Istituzione del comitato regionale contro l' inquinamento da rumore.

Numero della legge: 22
Data: 1 giugno 1982
Numero BUR: 17
Data BUR: 19/06/1982

L.R. 01 Giugno 1982, n. 22
Istituzione del comitato regionale contro l' inquinamento da rumore.

(Pubblicata nel B.U. 19 giugno 1982, n. 17)


Art. 1

Per l' esercizio delle funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico, trasferite alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e' istituito il comitato regionale contro l' inquinamento acustico, con sede presso la Giunta regionale.


Art. 2

Il comitato regionale contro l' inquinamento acustico nei limiti stabiliti dall' articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977:
a) esamina questioni inerenti all' inquinamento acustico nell' ambito regionale;
b) esprime pareri sui provvedimenti di competenza dei comuni singoli o associati, quando siano richiesti dagli enti interessati;
c) promuove studi, ricerche ed iniziative concernenti la lotta contro l' inquinamento acustico.


Art. 3

Il comitato regionale contro l' inquinamento acustico e' nominato con deliberazione della Giunta regionale ed e' composto da:
l' assessore regionale alla sanita' che lo presiede; quattro funzionari in servizio presso competenti uffici della Giunta regionale;
un professore delle universita' del Lazio, esperto in materia;
un medico igienista scelto fra i medici igienisti delle unita' sanitarie locali del Lazio; un professore dell' istituto di acustica tecnica dell' universita' di Roma;
il direttore del reparto ingegneria sanitaria dell' istituto superiore di sanita'.
Le mansioni di segretario sono espletate da un funzionario amministrativo in servizio presso gli uffici centrali della Giunta regionale.
In caso di assenza dell' assessore regionale la seduta e' presieduta da uno dei quattro funzionari regionali appositamente delegato.
Possono essere invitati a partecipare ai lavori del comitato, senza diritto al voto, funzionari dell' Amministrazione regionale, delle unita' sanitarie locali e di altri enti pubblici interessati, esperti in specifici argomenti in discussione.
Il comitato si avvale di una segreteria tecnica composta da personale in servizio presso gli uffici centrali della Giunta regionale.


Art. 4

Le spese di funzionamento del comitato istituito dalla presente legge graveranno sull' apposito capitolo n. 25106 del bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1982 sui corrispondenti capitoli di bilancio successivi.


Art. 5

E' abrogata la lettera d) dell' articolo 2 della legge regionale 29 giugno 1979, n. 50 e soppressa l' integrazione << e da rumore >> nel titolo della legge stessa.


Art. 6

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.