L.R. 16 Marzo 1987, n. 26 |
Modifiche alla legge regionale approvata nella sedutadel 22 dicembre 1986, concernente: "Norme di applicazionedel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre1979, n. 761 e del decreto del Presidente dellaRepubblica 7 settembre 1984, n. 821, per il personale dei profili professionali dei biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti".
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(Pubblicata nel B.U. 30 marzo 1987, n. 9) ARTICOLO UNICO All' articolo 1 della legge regionale approvata nella seduta del 22 dicembre 1986, concernente: << Norme di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, per il personale dei profili professionali dei biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti >>, le parole << gli ingegneri che svolgono unicamente attivita' di assistenza alle medesime tecnologie >>, sono soppresse. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |