Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1974.

Numero della legge: 2
Data: 8 gennaio 1975
Numero BUR: 2
Data BUR: 24/01/1975

L.R. 08 Gennaio 1975, n. 2
Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1974.





Art. 1

Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1974 e' introdotta la seguente variazione compensativa concernente il titolo 1°, sezione 1° Rubrica 1: capitolo che si riduce: 1003 ammontare della riduzione - 70.000.000
capitolo che si aumenta: 1004 ammontare dell' aumento + 70.000.000.


Art. 2

Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni compensative: in aumento
cap. 2611 - (di nuova istituzione nel Titolo II << Spese in conto capitale >> Sezione VI << Azione ed interventi nel campo economico >> - Rubrica n. 6 << Assessorato agli Enti locali, ecc. >> - Categoria XI << Trasferimenti >>) - << Contributi alle Comunita' Montane per la redazione e l' attuazione dei piani di sviluppo previsti dall' articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 >> L. 1.490.000.000
cap. 2612 - (di nuova istituzione, nel Titolo II - Sezione VI - Rubrica n. 6 - Categoria XI) << Contributi alle Comunita' Montane per le spese di primo impianto (legge regionale 2 maggio 1973, n. 16) >> L. 255.000.000 Totale in aumento L. 1.745.000.000


Art.3

Alla copertura dell' onere derivante dalla presente legge si fara' fronte ai sensi della legge 27- 2- 1955, n. 64 con i fondi all' uopo accantonati al cap. 2981 del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973.


Art. 4

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 8 gennaio 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 2 gennaio 1975.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.