L.R. 12 Gennaio 2001, n. 4 |
Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla Montagna) e successive modifiche. Abrogazione dell'articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (adeguamento della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, concernente: "Legge sulla Montagna", alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e disposizioni transitorie) e dell'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21 concernente modifiche alla L.R. 9/1999 come successivamente modificate.
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SOMMARIO Art 1 Interpretazione autentica dell’articolo 2 e dell’articolo 62 della l.r. 9/1999 Art. 2 Modifiche all’articolo 2 della l.r. 9/1999 Art. 3 Modifiche all’articolo 16 della l.r. 9/1999 Art. 4 Modifiche all’articolo 20 della l.r. 9/1999 Art. 5 Modifiche all’articolo 62 della l.r. 9/1999 Art. 6 Inserimento dell’articolo 62 bis l.r. 9/1999 Art. 7 Abrogazione degli articoli 11 e 12 della l.r. 9/1999 Art. 8 Abrogazione dell’articolo 33 della legge 3 gennaio 2000, n. 1 e dell’articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21 Art. 9 Dichiarazione di urgenza Art. 1 (Interpretazione autentica dell’articolo 2 e dell’articolo 62 della l.r. 9/1999) 1. L’articolo 2 della legge regionale 22 giugno 1999, n.9 e successive modifiche, deve essere interpretato nel senso che la disciplina ivi prevista si applica per la costituzione di comunità montane nuove rispetto a quelle costituite dall’articolo 3 della stessa l.r. 9/1999 tra i comuni ricadenti nelle zone omogenee di cui all’allegato A. 2. All’articolo 62 della l.r.9/1999 le parole: < Art. 2 (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 9/1999) 1. All’articolo 2 della l.r. 9/1999 dopo il comma 4 è inserito il seguente:
Art. 3 (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 9/1999) 1. Al comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 9/1999 dopo la parola:
Art. 4 (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 9/1999) 1. Al comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 9/1999 le parole da:
Art. 5 (Modifiche all’articolo 62 della l.r. 9/1999)
Art. 6 (Inserimento dell’articolo 62 bis l.r. 9/1999) 1. Dopo l’articolo 62 della l.r. 9/1999 é inserito il seguente: << Art.62 bis (Prima revisione delle comunità montane) 1. La Regione può provvedere al primo adeguamento delle zone omogenee di cui all’allegato A ed alla conseguente revisione delle comunità montane costituite dalla presente legge, nonché alla modifica della ripartizione dei comuni nelle classi altimetriche di cui all’allegato B, con le procedure previste dagli articoli 2 e 4, anche in deroga al termine fissato dagli stessi articoli rispettivamente nei commi 2 bis e 3, e prescindendo, qualora non ancora determinato, dal modello di coerenza del territorio montano di cui all’articolo 5. 2. L’articolo 3 e gli allegati A, B, C e D sono abrogati con effetto dalla data di esecutività dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.>>. Art. 7 (Abrogazione degli articoli 11 e 12 della l.r. 9/1999) 1. Gli articoli 11 e 12 della l.r. 9/1999 sono abrogati. Art. 8 ( Abrogazione dell’articolo 33 della legge 3 gennaio 2000, n. 1 e dell’articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21 ) 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a) l’articolo 33 della legge 3 gennaio 2000, n. 1 b) l’articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21. Art. 9 (Dichiarazione di urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 12 gennaio 2001 STORACE Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 10 gennaio 2001 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |