L.R. 06 Dicembre 1979, n. 93 |
Costituzione, organizzazione, gestione e funzionamento delle unita' sanitarie locali e coordinamento e integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
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TITOLO I PRINCIPI E OBIETTIVI SOGGETTI ISTITUZIONALI Art. 1 (Principi e obiettivi) In armonia con l' articolo 45 dello statuto regionale, con la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e con i principi contenuti nella legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2 in quanto applicabili, la Regione realizza nel proprio territorio il servizio sanitario nazionale, assumendo come indirizzo fondamentale la programmazione, la riorganizzazione, l' integrazione ed il coordinamento dei servizi sociali e sanitari in funzione della progressiva eliminazione degli squilibri esistenti e con l' obiettivo di pervenire alla tutela globale della salute, attraverso i momenti della prevenzione, della cura e della riabilitazione, nel pieno rispetto della persona e della dignita' umana. La Regione assume altresi' come obiettivo prioritario l' effettiva partecipazione dei cittadini alla realizzazione del servizio sanitario nazionale, in modo da assicurare la rispondenza dei servizi e degli interventi alle reali esigenze di salute e di benessere della popolazione. I servizi sanitari e sociali sono organizzati secondo i modelli ed i criteri previsti dal piano socio - sanitario regionale e le disposizioni contenute nella presente legge. Art. 2 (Soggetti istituzionali) I servizi sociali e sanitari sono gestiti in forma coordinata ed integrata dai comuni negli ambiti territoriali individuati dalla legge regionale, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Qualora negli ambiti territoriali di cui al precedente comma, siano compresi piu' comuni, questi si costituiscono in associazioni. Tali associazioni, fino alla riforma delle autonomie locali, sono costituite secondo le disposizioni contenute nell' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e nella legge 23 dicembre 1978, n. 833 e con le modalita' indicate nella presente legge. L' assemblea delle associazioni di cui al comma precedente e' costituita da consiglieri dei comuni associati eletti come segue: a) tre rappresentanti per i comuni sino a 5.000 abitanti; b) sette rappresentanti per i comuni sino a 10.000 abitanti; c) undici rappresentanti per i comuni sino a 20.000 abitanti; d) tredici rappresentanti per i comuni sino a 50.000 abitanti; e) quindici rappresentanti per i comuni oltre i 50.000 abitanti. Al fine di garantire la presenza delle minoranze, l' elezione dei componenti dell' assemblea e' effettuata con voto limitato rispettivamente a due, quattro, sei, sette ed otto nominativi, a seconda del numero dei membri da eleggere previsto alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente comma. Qualora l' ambito territoriale di cui al primo comma coincida con una comunita' montana ovvero comprenda una intera comunita' montana che rappresenti piu' della meta' dei comuni facenti parte dell' ambito territoriale medesimo, l' associazione intercomunale non viene costituita e la comunita' montana provvede, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 7, alla gestione dei servizi sociali e sanitari. Nel caso in cui i comuni della comunita' montana siano in numero pari o inferiore alla meta' rispetto al numero complessivo dei comuni compresi nell' ambito territoriali di cui al primo comma, o qualora la comunita' montana sia piu' ampia dell' ambito territoriale stesso, ovvero quest' ultimo comprenda piu' comunita' montane, si provvede alla costituzione dell' associazione intercomunale. I comuni, le associazioni di comuni, le comunita' montane e le province, queste ultime limitatamente alle funzioni ad esse spettanti ai sensi dell' articolo 12 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concorrono alla programmazione sociale e sanitaria della Regione secondo i principi e le indicazioni contenute nello statuto e nelle leggi regionali. TITOLO II FUNZIONI, STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI Art. 3 (Unita' sanitaria locale) L' unita' sanitaria locale e' la struttura operativa e cioe' il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni singoli o associati e delle comunita' montane, mediante la quale, nell' ambito territoriale di cui al precedente articolo 2, si provvede alla gestione unitaria degli interventi diretti alla tutela della salute nonche' degli interventi sociali ad essa connessi. Art. 4 (Articolazione in distretti sanitari di base) I comuni singoli o associati e le comunita' montane articolano le unita' sanitarie locali in distretti sanitari di base, quali strutture tecnico - funzionali per l' erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento, in base ai seguenti criteri: a) l' ampiezza del distretto deve essere tale da garantire il maggior grado di partecipazione ed il maggior livello di efficacia del servizio, tenuto conto delle diverse caratteristiche del territorio; b) il distretto deve coincidere possibilmente con l' area di uno o piu' comuni; c) nel caso si debba procedere alla suddivisione del territorio di un comune in distretti, deve essere privilegiata l' individuazione di aree a composizione omogenea; d) nei comuni ove siano individuati gli ambiti territoriali del decentramento amministrativo, in armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278, il distretto dovra', di norma, coincidere con tali ambiti ove questi non si identificano con quelli delle unita' sanitarie locali. Art. 5 (Attribuzioni e prestazioni dell' unita' sanitaria locale) L' unita' sanitaria locale svolge le funzioni ad essa attribuite dalle leggi statali e regionali ed in particolare provvede: a) all' educazione sociale e sanitaria; b) alla formazione permanente del personale; c) all' igiene dell' ambiente; d) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche; e) alla protezione sanitaria materno - infantile, alla assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile; f) all' igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado; g) all' igiene e medicina del lavoro, nonche' alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; h) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attivita' sportive; i) all' assistenza medico - generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale; l) all' assistenza medico - specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche; m) all' assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche; n) alla riabilitazione; o) all' assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie; p) all' igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande; q) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull' alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all' uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanita' animale, sui farmaci di uso veterinario; r) agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico - legale spettanti al servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi sanitari istituiti per le forze armate, i corpi di polizia, per il corpo degli agenti di custodia e per il corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' ai servizi dell' azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all' accertamento tecnico - sanitario delle condizioni del personale dipendente. L' unita' sanitaria locale, nell' esercizio delle predette funzioni, eroga le prestazione previste dal capo III della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalla legislazione regionale, assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti dalla programmazione nazionale e regionale. Art. 6 (Organi dell' unita' sanitaria locale) Gli organi dell' unita' sanitaria locale sono: a) l' assemblea generale; b) il comitato di gestione; c) il presidente del comitato di gestione. Art. 7 (Assemblea generale) L' assemblea generale e' costituita: a) dal consiglio comunale se l' ambito territoriale dell' unita' sanitaria locale coincide con quello del comune o con parte di esso; b) dall' assemblea dell' associazione dei comuni, costituita ai sensi del titolo I, articolo 2, della presente legge, se l' ambito territoriale dell' unita' sanitaria locale corrisponde a quello complessivo dei comuni associati; c) dal consiglio della comunita' montana se l' ambito territoriale della stessa coincide con quello dell' unita' sanitaria locale; d) dal consiglio della comunita' montana unitamente ai rappresentanti dei comuni non facenti parte della comunita' montana, eletti secondo i criteri di cui al precedente articolo 2, qualora il territorio dell' unita' sanitaria locale sia piu' ampio della comunita' montana. In tal caso, il consiglio della comunita' montana sara' integrato anche da altri rappresentanti dei comuni facenti parte della comunita' montana stessa, sempre secondo i criteri di cui al precedente articolo 2, limitatamente ai comuni superiori ai 5.000 abitanti. L' assemblea generale, nel caso non coincida con il consiglio comunale o con il consiglio della comunita' montana, elegge nel suo seno il proprio presidente. Fino alla nomina del presidente le funzioni sono esercitate dal componente piu' anziano di eta'. Art. 8 (Attribuzioni dell' assemblea generale) L' assemblea generale e' l' organo deliberante dell' unita' sanitaria locale. Spetta all' assemblea generale: a) approvare il regolamento relativo al funzionamento e alle attribuzioni degli organi dell' unita' sanitaria locale, nonche' la disciplina delle forme di partecipazione di cui al titolo IX della presente legge; b) nominare i rappresentanti dell' unita' sanitaria locale presso enti, organizzazioni e commissioni; c) approvare i programmi e le eventuali modifiche, i criteri per la loro attuazione nonche' gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali; d) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; e) approvare la pianta organica ed il regolamento del personale; f) approvare le convenzioni di competenza dell' unita' sanitaria locale; g) esprimere pareri, nei limiti e con le modalita' previste nel regolamento, in ordine agli atti di disposizione e relativi al godimento di beni mobili ed immobili affidati alla gestione dell' unita' sanitaria locale, nonche' alle rinunce e transazioni riguardanti il patrimonio, posti in essere dai comuni proprietari o, nei casi contemplati dalla legge e dai regolamenti, dal comitato di gestione dell' unita' sanitaria locale stessa; h) deliberare ogni altro provvedimento ad essa attribuito dalla legge e dai regolamenti. L' assemblea e' tenuta a consultare i comuni che fanno parte dell' unita' sanitaria locale in merito ai provvedimenti di cui ai punti a), c), d) ed e). La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, puo' emanare schemi - tipo dei regolamenti previsti alle lettere a) ed e) del secondo comma del presente articolo. I membri dell' assemblea generale dell' unita' sanitaria locale sono eletti per un periodo corrispondente alla durata del consiglio comunale di cui fanno parte ed esercitano le loro funzioni fino alla loro sostituzione da parte del consiglio comunale rinnovato. La perdita della qualifica di consigliere comunale comporta decadenza dalla carica di componente dell' assemblea. In caso di dimissioni, decadenza o morte di un rappresentante, il consiglio del comune interessato provvede alla sua sostituzione mediante nuova votazione mantenendo inalterati i criteri di proporzionalita'. Art. 9 (Comitato di gestione) Il comitato di gestione e' composto: a) da sette membri, per le unita' sanitarie locali con popolazione fino a 50.000 abitanti, di cui almeno quattro eletti tra i componenti dell' assemblea generale; b) da nove membri, per le unita' sanitarie locali con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti, di cui almeno cinque eletti tra i componenti dell' assemblea generale; c) da undici membri, qualora l' unita' sanitaria locale gestisca uno o piu' presidi o servizi multizonali, di cui almeno sei eletti tra i componenti dell' assemblea generale. Tutti i membri del comitato di gestione sono eletti dall' assemblea generale dell' unita' sanitaria locale con la presenza di almeno la meta' dei componenti e con voto limitato a cinque, sei e sette dei membri da eleggere, a seconda del numero dei componenti previsto, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del precedente comma. Qualora l' ambito territoriale dell' unita' sanitaria locale coincida con la comunita' montana, il comitato di gestione e' costituito dalla giunta della comunita' montana. Nell' ipotesi in cui l' assemblea generale dell' unita' sanitaria locale e' formata dal consiglio della comunita' montana, integrato con rappresentanti di altri comuni non facenti parte della comunita' medesima, il comitato di gestione e', di norma costituito dalla giunta della comunita' montana integrata con una rappresentanza di tali comuni, da determinarsi nel regolamento della unita' sanitaria ed eletta con le modalita' indicate nel secondo comma del presente articolo. I membri del comitato di gestione durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. I membri eletti in seno all' assemblea generale decadono alla scadenza del mandato di consigliere comunale. Se il numero dei membri da sostituire e' superiore alla meta', l' assemblea provvede alla integrale rinnovazione del comitato di gestione. I membri del comitato di gestione restano comunque in carica fino alla loro sostituzione. I membri del comitato di gestione non eletti in seno all' assemblea generale partecipano alle sedute di quest' ultima con diritto di parole e senza diritto di voto. Art. 10 (Attribuzioni del comitato di gestione) Il comitato di gestione e' l' organo esecutivo dell' unita' sanitaria locale. Ad esso spetta: a) la predisposizione dei provvedimenti da sottoporre all' approvazione dell' assemblea generale; b) l' adozione di tutti i provvedimenti dell' unita' sanitaria locale che non siano espressamente riservati dalla legge o dai regolamenti ad altri organi dell' unita' sanitaria locale medesima; c) la deliberazione, nei casi di urgenza tali da non consentire la tempestiva convocazione dell' assemblea generale e nei limiti stabiliti dal regolamento di cui al successivo articolo 15, dei provvedimenti che competono all' assemblea medesima, con riserva di ratifica, a pena di decadenza, nella prima successiva adunanza; d) la nomina, in conformita' alle norme delegate di cui al terzo comma dell' articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 del coordinatore dell' ufficio di direzione; e) l' esercizio delle altre attribuzioni demandategli dalle leggi e dai regolamenti. Art. 11 (Presidente del comitato di gestione) Il comitato di gestione elegge nel suo seno, nella prima seduta, il proprio presidente. L' elezione di cui al precedente comma ha luogo con la partecipazione di almeno due terzi dei componenti del comitato di gestione e non e' valida qualora non venga conseguita la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel caso non venga conseguita la maggioranza prescritta dopo due turni di votazione, si procedera' al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. A parita' di voti, viene nominato il piu' anziano di eta'. Fino alla nomina del presidente, le funzioni dello stesso, compresa la convocazione della prima riunione del comitato, sono esercitate dal componente piu' anziano di eta'. Il comitato di gestione provvede, inoltre, con le stesse modalita' di cui ai precedenti commi, alla elezione di un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. Nella ipotesi in cui il comitato di gestione sia costituito dalla giunta della comunita' montana le funzioni di presidente sono attribuite al presidente della comunita' montana. Art. 12 (Attribuzioni del presidente del comitato di gestione) Il presidente del comitato di gestione convoca e presiede il comitato di gestione dell' unita' sanitaria locale ed esercita ogni altra funzione conferitagli dalle leggi e dai regolamenti; ha inoltre la rappresentanza legale per gli atti demandati all' unita' sanitaria locale medesima dalle leggi e dai regolamenti. Art. 13 (Comune di Roma) Le unita' sanitarie locali comprese nel territorio del comune di Roma sono strutture operative del comune stesso. Gli organi delle predette unita' sanitarie locali sono: 1) l' assemblea generale costituita dal consiglio comunale; 2) i comitati di gestione ed i presidenti dei comitati di gestione di ogni unita' sanitaria locale. Il comune di Roma puo' attribuire ai consigli circoscrizionali competenti per territorio, in armonia con i principi della legge 8 aprile 1976, n. 278, poteri ad esso spettanti a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della presente legge, ivi compresa la elezione dei comitati di gestione dei quali, con regolamento, determina le funzioni. Qualora il comune di Roma si avvalga del potere di cui al precedente comma, l' attribuzione di poteri sara' effettuata secondo criteri di organicita' e completezza. In caso di attribuzione ai consigli circoscrizionali del potere di elezione dei comitati di gestione, questi ultimi sono composti a norma del precedente articolo 9, intendendosi sostituiti ai consiglieri comunali consiglieri circoscrizionali. Il comune di Roma esercita il coordinamento delle unita' sanitarie locali comprese nel suo territorio al fine di garantire il rispetto dell' indirizzo legislativo ed amministrativo regionale. Art. 14 (Indennita') A ciascun membro dell' assemblea generale spetta un gettone di presenza per ogni seduta, pari a quello spettante ai consiglieri comunali di un comune con popolazione corrispondente a quella del territorio dell' unita' sanitaria locale. Al presidente del comitato di gestione e' corrisposta una indennita' mensile omnicomprensiva pari a quella del sindaco di un comune con popolazione corrispondente a quella del territorio cui si riferisce l' unita' sanitaria locale. Al vice presidente ed agli altri componenti del comitato di gestione compete un' indennita' mensile omnicomprensiva pari, rispettivamente, al 75 per cento e al 50 per cento di quella assegnata al presidente. Le indennita' di cui sopra sono cumulabili con quelle derivanti da altre cariche elettive fino a L. 100.000 mensili. Ai componenti del comitato di gestione compete, altresi', il rimborso delle spese effettivamente sostenute da liquidarsi secondo quanto indicato dall' articolo 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169. Art. 15 (Regolamento per il funzionamento degli organi dell' unita' sanitaria locale) Entro sessanta giorni dalla costituzione dell' unita' sanitaria locale l' assemblea generale approva, su proposta del comitato di gestione, il regolamento per il funzionamento degli organi dell' unita' sanitaria locale stessa. Nel regolamento si dovra', tra l' altro: a) stabilire la sede dell' unita' sanitaria locale; b) individuare eventuali incarichi da attribuire ai singoli membri del comitato di gestione in relazione ai compiti dell' unita' sanitaria locale indicati dall' articolo 17 della presente legge, nonche' ai presidi e servizi multizonali con sede nell' unita' sanitaria locale stessa, fermo restando che i poteri decisionali spettano comunque al comitato di gestione; c) determinare le forme di partecipazione di cui al titolo IX della presente legge e le modalita' di funzionamento dei relativi organismi; d) dettare norme per lo scioglimento del comitato di gestione quando questi non coincida con la giunta della comunita' montana, nonche' sulla incompatibilita', sulla decadenza e sulla revoca dei componenti dello stesso; e) prevedere l' eventuale istituzione di gruppi di lavoro per approfondire specifici argomenti, presieduti da un membro dell' assemblea generale e composti anche da operatori, da esperti nonche' da rappresentanti delle forze sociali e sindacali; la partecipazione ai predetti gruppi di lavoro non comporta alcun compenso o indennita' aggiuntiva. Art. 16 (Rapporti tra il sindaco e le unita' sanitarie locali) Il sindaco, in qualita' di autorita' sanitaria locale, per l' esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi del secondo comma dell' articolo 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si avvale direttamente dei presidi e servizi dell' unita' sanitaria locale. TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI Art. 17 (Servizi dell' unita' sanitaria locale) Nell' ambito di ciascuna unita' sanitaria locale sono istituiti i seguenti servizi: a) servizio amministrativo: affari generali e personale, formazione professionale, statistico - epidemiologico, programmazione e bilancio, provveditorato, tecnico - economico e patrimonio; b) servizio per l' igiene pubblica dell' ambiente e dell' alimentazione e per la prevenzione, l' igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro; c) servizio materno - infantile e dell' eta' evolutiva e per la procreazione cosciente e responsabile; d) servizio per l' assistenza sanitaria comprendente la medicina di base, specialistica e farmaceutica, ospedaliera ed extra - ospedaliera, ivi compresi i servizi per la salute mentale; e) servizio veterinario. Nelle unita' sanitarie locali nelle quali cio' sia necessario in relazione alla particolare consistenza delle strutture sanitarie esistenti, il servizio indicato alla precedente lettera a) puo' essere articolato dall' assemblea generale in due o piu' servizi. I servizi previsti alle lettere b), c), d), e), possono essere concentrati in un minor numero di servizi, in relazione alle dimensioni dell' unita' sanitaria locale e dei relativi presidi. I servizi di cui ai precedenti commi sono dotati di autonomia tecnico - funzionale, intesa come capacita' di autonoma organizzazione ai fini dell' esercizio delle funzioni di propria competenza e della erogazione delle prestazioni, nell' ambito del coordinamento dell' ufficio di direzione e per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi dell' unita' sanitaria locale. Ai predetti servizi fanno capo tutti i settori e presidi dell' unita' sanitaria locale in relazione alle specifiche funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione di loro competenza, ivi compresi gli ospedali. Le attivita' epidemiologiche e statistiche sono svolte attraverso i servizi dell' unita' sanitaria locale secondo i programmi formulati dall' ufficio di direzione ed approvati dal comitato di gestione in attuazione della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 9. A ciascun servizio e' preposto un dirigente responsabile, nominato nel rispetto delle norme delegate di cui al terzo comma dell' articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L' organizzazione interna dei servizi di cui al presente articolo e' stabilita dall' assemblea generale nel rispetto dei criteri organizzativi fissati al successivo articolo 20, con riguardo all' esigenza di agevolare al massimo i rapporti degli utenti con i vari settori e strutture. In particolare, deve essere tenuto conto delle esigenze di funzionalita' dei singoli settori, delle caratteristiche delle prestazioni da erogare, delle attivita' - anche di tipo amministrativo - da svolgere nonche' della realta' del territorio e delle dimensioni delle strutture che vi sono comprese. Art. 18 (Ufficio di direzione) Presso ogni unita' sanitaria locale e' previsto un ufficio di direzione composto dai responsabili dei servizi, amministrativi e sanitari, indicati al precedente articolo 17. L' ufficio di direzione e' collegialmente preposto all' organizzazione, al coordinamento e al funzionamento dei servizi dell' unita' sanitaria locale e alla direzione del personale e ne risponde al comitato di gestione. L' ufficio di direzione svolge, inoltre, funzioni consultive nei confronti degli organi dell' unita' sanitaria locale ed in particolare: a) formula proposte ed esprime pareri sugli indirizzi e sui programmi di attivita' dei vari servizi e sulle modalita' di erogazione delle prestazioni; b) formula proposte ed esprime pareri in ordine ai bilanci e sulle spese di funzionamento dei servizi. Nel regolamento del personale sono previste apposite norme per il funzionamento dell' ufficio di direzione nonche' per la definizione dei compiti dell' ufficio di direzione e quelli da attribuire ai singoli responsabili dei servizi, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle norme delegate di cui al terzo comma dell' articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Ciascun componente dell' ufficio di direzione e' responsabile in solido con gli amministratori per le spese di cui all' ultimo comma dell' articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. ciascun componente dell' ufficio di direzione deve essere sentito dal comitato di gestione in ordine alle decisioni riguardanti il servizio cui e' preposto. Del parere espresso deve essere fatta menzione nelle deliberazioni del comitato di gestione. Art.19 (Coordinamento dell' ufficio di direzione) Il comitato di gestione nomina tra i componenti dell' ufficio di direzione, nel rispetto delle norme contenute nel decreto delegato di cui all' articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un coordinatore il quale provvede a curare il coordinamento generale dell' ufficio di direzione, conservando la dirigenza e la responsabilita' del servizio cui e' preposto. Il coordinatore assicura il conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi dell' unita' sanitaria locale e l' adempimento da parte dei servizi delle determinazioni del comitato di gestione. Il coordinatore partecipa con voto consultivo alle sedute del comitato di gestione. Le funzioni di coordinatore sono conferite per un periodo non superiore a cinque anni. Art. 20 (Criteri organizzativi) L' organizzazione dei presidi, uffici e servizi dell' unita' sanitaria locale deve rispondere ai seguenti criteri: a) assicurare la massima economia e flessibilita' di gestione nell' ambito della funzionalita' ottimale dei vari servizi; b) attuare l' integrazione tra i servizi e presidi sanitari con quelli sociali, prevenendo le modalita' di impiego del personale al fine di garantire l' unitarieta' degli interventi e di privilegiare il momento preventivo - sociale nelle attivita' dirette alla tutela del benessere psico - fisico della popolazione; c) assicurare nell' ambito di ciascun servizio, l' utilizzazione integrata dei presidi, delle strutture e del personale; d) assicurare l' integrazione delle strutture, dei presidi e del personale dei diversi servizi; e) prevedere l' impiego di " equipes " multidisciplinari che operino all' interno di uno o piu' servizi, anche in relazione a specifici programmi di attivita'; f) attuare sistemi organizzativi di tipo dipartimentale, in particolare nei presidi ospedalieri, nei servizi per la salute mentale e in quelli per la tutela materno - infantile e dell' eta' evolutiva, e per la procreazione cosciente e responsabile; g) assicurare, ove sia necessario, l' erogazione delle prestazioni in ogni parte del territorio, anche a domicilio dell' utente, ricorrendo alla mobilita' del personale all' interno dell' unita' sanitaria locale; h) assicurare il collegamento con le realta' sociali e sindacali del territorio di competenza; i) predisporre gli strumenti per garantire una corretta informazione e la piu' ampia partecipazione alle scelte operative da parte degli operatori e degli utenti dell' unita' sanitaria locale; l) procedere alla verifica periodica dei livelli di rendimento dei servizi, dei presidi e degli uffici dell' unita' sanitaria locale. Art. 21 (Struttura interna degli ospedali) Fermo restando l' inserimento delle attivita' ospedaliere nei servizi di cui al precedente articolo 17, in relazione alle funzioni a ciascuno di essi attribuite, con successivo provvedimento legislativo, nell' ambito della programmazione sanitaria regionale, sara' disciplinata l' articolazione dell' ordinamento degli ospedali in dipartimenti, in base al principio della integrazione tra le divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, a quello del collegamento tra servizi ospedalieri ed extraospedalieri, in rapporto alle esigenze di definiti ambiti territoriali, nonche' a quello della gestione dei dipartimenti stessi sulla base della integrazione delle competenze in modo da valorizzare il lavoro di gruppo. TITOLO IV PRESIDI E SERVIZI MULTIZONALI Art. 22 (Presidi e servizi multizonali) I presidi e servizi multizonali sono i presidi e servizi sanitari che per le finalita' specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e specialistiche svolgono attivita' prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa piu' di una unita' sanitaria locale. L' individuazione dei presidi e servizi multizonali e relativi bacini di utenza e' effettuata dal piano socio - sanitario regionale. Art. 23 (Gestione dei presidi e servizi multizonali) I presidi e servizi multizonali sono gestiti dall' unita' sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati con le modalita' e secondo gli indirizzi previsti nella presente legge. L' unita' sanitaria locale deve tenere uno specifico conto di gestione per ciascun servizio e presidio multizonale da allegare al conto generale di gestione. Art. 24 (Collegamento funzionale e coordinamento dei servizi multizonali) Le unita' sanitarie locali in cui hanno sede presidi e servizi multizonali devono assicurare il collegamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi e servizi con quelli delle altre unita' sanitarie locali interessate, attraverso una sistematica consultazione con i relativi organi di gestione in ordine: a) ai programmi di attivita' in relazione alle esigenze delle zone da servire; b) agli aspetti fondamentali della gestione, sia sotto il profilo organizzativo - funzionale che sotto quello economico - finanziario; c) alle procedure ritenute piu' idonee per verificare l' efficenza operativa dei presidi e servizi multizonali in relazione alle effettive esigenze del territorio da servire. Al fine di realizzare la consultazione di cui al comma precedente, ciascuna unita' sanitaria locale interessata delega un membro del proprio comitato di gestione. Art. 25 L' organizzazione interna dei presidi e servizi multi- zonali ospedalieri ed extra - ospedalieri, ivi compresi quelli di prevenzione e veterinari, verra' disciplinata con successive leggi regionali, in relazione alle specifiche funzioni loro attribuite. Fino all' emanazione delle predette leggi regionali e per quanto non previsto dalla presente legge, ai presidi e servizi multizonali continua ad applicarsi la normativa in vigore. Art. 26 (Forme di collaborazione) L' unita' sanitaria locale puo' stabilire intese ed altre forme di collaborazione con altre unita' sanitarie locali ai fini della utilizzazione dei servizi di comune interesse che non siano stati individuati quali presidi multizonali dal piano socio - sanitario regionale. TITOLO V PERSONALE Art. 27 (Personale: stato giuridico - regolamento e pianta organica) Alle unita' sanitarie locali e' addetto il personale di cui all' articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le unita' sanitarie locali si avvalgono altresi' di personale a rapporto convenzionale a norma dell' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sopracitata. La gestione amministrativa del personale e' demandata al comitato di gestione dell' unita' sanitaria locale, dal quale il personale stesso dipende sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo. Lo stato giuridico ed economico del personale delle unita' sanitarie locali e' disciplinato secondo i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego sulla base delle norme delegate di cui al terzo comma dell' articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il comitato di gestione dell' unita' sanitaria locale predispone il regolamento organico del personale e la pianta organica da sottoporre all' approvazione della assemblea generale. Art. 28 (Formazione del personale) La Regione, nell' ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove le attivita' di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale delle unita' sanitarie locali, ivi comprese quelle previste al penultimo comma dell' articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Tali attivita' devono essere di carattere pluridisciplinare ed atte a garantire la necessaria preparazione tecnica e pratica corrispondente agli effettivi bisogni degli utenti. TITOLO VI CONTROLLI, CONTABILITA', PATRIMONIO E FINANZIAMENTO Art.29 (Controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali ) Il controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali e' esercitato dal comitato regionale di controllo di cui all' articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74, attraverso le sezioni decentrate di cui alla lettera b) dell' articolo 2 e nelle forme e nei modi previsti dalla stessa legge per gli enti locali territoriali. Le sezioni decentrate di cui al precedente comma esercitano il controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali aventi sede nell' ambito delle rispettive province. La sezione decentrata per il controllo sugli atti del comune di Roma esercita il controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali aventi sede nell' ambito del comune di Roma. Per il controllo degli atti delle unita' sanitarie locali l' organo di controllo e' integrato da un esperto in materia sanitaria designato dal Consiglio regionale. L' organo di controllo, integrato a norma del comma precedente, esercita il controllo anche sugli atti degli enti ospedalieri, fino alla estinzione della personalita' giuridica degli stessi, con le modalita' previste dall' articolo 21, secondo comma e seguenti, della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74. Art. 30 (Contabilita', patrimonio e finanziamento) Con separati provvedimenti legislativi, la Regione detta norme: a) per la disciplina della contabilita' delle unita' sanitarie locali, ispirata al principio della gestione programmata delle risorse, attraverso l' utilizzazione dello strumento del bilancio annuale e pluriennale da adottare in conformita' ai contenuti e agli indirizzi del piano socio - sanitario regionale, nonche' alla necessita' di assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici; b) per l' utilizzazione del patrimonio e per lo svincolo di destinazione dei beni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; c) per la disciplina delle modalita' e dei criteri di finanziamento delle unita' sanitarie locali ai sensi dell' articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in collegamento con il piano socio - sanitario regionale. Entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge ed in attesa della emanazione delle norme di cui alla precedente lettera b), gli enti ed istituti di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell' articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' i comuni provvedono ad una ricognizione straordinaria dei beni mobili ed immobili destinati totalmente o prevalentemente ai servizi igienico - sanitari. Detta ricognizione straordinaria verra' effettuata in conformita' alla normativa vigente presso ciascun ente ed istituto e le relative risultanze, analitiche e sintetiche, formeranno oggetto di apposita deliberazione. Le risultanze della ricognizione di cui al comma precedente vengono comunicate all' assessorato regionale alla sanita'. Le risultanze degli enti ed istituti di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell' articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono altresi' comunicate al comune interessato che, entro il termine perentorio di giorni trenta, provvede a formulare eventuali osservazioni dandone notizia anche all' assessorato regionale alla sanita'. TITOLO VII COORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI Art. 31 (Servizi sociali) Fino alla riforma dell' assistenza ed in attesa della riforma delle autonomie locali, i comuni, al fine di realizzare il coordinamento e l' integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari negli ambiti territoriali di cui al precedente articolo 2, possono provvedere a svolgere in forma associata, mediante gli organi delle unita' sanitarie locali, le funzioni di cui al titolo III, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e in particolare: a) la prevenzione individuale e collettiva degli stati di disagio e disadattamento; b) l' assistenza psicologica e sociale ai soggetti in eta' evolutiva; c) l' assistenza psicologica e sociale agli handicappati; d) l' assistenza agli anziani; e) ogni altro intervento inteso alla prevenzione e al recupero di qualsiasi stato di emarginazione. Le associazioni di comuni e le comunita' montane - fermi restando i poteri ad esse spettanti in ordine alla programmazione e al coordinamento dei servizi e degli interventi - possono stabilire che le funzioni concernenti l' erogazione dell' assistenza economica e domiciliare, nonche' le strutture residenziali che interessano un singolo territorio comunale continuino ad essere gestite direttamente dai comuni interessati. Art. 32 (Coordinamento tra unita' sanitarie locale e servizi sociali) Qualora i comuni singoli o associati e le comunita' montane si avvalgano per la gestione dei servizi sociali degli organi dell' unita' sanitaria locale, l' assemblea generale stabilisce le modalita' di collegamento tra l' ufficio di direzione dell' unita' sanitaria locale con il responsabile o i responsabili dei servizi sociali, anche a livello del coordinamento dell' ufficio di direzione stesso. In particolare, l' assemblea generale puo' prevedere l' inserimento a livello di direzione dell' unita' sanitaria locale del responsabile dei servizi sociali. L' assemblea generale disciplina, inoltre, le forme e le modalita' di partecipazione alle sedute del comitato di gestione del responsabile o dei responsabili dei servizi sociali. Per lo svolgimento delle attivita' relative ai servizi sociali facenti capo agli organi di gestione dell' unita' sanitaria locale, i comuni associati mettono a disposizione il personale occorrente in relazione alle indicazioni deliberate dall' assemblea generale, previa consultazione con i comuni stessi. Le modalita' di utilizzazione del predetto personale sono previste nel regolamento di cui al punto e) del precedente articolo 8. Art. 33 (Finanziamento dei servizi social)i I comuni provvedono ad assicurare alle associazioni di comuni e alle comunita' montane i mezzi finanziari necessari alla gestione in forma associata dei servizi sociali. Per la gestione dei predetti servizi dovranno essere comunque tenuti contabilita', bilanci e conti consuntivi separati, rispetto a quelli dell' unita' sanitaria locale, in relazione alle diverse fonti normative e di finanziamento. TITOLO VIII PROGRAMMAZIONE Art. 34 (Programmazione regionale) La Regione provvede all' attuazione del servizio sanitario nazionale in base a piani socio - sanitari triennali, coincidenti con il triennio del piano sanitario nazionale. I piani socio - sanitari regionali sono approvati con legge regionale su proposta della Giunta regionale secondo le procedure previste dal presente articolo. Gli enti locali concorrono alla formazione del piano socio - sanitario regionale a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dello statuto della Regione Lazio, mediante la presentazione da parte dei comuni singoli o associati e delle comunita' montane, almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun triennio, di proposte di piani territoriali nonche' di proposte sulle linee generali della programmazione socio - sanitaria regionale per il triennio successivo. Le predette proposte sono deliberate dall' assemblea generale dell' unita' sanitaria locale, previa consultazione dei comuni interessati. La Giunta regionale, tenuto conto dei piani territoriali di cui al precedente comma, su proposta dell' assessore alla sanita' di concerto con gli altri assessori competenti, predispone il progetto di piano socio - sanitario regionale a norma degli articoli 55 e 56 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Nel predetto progetto di piano sono indicati gli obiettivi, gli indirizzi ed i criteri per l' attuazione nell' ambito regionale del servizio sanitario nazionale, anche con riferimento agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, nonche' per realizzare il coordinamento e l' integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari. Il progetto di piano e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del progetto di piano, i comuni singoli o associati e le comunita' montane possono formulare osservazioni e proposte di modifica e integrazione del progetto stesso. Entro la stessa data le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali forniscono il loro autonomo apporto alla definitiva formulazione del piano. Scaduto il termine previsto al comma precedente, il progetto di piano, corredato delle osservazioni e proposte pervenute, e' sottoposto all' esame e alla approvazione del Consiglio regionale. La Giunta regionale, in sede di discussione del bilancio di previsione della Regione, riferisce al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano socio - sanitario regionale, sulle attivita' svolte dalle unita' sanitarie locali, nonche' sul funzionamento degli organi di partecipazione. Art. 35 (Attivita' programmatoria delle unita' sanitarie locali) Le unita' sanitarie locali, nell' esercizio delle funzioni ad esse spettanti, sono tenute a seguire criteri operativi e procedure ispirati al metodo della programmazione annuale e pluriennale, in conformita' alle indicazioni dei piani regionali di cui al precedente articolo. In particolare, gli organi di gestione delle unita' sanitarie locali, in conformita' alle indicazioni del piano socio - sanitario regionale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, adottano piani territoriali e programmi annuali e pluriennali di intervento nei singoli settori di attivita'. Art. 36 (Primo piano socio - sanitario regionale) Per il triennio 1980- 1982, il piano socio - sanitario regionale e' predisposto dalla Giunta regionale, avvalendosi dell' apposito comitato tecnico. Il progetto di piano e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione, gli enti locali territoriali contribuiscono, esprimendo pareri e proposte, alla definitiva formulazione del piano. Entro la stessa data, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali forniscono il loro autonomo apporto alla definitiva formulazione del piano stesso. Scaduto il termine previsto dal precedente comma, il progetto di piano, corredato delle osservazioni e proposte pervenute, e' sottoposto all' esame e all' approvazione del Consiglio regionale. TITOLO IX PARTECIPAZIONE, CONSULTAZIONE E INFORMAZIONE Art. 37 (Partecipazione e consultazione) La Regione, nell' esercizio delle proprie funzioni, garantisce, in armonia con le norme statutarie e con l' articolo 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la piu' ampia partecipazione democratica nonche' la consultazione degli enti locali, delle universita' presenti nel territorio, delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali, degli operatori e delle associazioni di volontariato di cui all' articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a livello informativo, propositivo, consultivo e di verifica dei risultati. La Regione promuove le forme di partecipazione che i comuni singoli o associati e le comunita' montane devono assicurare a livello delle singole unita' sanitarie locali e dei distretti di base. I cittadini, le associazioni ed i gruppi a carattere volontaristico possono inviare proposte, pareri, esposti e osservazioni agli organismi di partecipazione a livello di unita' sanitaria locale e regionale e possono chiedere di essere ascoltati dagli organismi stessi. Art. 38 (Partecipazione a livello di unita' sanitaria locale e di distretto) I comuni singoli o associati e le comunita' montane devono assicurare, anche con riferimento alla legge 8 aprile 1976, n. 278 ed alle leggi regionali, nelle forme ritenute piu' idonee, la piu' ampia partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali democratiche esistenti sul territorio, degli operatori e dei rappresentanti degli interessi originari ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 nonche' degli enti convenzionati, a tutte le fasi della programmazione dell' attivita' delle unita' sanitarie locali e alla gestione sociale dei servizi sanitari e sociali nonche' al controllo della loro funzionalita' e rispondenza alle leggi statali e regionali e agli obiettivi della programmazione. Per le predette finalita' i comuni singoli o associati e le comunita' montane istituiscono, tra l' altro, apposite consulte sia a livello di unita' sanitaria locale che di distretto. Disciplinano, inoltre, anche ai fini dei compiti di educazione sanitaria propri dell' unita' sanitaria locale, la partecipazione degli utenti direttamente interessati all' attuazione dei singoli servizi. Art. 39 (Partecipazione del personale ed organismi di consultazione a livello di unita' sanitarie locali) Gli organi delle unita' sanitarie locali stabiliscono le modalita' per garantire la piu' ampia partecipazione degli operatori alla organizzazione dei servizi e alla definizione dei programmi e delle attivita' da svolgere, anche attraverso periodiche consultazioni a livello dei singoli settori di attivita', di distretto e di unita' sanitaria locale. Tali modalita' debbono, comunque, prevedere la costituzione di un organismo di consultazione degli operatori a livello di unita' sanitaria locale, il quale assume, fra l' altro, le funzioni e le competenze del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale di cui all' articolo 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 132. Sono soppressi i consigli provinciali di sanita' di cui al DPR 11 febbraio 1961, n. 237. Art. 40 (Consulta socio - sanitaria regionale) E' istituita la consulta socio - sanitaria regionale con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti della Giunta regionale per la determinazione delle scelte di politica socio - sanitaria e per l' elaborazione e l' attuazione del piano socio - sanitario regionale. La consulta socio - sanitaria regionale e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari. La consulta socio - sanitaria regionale e' presieduta dall' assessore regionale alla sanita' ed e' costituita da: due rappresentanti per ciascuna unita' sanitaria locale designati dalle rispettive assemblee generali; un rappresentante per ciascuna provincia; dieci membri scelti in relazione alle specifiche competenze nei vari settori operativi del servizio sanitario nazionale; nove membri designati dalle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative a livello regionale; nove membri scelti sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni maggiormente rappresentative che operano in campo socio - sanitario. Le funzioni di segretario della consulta socio - sanitaria regionale sono svolte da un funzionario direttivo amministrativo della Regione. La Regione puo' prevedere anche altre forme di consultazione e di partecipazione in relazione alle proprie funzioni nell' ambito del servizio sanitario nazionale. Art. 41 (Informazione) La Regione assicura la circolazione delle informazioni quale strumento fondamentale per lo sviluppo della partecipazione e per il coordinamento tra i soggetti istituzionali del servizio sanitario nazionale. La Regione provvede alla pubblicazione sul proprio Bollettino Ufficiale delle seguenti informazioni: 1) deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale riguardanti la materia socio - sanitaria; 2) proposte di legge riguardanti la materia socio - sanitaria; 3) progetto del piano socio - sanitario regionale e piano definitivo; 4) leggi e provvedimenti statali di maggior rilievo in materia socio - sanitaria. I comuni singoli o associati e le comunita' montane stabiliscono le modalita' per la pubblicazione delle seguenti informazioni: elenco delle deliberazioni degli organi delle unita' sanitarie locali; testo integrale del bilancio di previsione e del conto consuntivo nonche' delle deliberazioni di maggior rilievo degli organi delle unita' sanitarie locali. I comuni singoli o associati e le comunita' montane stabiliscono, inoltre, le modalita' per consentire l' accesso degli interessati ai verbali delle sedute degli organi delle unita' sanitarie locali. Gli organi delle unita' sanitarie locali sono tenuti a fornire alla Regione tutte le informazioni da questa richieste in ordine all' attuazione e al funzionamento del servizio sanitario nazionale. Art. 42 (Norme transitorie e di prima attuazione Costituzione delle associazioni di comuni) Entro il 30 novembre 1979, i comuni costituiscono le associazioni di cui al precedente articolo 2. Ai fini della costituzione delle unita' sanitarie locali, l' associazione si intende costituita con l' avvenuta nomina da parte dei comuni interessati della maggioranza dei membri dell' assemblea generale. In tal caso, l' assemblea provvedera' successivamente ad integrarsi fino al completamento del numero dei membri da eleggere a seguito della elezione da parte degli altri comuni dei propri rappresentanti. Entro il 15 dicembre 1979, il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti convoca la prima riunione dell' assemblea generale ai fini della elezione del comitato di gestione dell' unita' sanitaria locale. Gli atti di nomina dei membri dell' assemblea generale e dei comitati di gestione, entro tre giorni dalla loro adozione, devono essere comunicati alla Giunta regionale. Art. 43 (Integrazione degli organi delle comunita' montane) Entro il 30 novembre 1979 le comunita' montane e i consigli comunali interessati provvedono alle integrazione di cui al punto d) del precedente articolo 7. Entro il 15 dicembre 1979, il presidente della comunita' montana convoca l' assemblea integrata ai fini della elezione del comitato di gestione dell' unita' sanitaria locale che, nella prima applicazione della presente legge, e' costituito dalla giunta della comunita' montana integrata da tre membri eletti dai rappresentanti dei comuni non montani. Art. 44 (Elezione del comitato di gestione) Il comitato di gestione dell' unita' sanitaria locale e' eletto dall' assemblea generale dell' associazione dei comuni o dall' assemblea della comunita' montana integrata nella prima riunione convocata a norma dei precedenti articoli. Qualora l' ambito territoriale dell' unita' sanitaria locale coincida con il territorio di un singolo comune, questo provvede alla elezione del comitato di gestione nella prima seduta del consiglio comunale successiva all' entrata in vigore della presente legge e comunque entro il 15 dicembre 1979. Fino alla individuazione dei presidi e servizi multizonali di cui al titolo IV della presente legge, i comitati di gestione delle unita' sanitarie sono composti a norma delle lettere a) e b) del primo comma del precedente articolo 9. Art. 45 (Comune di Roma) Entro il 30 novembre 1979, il comune di Roma provvede alla elezione dei comitati di gestione delle unita' sanitarie locali comprese nel proprio territorio ovvero provvede ad attribuirne il potere ai consigli circoscrizionali a norma del precedente articolo 13. In tal caso i consigli circoscrizionali provvedono alla elezione dei comitati di gestione entro il 15 dicembre 1979. Art. 46 (Durata degli organi in sede di prima costituzione) In sede di prima costituzione, le assemblee delle associazioni di comuni di cui al precedente articolo 2 nonche' di gestione delle unita' sanitarie locali restano in carica fino al 31 dicembre 1980. Art. 47 (Costituzione delle unita' sanitarie locali) Le unita' sanitarie locali sono costituite con deliberazioni della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro il 31 dicembre 1979. Sede provvisoria dell' unita' sanitaria locale e' il comune con il maggior numero di abitanti. Le deliberazioni di cui al precedente comma devono fra l' altro contenere la presa d' atto dell' avvenuta elezione da parte dei comuni interessati dei propri rappresentanti in seno alla associazione o in seno alla assemblea della comunita' montana integrata e della elezione dei comitati di gestione, ovvero la nomina del collegio di gestione commissariale di cui all' ultimo comma del presente articolo. Con lo stesso provvedimento sono dettate disposizioni: a) per il graduale trasferimento ai comuni, perche' siano attribuiti alle unita' sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature di cui sono attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono a cessare i compiti nelle materie proprie del servizio sanitario nazionale; b) per l' utilizzazione presso i servizi delle unita' sanitarie locali del personale gia' dipendente dagli enti od uffici di cui alla precedente lettera a) che, a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' destinato alle unita' sanitarie locali, nonche' per il trasferimento del personale medesimo dopo la definizione degli organici secondo quanto disposto nei provvedimenti assunti in attuazione di quanto previsto dal penultimo comma, punto 4, dell' articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sopracitata; c) per la gestione finanziaria dei servizi di cui alla precedente lettera a) a partire dalla data di costituzione delle unita' sanitarie locali, con l' obbligo di fissare i limiti massimi di spesa consentiti per le retribuzioni del personale e per l' acquisto di beni e servizi e di prevedere periodici controlli della spesa e le responsabilita' in ordine alla stessa. In sede di prima costituzione dell' unita' sanitaria locale, qualora entro il 31 dicembre 1979 non siano regolarmente costituiti gli organi della stessa, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione permanente alla sanita' del Consiglio regionale, nomina un collegio di gestione commissariale composto da tre membri il quale compie ogni atto necessario alla sua amministrazione. Il collegio di gestione commissariale resta in carica fino alla costituzione degli organi della unita' sanitaria locale e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Ai membri del predetto collegio spetta l' indennita' di cui al secondo comma del precedente articolo 14 e il rimborso spese di cui all' ultimo comma dello stesso articolo. Art. 48 (Scioglimento di enti e consorzi) A decorrere dalla data di trasferimento delle relative funzioni, sono sciolti, a norma dell' articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i consorzi di enti locali per la gestione di servizi sociali e sanitari, ivi compresi quelli costituiti a norma della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, i consorzi provinciali antitubercolari, gli enti ospedalieri nonche' i comitati provinciali antimalarici ancora esistenti. Nel provvedimento di cui al precedente articolo 47, sono dettate disposizioni per la liquidazione, ai sensi dell' articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei predetti enti e consorzi. Art. 49 (Dichiarazione di urgenza) La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |