L.R. 25 Marzo 1988, n. 15 |
Reinquadramento del personale gia' inquadrato alla Regione con leggi regionali n. 2 e n. 3 del 15 gennaio 1983.
|
(Pubblicata nel B.U. 09 aprile 1988, n. 10) Art. 1 (Finalita' della legge) 1. Il personale inquadrato alla Regione ai sensi delle leggi regionali n. 2 e n. 3 del 15 gennaio 1983 in alternativa all' inquadramento gia' effettuato, puo', a domanda, essere reinquadrato secondo i criteri di cui ai successivi articoli della presente legge, in relazione ai titoli posseduti alla data di promulgazione delle leggi regionali n. 2 e n. 3 del 15 gennaio 1983. Art. 2 (Titoli valutabili) 1. In relazione alla finalita' di cui al precedente articolo i titoli valutabili sono i seguenti: a) anzianita' di servizio per un massimo di punti 48; b) titoli di studio per un massimo di punti 45; c) concorsi vinti o per i quali e' stata conseguita l' idoneita' per un massimo di punti 10; d) titoli di specializzazione per un massimo di punti 10. Art. 3 (Valutazione dell' anzianita') 1. Il servizio prestato presso l' ente di provenienza e presso l' Amministrazione regionale viene valutato punti 1,50 per ogni trimestre. 2. Il periodo massimo complessivo valutabile e' di anni otto. 3. Non vengono valutate le frazioni di anno inferiori a quarantacinque giorni procedendo, in ogni altro caso, all' arrotondamento al trimestre per difetto o per eccesso. 4. Al punteggio conseguente all' applicazione dei precedenti commi saranno apportate le stesse riduzioni percentuali applicate all' anzianita' di servizio a norma dell' articolo 81 della legge regionale n. 20 e del 29 maggio 1973 e successive modifiche ed integrazioni con riferimento alla qualifica o livello rivestito nell' ordinamento di provenienza in relazione al livello funzionale superiore richiesto. 5. Per l' inquadramento al VII e VIII livello funzionale, il servizio comunque prestato in carriera di concetto e' valutato al settantacinque per cento. Art. 4 (Valutazione titoli di studio) 1. I titoli di studio, conseguiti a norma dell' ordinamento scolastico italiano, sono valutati: a) diploma di laurea: punti 45; b) diploma di scuola media di II grado: punti 30; c) licenza di scuola dell' obbligo: punti 20. 2. E' valutabile un solo titolo di studio ed il titolo superiore assorbe quello inferiore. Art. 5 (Valutazione dei concorsi superati) 1. I concorsi superati valutabili sono soltanto quelli per esami o per titoli ed esami, e sono valutati nella seguente misura: a) concorsi a posti per la carriera direttiva: 1) vincitore, punti 5; 2) idoneo, punti 3; b) concorsi a posti per la carriera di concetto: 1) vincitore, punti 4; 2) idoneo, punti 2; c) concorsi a posti per la carriera esecutiva e della carriera ausiliaria ed operaia: 1) vincitore, punti 3; 2) idoneo, punti 1,5 2. Sono complessivamente valutabili solo due concorsi superati; nell' ipotesi di un numero superiore a due si valutano quelli piu' favorevoli. Art. 6 (Valutazione delle specializzazioni) 1. I titoli di cui alla lettera d) del precedente articolo 2 sono i seguenti: certificazioni e/ o attestazioni di specializzazione: a) corsi di studio annuali, punti 2; b) corsi di studio biennali, punti 4; c) corsi di studio triennali, punti 6; d) abilitazione all' esercizio della professione, punti 2; e) abilitazione all' insegnamento, punti 2. Art. 7 (Inquadramento nei livelli) 1. Il personale che raggiunge un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punti dei titoli posseduti di cui all' articolo 2, non inferiore al minimo indicato per ciascuno dei livelli funzionali sotto riportati, previsti dalla legge regionale del 24 marzo 1980, n. 18, e' ritenuto idoneo all' inquadramento nel livello medesimo: livello II, punti 10; livello III, punti 18; livello IV, punti 30; livello V, punti 40; livello VI, punti 50; livello VII, punti 55; livello VIII, punti 78. Art. 8 (Norme di attuazione) 1. I benefici derivanti dal reinquadramento di cui alla presente legge non sono in alcun modo cumulabili con quelli previsti dalle disposizioni transitorie di cui al quinto comma dell' articolo 2, ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell' articolo 3 ed all' articolo 5 della legge regionale n. 2 del 15 gennaio 1983 e successive modifiche e integrazioni e non possono comportare la attribuzione di piu' di un passaggio di livello rispetto a quello attribuibile ai sensi delle tabelle << A >> e << B >> della citata legge regionale n. 2 del 1983. 2. I benefici della presente legge non possono altresi' comportare l' attribuzione di piu' di due passaggi di livello per il personale al quale ai sensi delle citate tabelle << A >> e << B >>, e' attribuibile un livello superiore al IV. 3. Al personale proveniente dallo Stato, gia' appartenente all' ex carriera di concetto, che in sede di applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 4, e' stato inquadrato nella settima qualifica funzionale, non e' consentito piu' di un passaggio di livello rispetto a quello spettante ai sensi della tabella A allegata alla citata legge regionale n. 2 del 1983. Art. 9 (Domanda di reinquadramento) 1. Il personale di cui all' articolo 1, che ai sensi della presente legge ritenga di avere diritto ad un inquadramento piu' favorevole, ha facolta' di richiederlo, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa. Art. 10 (Decorrenza inquadramento) 1. Il reinquadramento, anche in sovrannumero, decorre a tutti gli effetti dalla data del primo inquadramento. Art. 11 (Norma finanziaria) 1. Il maggior onere occorrente per l' applicazione della presente legge previsto in lire 860 milioni gravera' in termini di competenza e di cassa sullo stanziamento del capitolo n. 27205 << Stipendi ed altri assegni fissi al personale del bilancio per l' esercizio 1988 >>. 2. Alla copertura del predetto onere si provvedera' con la legge di bilancio 1988. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |