980, la spesa di L. 130 milioni. La relativa copertura finanziaria e' costituita, ai sensi dell' art. 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, dallo stanziamento non utilizzato del capitolo n. 423599 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi) del bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1979. Art. 10 La spesa di L. 130 milioni, autorizzata dal precedente art. 9, sara' iscritta in termini di competenza e di cassa, in apposito capitolo da istituirsi nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1980 ( cod. prog. 0700, Tit. I, Sez. 06, Cat. 4), con la seguente denominazione: << Spese relative alla gestione ed al funzionamento del centro cinematografico e audiovisivo regionale >>. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |