L.R. 11 Gennaio 1989, n. 3 |
Assestamento del bilancio di previsione della RegioneLazio per l' anno finanziario 1988.
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(Pubblicato nel B.U. 06 febbraio 1989, n. 3, S. O. n. 3) . Art. 1 1. Nello stato di previsione dell' entrata per l' anno finanziario 1988 sono introdotte le variazioni di cui all' annessa tabella A. Art. 2 1. Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1988 sono introdotte le variazioni di cui all' annessa tabella B. Art. 3 1. L' autorizzazione contenuta nel secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 10 giugno 1988, n. 31 e' elevata di un importo di L. 932.087.542.831 ferme restando le modalita' e le condizioni stabilite nella predetta disposizione. La destinazione del predetto mutuo e' finalizzato alla copertura delle spese di investimento degli anni precedenti per la cui realizzazione era prevista l' assunzione di mutui, per i quali non si e' proceduto alla relativa contrazione, ovvero all' accertamento della corrispondente entrata. Nell' elenco n. 5 allegato al bilancio e', altresi', elevato di L. 5.000.000.000 l' importo del capitolo n. 10550 e ridotto di L. 660.000.000 l' importo del capitolo n. 03263. Art. 4 1. All' elenco n. 4 allegato al bilancio viene soppressa la lettera r) del capitolo n. 29802 ed inserita, al capitolo n. 29851 la lettera e) con la dizione << celebrazione del cinquantenario del comune di Guidonia Montecelio >>. 2. All' elenco n. 4 allegato al bilancio vengono inserite le seguenti nuove lettere: Capitolo n. 29851: lettera e) contributi ai comuni finalizzati al ripiano del disavanzo accertato al momento dello scioglimento delle IPAB L. 800.000.000 lettera f) finanziamento del piano straordinario predisposto dal comune di Ladispoli relativo ad interventi socio - assistenziali, culturali e per l' assistenza scolastica a favore di immigrati e profughi L. 300.000.000. 3. Al maggior onere derivante dalla variazione apportata si provvede mediante riduzione di pari importo sul capitolo n. 31001 (fondo di riserva per le spese obbligatorie). Art. 5 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 22 febbraio 1988, n. 10. Art. 6 1. E' approvato il bilancio di previsione relativo all' anno finanziario 1988 dell' IRSPEL (istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio) allegato alla presente legge. Art. 7 1. E' approvato il bilancio di previsione dell' ERSAL (ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) relativo all' anno finanziario 1988 nelle risultanze determinate a seguito di apposita variazione allegata alla presente legge. Art. 8 1. A carico degli stanziamenti in aumento recati dalla presente legge e' consentito l' impiego entro quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 9 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |