Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla Montagna) e successive modifiche. Abrogazione dell'articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (adeguamento della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, concernente: "Legge sulla Montagna", alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e disposizioni transitorie) e dell'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21 concernente modifiche alla L.R. 9/1999 come successivamente modificate.

Numero della legge: 4
Data: 12 gennaio 2001
Numero BUR: 2
Data BUR: 20/01/2001

L.R. 12 Gennaio 2001, n. 4
Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla Montagna) e successive modifiche. Abrogazione dell'articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (adeguamento della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, concernente: "Legge sulla Montagna", alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e disposizioni transitorie) e dell'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21 concernente modifiche alla L.R. 9/1999 come successivamente modificate.


SOMMARIO


Art 1 Interpretazione autentica dell’articolo 2 e dell’articolo 62 della l.r. 9/1999
Art. 2 Modifiche all’articolo 2 della l.r. 9/1999
Art. 3 Modifiche all’articolo 16 della l.r. 9/1999
Art. 4 Modifiche all’articolo 20 della l.r. 9/1999
Art. 5 Modifiche all’articolo 62 della l.r. 9/1999
Art. 6 Inserimento dell’articolo 62 bis l.r. 9/1999
Art. 7 Abrogazione degli articoli 11 e 12 della l.r. 9/1999
Art. 8 Abrogazione dell’articolo 33 della legge 3 gennaio 2000, n. 1 e dell’articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21
Art. 9 Dichiarazione di urgenza


      Art. 1
      (Interpretazione autentica dell’articolo 2 e dell’articolo 62 della l.r. 9/1999)

      1. L’articolo 2 della legge regionale 22 giugno 1999, n.9 e successive modifiche, deve essere interpretato nel senso che la disciplina ivi prevista si applica per la costituzione di comunità montane nuove rispetto a quelle costituite dall’articolo 3 della stessa l.r. 9/1999 tra i comuni ricadenti nelle zone omogenee di cui all’allegato A.

      2. All’articolo 62 della l.r.9/1999 le parole:
      <> devono essere interpretate nel senso di comunità montane costituite dall’articolo 3 della stessa l.r.9/1999 tra i comuni ricadenti nelle zone omogenee di cui all’allegato A.


Art. 2
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 9/1999)

1. All’articolo 2 della l.r. 9/1999 dopo il comma 4 è inserito il seguente:
      <<4 bis. I comuni esclusi ai sensi del comma 1, non perdono comunque i benefici e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia di enti locali.>>.


      Art. 3
      (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 9/1999)

1. Al comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 9/1999 dopo la parola:
      <> sono aggiunte le seguenti: <>.


      Art. 4
      (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 9/1999)

1. Al comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 9/1999 le parole da:
      <> fino a: <> sono sostituite dalle seguenti: <>.


      Art. 5
      (Modifiche all’articolo 62 della l.r. 9/1999)
      1. All’articolo 62 della l.r 9/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole:
      <> sono sostituite dalle seguenti: <>;
b) al comma 1, le parole:
      <> sono sostituite dalle seguenti: <>;
c) il comma 4 é sostituito dal seguente:
      << 4. Qualora non siano stati eletti i rappresentanti di almeno i quattro quinti dei comuni interessati o in caso di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta dal comma 1 per la validità della seduta d’insediamento dell’organo rappresentativo, le comunità montane iniziano, comunque, a svolgere la propria attività limitatamente all’ordinaria amministrazione, mediante i commissari di cui al comma 3, a decorrere dalla data fissata per l’insediamento dell’organo rappresentativo stesso. In tali casi il Presidente della Giunta regionale provvede nuovamente a convocare l’organo rappresentativo per la seduta d’insediamento da tenersi entro venti giorni dalla data fissata per la prima convocazione e, successivamente, con la medesima cadenza, fino al valido insediamento dell’organo rappresentativo stesso.>>.


      Art. 6
      (Inserimento dell’articolo 62 bis l.r. 9/1999)

      1. Dopo l’articolo 62 della l.r. 9/1999 é inserito il seguente:

      << Art.62 bis
      (Prima revisione delle comunità montane)

      1. La Regione può provvedere al primo adeguamento delle zone omogenee di cui all’allegato A ed alla conseguente revisione delle comunità montane costituite dalla presente legge, nonché alla modifica della ripartizione dei comuni nelle classi altimetriche di cui all’allegato B, con le procedure previste dagli articoli 2 e 4, anche in deroga al termine fissato dagli stessi articoli rispettivamente nei commi 2 bis e 3, e prescindendo, qualora non ancora determinato, dal modello di coerenza del territorio montano di cui all’articolo 5.

      2. L’articolo 3 e gli allegati A, B, C e D sono abrogati con effetto dalla data di esecutività dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.>>.


      Art. 7
      (Abrogazione degli articoli 11 e 12 della l.r. 9/1999)

      1. Gli articoli 11 e 12 della l.r. 9/1999 sono abrogati.


Art. 8
( Abrogazione dell’articolo 33 della legge 3 gennaio 2000, n. 1 e dell’articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21 )

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) l’articolo 33 della legge 3 gennaio 2000, n. 1
b) l’articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21.


Art. 9
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 12 gennaio 2001

STORACE

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 10 gennaio 2001

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.