L.R. 24 Agosto 2012, n. 13 |
Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi europei e per l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 15 luglio 2010 nella causa C-573/08. Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio) e successive modifiche.
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 (Attuazione dell’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 15 luglio 2010 nella causa C-573/08. Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 e successive modifiche) 1. In attuazione dell’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 (concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 15 luglio 2010 nella causa C-573/08, l’articolo 35 bis della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio), come sostituito dall’articolo 81 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008 - art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25), è sostituito dal seguente: “Art. 35 bis (Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE)
2. La Regione può adottare, caso per caso, quale provvedimento di carattere eccezionale, apposite deroghe di durata non superiore ad un anno, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti ed esclusivamente in base all’accertata sussistenza delle ragioni indicate all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 2009/147/CE. 3. La Giunta regionale, quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone, anche su richiesta motivata e documentata della provincia interessata, previo parere dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) o dell’Osservatorio faunistico regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o), della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio – ARSIAL) e successive modifiche, con propria deliberazione adotta i singoli provvedimenti di deroga di cui al comma 2, che devono essere adeguatamente motivati e devono indicare le ragioni che giustificano la deroga, i motivi precisi che costituiscono il nesso causale tra il prelievo autorizzato e l’esigenza che lo stesso è inteso a soddisfare, specificando che la condizione attinente all’assenza di altre soluzioni soddisfacenti è realizzata. Il provvedimento di deroga deve altresì indicare:
b) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di abbattimenti autorizzati; c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo per l’esercizio della deroga, ad esclusione dei siti delle zone di protezione speciale (ZPS); d) i soggetti autorizzati al prelievo; e) i limiti di applicazione della deroga e ogni altra prescrizione necessaria per una puntuale disciplina della stessa; f) i controlli e le forme di vigilanza, fermo restando quanto previsto dall’articolo 43. 5. Le province rilasciano ai soggetti autorizzati al prelievo in deroga un apposito modulo, su cui gli stessi annotano i dati giornalieri relativi ai luoghi, ai tempi ed agli orari in cui si è effettuato il prelievo nonché le specie e le quantità prelevate. Entro trenta giorni dallo scadere del periodo stabilito per il prelievo in deroga, i soggetti autorizzati riconsegnano alla provincia competente tale modulo debitamente compilato. In caso di mancata o incompleta compilazione, i soggetti inadempienti sono sospesi per tre anni dalla possibilità di partecipare al medesimo prelievo in deroga, salvo le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa. 6. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 19 bis, comma 5, della legge 157/1992, trasmette ai competenti organi statali, all’ISPRA e all’Osservatorio faunistico regionale, una relazione sull’attuazione delle deroghe di cui al presente articolo.”. Art. 2 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 24 agosto 2012 La Presidente Renata Polverini |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |