Costituzione di una commissione consiliare d' inchiesta sulla gestione dei fondi stanziati in occasione dell' Anno santo 1975.

Numero della legge: 37
Data: 9 agosto 1976
Numero BUR: 23
Data BUR: 20/08/1976

L.R. 09 Agosto 1976, n. 37
Costituzione di una commissione consiliare d' inchiesta sulla gestione dei fondi stanziati in occasione dell' Anno santo 1975.



Art. 1

A norma dell' art. 13 dello statuto e dell' art. 96 del regolamento del consiglio e' costituita una commissione consiliare di inchiesta allo scopo di indagare sulla gestione dei fondi stanziati con legge 23 settembre 1974, n. 64, in occasione dell' Anno Santo 1975, per interventi promozionali della Regione nel settore del turismo.


Art. 2

La commissione d' inchiesta e' composta di 14 consiglieri nominati dal Presidente del consiglio regionale nei modi previsti dall' art. 96, primo comma, del regolamento del consiglio regionale del Lazio.
Non possono far parte della commissione i consiglieri che hanno rivestito incarichi di giunta regionale nel periodo tra l' entrata in vigore della legge n. 64 del 23 settembre 1974 e fino al 31 dicembre 1975. La commissione elegge nel proprio seno un presidente e due vice - presidenti.
E' in facolta' del presidente della commissione disporre che le sedute abbiano luogo a porte chiuse. In tutte le votazioni in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.


Art. 3

La commissione d' inchiesta, avvalendosi della facolta' e dei poteri previsti ai punti 4, 5, 6 e 7 dell' art. 96 del regolamento del consiglio deve accertare:
1) se nella gestione delle somme stanziate con la legge 23 settembre 1974, n. 64, siano stati rispettati i disposti di cui all' art. 2 della legge stessa ed alla II norma transitoria dello statuto e siano state altresi', osservate le procedure previste dalle norme generali sulla contabilita' dello Stato:
2) se le iniziative adottate nel corso della gestione siano rispondenti alle finalita' di cui alla citata legge regionale n. 64/ 1974;
3) se le somme erogate siano state effettivamente ed interamente utilizzate e se cio' sia avvenuto in modo congruo alle deliberazioni della giunta regionale;
4) eventuali responsabilita' di ogni tipo in ordine a iniziative, decisioni e ogni altra attivita', compresa quella di vigilanza e di controllo, connessa alla gestione.


Art. 4

La commissione d' inchiesta dovra' presentare al consiglio la propria relazione conclusiva entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della regione Lazio.


Art. 5

Il presidente del consiglio provvedera' a destinare all' ufficio di segreteria della commissione il personale e le attrezzature necessarie.


Art. 6

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
Data a Roma, addi' 9 agosto 1976
Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 6 agosto 1976.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.