Utilizzazione della somma di L. 574.500.000 messa a disposizione dello Stato per interventi di cui alla legge statale 18 novembre 1975, n. 611.

Numero della legge: 51
Data: 19 ottobre 1976
Numero BUR: 30
Data BUR: 30/10/1976

L.R. 19 Ottobre 1976, n. 51
Utilizzazione della somma di L. 574.500.000 messa a disposizione dello Stato per interventi di cui alla legge statale 18 novembre 1975, n. 611.




Art. 1

La somma di L. 574.500.000, messa a disposizione della regione Lazio dal Ministero dell' agricoltura e delle foreste in attuazione della legge 18 novembre 1975, n. 611, viene utilizzata dalla Regione per la concessione alle cantine sociali di un concorso negli interessi sui prestiti contratti dalle cantine medesime per corrispondere acconti ai soci per le uve conferite nella vendemmia 1975.



Art. 2

In conformita' con la legge regionale 17 settembre 1974, n. 45, art. 2, comma secondo, il concorso per gli interessi e' ragguagliato alla differenza fra gli interessi calcolati al tasso fissato ai sensi dell' art. 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e gli interessi da porre a carico delle cantine sociali, calcolato al tasso agevolato nella misura prevista dalle norme in materia di credito agrario, vigenti al momento della concessione del prestito.



Art. 3

La somma di L. 574.500.000 di cui al precedente articolo 1 viene iscritta in aumento del cap. 30502 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale 1976 ed iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio stesso al capitolo di nuova istituzione numero 26.20.80 con la seguente denominazione: << Concorso negli interessi su prestiti contratti dalle cantine sociali per corrispondere acconti ai soci conferenti l' uva nella vendemmia 1975 >>, con uno stanziamento di lire 574.500.000.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
Data a Roma, addi' 19 ottobre 1976
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 18 ottobre 1976.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.