Modificazioni alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 90,concernente: "Norme per la ricerca, coltivazione eutilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio".

Numero della legge: 31
Data: 22 luglio 1993
Numero BUR: 20
Data BUR: 20/07/1993

L.R. 22 Luglio 1993, n. 31
Modificazioni alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 90,concernente: "Norme per la ricerca, coltivazione eutilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio".

(Pubblicata nel B.U. 20 luglio 1993, n. 20, S. O. n. 4)

Art. 1

1. Il quinto comma dell'articolo 5 della legge egionale 26 giugno 1980, n. 90, e' sostituito dal seguente:

"il ricercatore deve corrispondere alla Regione Lazio il diritto proporzionale annuo di lire venticinquemila per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso".


Art. 2

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 90 del 1980 e' sostituito dal seguente:

"Art. 9
(Coltivazione delle acque minerali e termali.)

La coltivazione delle acque minerali o terminali puo' essere effettuata soltanto da soggetti di comprovata capacita' tecnico-economica ed e' subordinata al rilascio della concessione di cui all'articolo 12.
Hanno, nell'ordine, il diritto di precedenza per le concessioni:
a) gli entio territoriali o i loro consorzi;
b) il ricercatore;
c) i proprietari dei fondi oggetto della concessione;
d) i titolari di diritti reali di godimento sui fondi oggetto della concessione.
A parita' di condizione, la data di presentazione della domanda costituisce titolodi preferenza. Il ricercatore, qualoro non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario, un'indennita' rapportata al lavoro di ricerca effettuato, al capitale impiegato e ad un premio di scoperta".


Art. 3

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 90 del 1980 e' sostituito dal seguente:

"Art. 12.
(Provvedimento di concessione.)

Il provvedimento di concessione e' rilasciato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'articolo 40. Il provvedimento di concessione contiene:
a) le generalita' del concessionario e l'indicazione del suo domicilio, da eleggersi, in un comune della Regione Lazio;
b) la denominazione della concessione e l'indicazione della sua durata;
c) l'indicazione della localita' dove e' ubicata la sorgente;
d) la delimitazione, l'estensione e la natura della concessione;
e) la delimitazione delle zone di protezione ai sensi dell'articolo 10;
f) il programma generale di coltivazione;
g) l'obbligo di provvedere, con misuratori di portata e di conducibilita' elettrica alla sorgente o in prossimita' dell'impianto di utilizzazione nonche' di pluviografi e termografi ubicati in posizione idonea nell'area di concessione, alla raccolta e conservazione dei dati concernenti sia le portate e le caratteristiche dell'acqua sia la metereologia della zona di concessione;
h) l'indicazione degli obblighi e delle condizioni cui e' subordinata la concessione in relazione alla sua utilizzazione;
i) l'eventuale indicazione circa la disciplina degli emungimenti;
l) la determinazione delle indennita' eventualmente dovute al ricercatore ai sensi dellarticolo 9;
m) la prescrizione di eseguire ogni sei mesi alla presenza di un funzionario dell'ufficio acque minerali e termali, la misurazione della portata delle singole sorgenti o pozzi;
n) l'ammontare del diritto annuo anticipato da corrispondere alla Regione Lazio ai sensi dell'articolo 23. Al provvedimento di concessione devono essere allegati il verbale di delimitazione della concessione, la relativa planimetria, l'elenco dei proprietari dei fondi compresi nell'area della concessione e nelle zone di protezione con l'individuazione catastale dei fondi stessi. Il provvedimento e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e trascritto, anche nei confronti dei proprietari dei fondio di cui al terzo comma presso la conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio a cura e spese del concessionario".


Art. 4


1. L'articolo 23 della legge regionale n. 90 del 1980, e' sostituito dal seguente:

Art. 23
(Diritti)

Il diritto proporzionale annuo anricipato dovuto dai titolari di concessioni di acque minerali e termali e' di L.60.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie comèpresi nell'area della concessione. Il diritto proporzionale annuo anticipato non puo' essere comunque inferiore a L.2.500.000. Gli importi dovuti debbono essere corrisposti anticipatamente da ciascun concessionario alla rispettiva scadenza annua".


Art. 5

1. Il primo comma dell'articolo 27 della legge regionale n.90 del 1980, e' sostituito dal seguente:

"Alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di cui all'articolo 12, la concessione puo' essere rinnovata sempreche' il concessionario abbia curato con diligenza la valorizzazione del bene e ne abbia fatto richiesta almeno un anno prima. Il rinnovo e' concesso con deliberazione della Giunta regionale sentita la commissione di cui all'articolo 40".


Art. 6

1. Il quarto ed il quinto comma dell'articolo 31 della legge regionale n. 90 del 1980, sono sostituiti dal seguente:

"Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, nonche' per la destinazione dei relativi introiti si applicano le disposizioni della legge regionale 15 marzo 1978, n. 6"..


Art. 7

1. L'articolo 40 della seguente legge regionale n. 90 del 1980, e' sostituito dal seguente:

"Art. 40
(Commissione consultiva)

Entro sessnta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell'assessore competente, nomina la commissione regionale consultiva per le acque minerali, composta da:
a) l'assessore all'industria, con funzioni di presidente, che puo', di volta in volta, farsi rappresentare da un suo delegato;
b) tre dirigenti regionali e tre esperti esterni particolarmente qualificati in materioa di acque minerali e termali e relativa tutela igienico - sanitaria, o di assetto del territorio e tutela ambientale o di turismo termale, designati dalla Giunta regionale. La commissione, inoltre, deve, di volta in volta, essere integrata con un rappresentante dell'ente locale e dell'unita' sanitaria locale competente per territorio".


Art. 8

1. Il secondo comma dell'articolo 41 della legge regionale n.90 del 1980, e' sostituito dal seguente:

"le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale in servizio presso la struttura competente in materia di acque minerali e termali".


Art. 9

1. L'articolo 42 della legge regionale n. 90 del 1980, e' sostituito dal seguente:

"Art. 42.
(Compiti della commissione)

La commissione di cui all'articolo 40 deve:
a) esprimere parere consultivo sul piano regionale e sui suoi eventuali aggiornamenti;
b) esprimere parere consultivo sulle singole richieste di permesso e concessione di cui alla presente legge;
c) esprimere parere sulle richieste di rinnovo di concessioni, di cui all'articolo 27;
d) proporre le modalita' per la formazione e la qualificazione del personale e dei tecnici operanti nel settore;
e) proporre indirizzi per l'attivita' promozionale nel settore;
f) proporre modalita' idonee a rendere effettivamente operante quanto stabilito nella materia dalla legge 23 dicembre 1978, n.833, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'attivita' termale".


Art. 10

1. Dopo l'articolo 42 della legge regionale n. 90 del 1980, e' aggiunto l'articolo 42 - bis:

"Art. 42 - bis
(Parere della commissione)

Il parere della commissione regionale consultiva deve essere espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine puo' essere prorogato, per una sola volta, e per un tempo non superiore a quello del termine originario, in caso di richiesta di ulteriore documentazione da parte della commissione regionale consultiva. Ove nel termine di cui al primo comma la commissione regionale non si esprima, si prescinde dal parere".


Art. 11

1. L'articolo 43 della legge regionale n. 90 del 1980, e' sostituito dal seguente:

" Art. 43
(Indennita' di presenza ai componenti le commissioni)

Per i componenti la commissione regionale si applica la legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni".


Art.12

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Commissione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.