L.R. 22 Novembre 1982, n. 51 |
Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprieta di enti pubblici nei centri storici.
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(Pubblicata nel B.U. 30 novembre 1982, n. 33) I Art. 1 La Regione Lazio, con riferimento agli obiettivi e finalita' contenute nel progetto di intervento denominato << Centri storici >>, gia' approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 9 maggio 1979, n. 640, promuove interventi sperimentali destinati al recupero di immobili, di interesse storico - artistico - ambientale, di proprieta' di enti pubblici, mediante la ristrutturazione, adattamento, ampliamento e restauro di tali edifici per adibirli permanentemente a servizi pubblici (sedi di comuni e di loro consorzi, distretti scolastici, biblioteche, centri sociali, centri studi, musei, auditorium, ed altri), nonche' il completamento di analoghi interventi in precedenza autorizzati. Per la realizzazione di tali finalita' la Regione interviene direttamente tramite il servizio lavori pubblici, ovvero attraverso la concessione agli enti pubblici interessati di contributi in conto capitale fino alla copertura dell' intera spesa occorrente per l' intervento di recupero. Art. 2 Per la finalita' della presente legge, per l' anno 1982 e' prevista la spesa di L. 3.200 milioni in termini di competenza e di cassa iscritta al capitolo n. 16851 che assume la seguente denominazione: << Finanziamenti di interventi sperimentali destinati al recupero di immobili di proprieta' pubblica d' interesse storico - artistico - ambientale, da realizzare direttamente dalla Regione, ovvero dagli enti pubblici interessati mediante la concessione agli stessi di contributo in conto capitale fino alla misura del cento per cento >>. I piani annuali di ripartizione dei fondi, dato il carattere sperimentale degli interventi, sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, nei limiti dello stanziamento di bilancio, che determinera' altresi', per i singoli interventi, le modalita' di realizzazione di cui all' ultimo comma dell' articolo 1. Con successivo decreto del Presidente della Giunta si provvedera' alla erogazione dei contributi agli enti destinatari. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |