Determinazione delle indennita', rimborsi spese e norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Lazio.

Numero della legge: 7
Data: 16 marzo 1973
Numero BUR: 7
Data BUR: 23/03/1973

L.R. 16 Marzo 1973, n. 7
Determinazione delle indennita', rimborsi spese e norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Lazio.




Art. 1

L' indennita' per i membri del Consiglio Regionale, stabilita in base all' art. 27 dello Statuto, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, e' rapportata alle competenze mensili spettanti ai membri del Parlamento Nazionale, ai sensi della legge statale 31 ottobre 1965, n. 1261, nella seguente misura:
a) 100% al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta;
b) 85% ai Vice Presidenti del Consiglio ed ai membri della Giunta;
c) 75% ai Segretari del Consiglio, ai Presidenti delle Commissioni Consiliari e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) 65% ai Consiglieri Regionali.
Ai fini tributari si applicano le disposizioni previste dalla legge statale 31 ottobre 1965, n. 1261.


Art. 2

a) I Consiglieri Regionali hanno diritto ad un rimborso forfettario mensile per spese di trasporto.
b) Tale rimborso e' determinato in relazione alla distanza fra la residenza abituale dei Consiglieri e la Sede del Consiglio Regionale nella misura che segue:
- L. 40.000 fino a 40 Km.
- L. 80.000 fino a 60 Km.
- L. 120.000 fino a 100 Km.
- L. 160.000 oltre i 100 Km.
Tale rimborso non compete ai Consiglieri che hanno a disposizione in via permanente una autovettura di servizio.


Art. 3

Ai Consiglieri compete inoltre una diaria di L. 120.000 mensili, calcolata presuntivamente sulla base di 20 giorni di presenza media al mese, per attivita' inerenti al loro mandato.
L' Ufficio di Presidenza ha facolta' di non corrispondere o di corrispondere solo in parte la diaria ai Consiglieri, i quali risultino assenti senza giustificato motivo.


Art. 4

Il Consigliere Regionale inviato fuori Roma in missione per conto del Consiglio o della Giunta Regionale ha diritto al rimborso integrale delle spese di trasporto, secondo modalita' che saranno rispettivamente stabilite dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio o dalla Giunta.
Il Consigliere Regionale inviato in missione nell' ambito del territorio nazionale ha inoltre diritto ad una indennita' di trasferta giornaliera di L. 20.000.


Art. 5

La corresponsione dell' indennita' prevista per i Consiglieri Regionali al punto d) dell' art. 1 della presente legge, decorre dal giorno della prima convocazione del Consiglio dopo la proclamazione degli eletti.
Per i Presidenti del Consiglio e della Giunta, per i Vice Presidenti del Consiglio e gli Assessori, per i Segretari del Consiglio, i Presidenti di Commissione ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la differenza fra la misura dell' indennita' di cui al punto d) dell' art. 1 e la misura rispettivamente stabilita nello stesso articolo ai punti a), b), c), decorre dalla loro elezione da parte degli Organi competenti e per tutta la durata della funzione o della carica.


Art. 6

Presso il Consiglio Regionale e' istituito il << Fondo di Previdenza dei Consiglieri della Regione Lazio >> per il pagamento degli assegni vitalizi mensili ai Consiglieri cessati dalla carica o altri aventi diritto, secondo la norma della presente legge.


Art. 7

Il fondo e' amministrato dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato da un rappresentante di ciascun Gruppo Consiliare. Esso e' alimentato dai contributi obbligatori dei Consiglieri in carica, dal contributo dell' Amministrazione Regionale previsto dall' art. 9, dai contributi volontari dei Consiglieri cessati dalla carica, o loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme di proprieta' del fondo stesso e da eventuali elargizioni.


Art. 8

Il bilancio del fondo e' allegato come gestione speciale al bilancio annuale del Consiglio Regionale.


Art. 9

a) Tutti i Consiglieri Regionali sono assoggettati d' ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell' indennita' consiliare.
b) I contributi vengono trattenuti ogni mese dalla Amministrazione del Consiglio Regionale nella misura di un ventesimo della indennita' mensile lorda prevista dall' art. 1 lettera d) della presente legge.
c) Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo di previdenza di cui all' art. 6.
d) Ogni mese la Regione versa al fondo di previdenza i contributi di propria competenza in favore di ciascun Consigliere nella misura di un ventesimo della indennita' mensile lorda di cui all' art. 1 lettera d).


Art. 10

a) L' assegno vitalizio mensile spetta ai Consiglieri cessati dalla carica che abbiano sessant' anni di eta' e abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno 5 anni di carica esercitata nel Consiglio Regionale del Lazio.
b) Per ogni anno di carica o di contribuzione oltre il quinto anno, l' eta' richiesta per il conseguimento del diritto all' assegno vitalizio e' diminuita di un anno, con il limite all' eta' di 55 anni.
c) Il Consigliere che abbia versato i contributi per un periodo inferiore ad un quinquennio, ha facolta' di continuare, qualora non sia rieletto, o comunque cessi dalla carica, il versamento stesso nella misura di un decimo della indennita' mensile lorda prevista dall' art. 1 lettera d) e senza contribuzione da parte della Regione, per il tempo occorrente a conseguire il diritto all' assegno vitalizio minimo, che decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avra' versato il quinquennio contributivo e compiuto il sessantesimo anno di eta'.
d) La stessa facolta' di cui al comma precedente e' concessa agli aventi diritto alla reversibilita' di cui al successivo articolo 17 del Consigliere deceduto senza aver maturato il periodo per l' assegno vitalizio.
e) La corresponsione dell' assegno puo' essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato fino al cinquantesimo anno di eta', ma in tal caso la misura dell' assegno e' proporzionalmente ridotta del 5% per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di eta'.


Art. 11

a) Hanno diritto all' assegno vitalizio, indipendentemente dalla eta', i Consiglieri cessati dalla carica i quali provino di essere diventati inabili al lavoro in modo permanente, purche' abbiano esercitato la carica consiliare per almeno 5 anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti di propria competenza per un corrispondente periodo.
b) L' assegno spetta comunque, indipendentemente dalla durata dell' effettiva carica consiliare, qualora l' inabilita' al lavoro in modo permanente sia dovuta a cause dipendenti dall' esercizio della carica stessa.
c) L' accertamento di inabilita', di cui ai precedenti commi e' compiuto da un Collegio medico composto di tre membri, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio e uno indicato dall' interessato.
L' Ufficio di Presidenza del Consiglio delibera in via definitiva ed inappellabilmente sulle conclusioni del Collegio medico integrato ai sensi dell' art. 7 della presente legge.
Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l' assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si e' verificato l' evento che ha provocato l' inabilita' al lavoro.
d) Sull' applicabilita' dei precedenti commi del presente articolo nel caso di inabilita' parziale decide l' Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell' art. 7.


Art. 12

Nell' ipotesi prevista dal primo comma dell' art. 11 l' ammontare dell' assegno vitalizio e' commisurato al numero effettivo di anni di contribuzione.
Nell' ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 11, qualora il Consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall' esercizio della carica prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l' ammontare dell' assegno vitalizio sara' quello minimo previsto nel successivo art. 15.
Qualora l' inabilita' permanente per cause dipendenti dall' esercizio della carica e' tale da non permettere di espletare neanche nel futuro la carica di Consigliere, l' ammontare dell' assegno vitalizio sara' pari al 50% dell' indennita' mensile lorda di cui al punto d) dell' art. 1.
Ai fini dell' accertamento della particolare inabilita' di cui al comma precedente si applicano il terzo e il quarto comma dell' art. 11.


Art. 13

a) Il Consigliere che abbia esercitato la carica per la prima volta per una intera legislatura di durata non inferiore ai 5 anni, ove rientri a far parte del Consiglio e non eserciti la carica per la seconda volta per una intera legislatura, ha facolta' di versare un contributo, nella misura di un decimo dell' indennita' mensile lorda prevista dall' art. 1 lettera d) e senza contribuzioni da parte della Regione, per il tempo effettivamente occorrente al completamento della seconda legislatura.
b) Anche in questo caso si applicano le norme di cui al quarto comma dell' art. 10.
c) Il Consigliere che cessi dalla carica prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell' assegno vitalizio o che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi obbligatori necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi di propria competenza versati nella misura del cento per cento, senza attribuzione di interessi.
d) Analoga facolta' compete agli aventi diritto del Consigliere nel caso di decesso.


Art. 14

a) Qualora il Consigliere gia' cessato dalla carica rientri a far parte del Consiglio, ovvero venga eletto al Parlamento Nazionale o ad altro Consiglio, il pagamento dell' assegno vitalizio, di cui eventualmente gia' goda resta sospeso per tutta la durata della nuova carica.
b) Alla cessazione della nuova carica l' assegno sara' ripristinato, tenendo conto dell' ulteriore periodo di contribuzione.


Art. 15

L' ammontare mensile dell' assegno vitalizio e' determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione sulla indennita' mensile lorda (di cui all' articolo 1 lettera d) della presente legge) pagata ai Consiglieri in carica nello stesso mese in cui si riferisce l' assegno vitalizio:


TABELLA RISTRUTTURATA


Per ciascuno degli anni di contribuzione sotto elencati e' fissata la seguente percentuale sull' indennita' mensile lorda: //
anni 5, percentuale 20; //
anni 6, percentuale 22; //
anni 7, percentuale 24; //
anni 8, percentuale 26; //
anni 9, percentuale 28; //
anni 10, percentuale 30; //
anni 11, percentuale 32; //
anni 12, percentuale 34; //
anni 13, percentuale 36; //
anni 14, percentuale 38; //
anni 15, percentuale 40; //
anni 16, percentuale 42; //
anni 17, percentuale 44; //
anni 18, percentuale 46; //
anni 19, percentuale 48; //
anni 20 ed oltre, percentuale 50.


Art. 16

a) L' assegno vitalizio e' corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dalla carica, ha compiuto l' eta' richiesta per conseguire il diritto.
b) Nel caso in cui il Consigliere al momento della cessazione dalla carica, sia gia' in possesso dei requisiti di cui all' art. 10, l' assegno vitalizio e' corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.
c) Nel caso di cessazione dalla carica per fine legislatura, coloro che abbiano gia' maturato il diritto all' assegno, percepiscono l' assegno vitalizio con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.


Art. 17

In caso di morte del titolare dell' assegno vitalizio diretto, l' assegno stesso viene riservato a favore:
a) del coniuge finche' nello stato vedovile, purche' non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione personale per sua colpa, salvo diversa disposizione dell' Autorita' Giudiziaria;
b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finche' minorenni;
c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finche' minorenni;
d) dei figli di cui alla lettera b) e in mancanza degli affiliati di cui alla lettera c) anche se maggiorenni purche' studenti fino al compimento del ventiseiesimo anno di eta', o inabili al lavoro in modo permanente che convivevano a carico del Consigliere deceduto, o che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall' Ufficio di Presidenza integrato ai sensi dell' art. 7.
Qualora non sopravvivano ne' il coniuge, ne' i figli o affiliati o aventi diritto, l' assegno di reversibilita' spetta al padre o in mancanza alla madre, che siano di eta' superiore a sessant' anni o inabili a proficuo lavoro.


Art. 18

L' assegno compete agli aventi diritto anche se il Consigliere deceduto non abbia versato i contributi di propria competenza per almeno cinque anni, se il decesso avviene per cause di servizio.
L' Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell' art. 7, verifica se sussistono i requisiti di cui al comma precedente.


Art. 19

a) Le condizioni per la concessione dell' assegno vitalizio di reversibilita' devono sussistere al momento del decesso del Consigliere.
Nel caso in cui vengano a cessare, l' assegno vitalizio viene revocato.
b) A tal fine, puo' essere richiesto ai beneficiari di assegni di reversibilita' di presentare, ogni due anni, la documentazione atta a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.


Art. 20

Per la liquidazione dell' assegno di reversibilita' il coniuge del Consigliere inviera' domanda in carta libera diretta all' Ufficio di Presidenza del Consiglio corredata dai seguenti documenti:
1) certificato di morte del coniuge;
2) certificato di matrimonio;
3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunciata e passata in giudicato sentenza di divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;
4) stato di famiglia.
Per la liquidazione dell' assegno di reversibilita' a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non ne abbia diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) certificato di morte del Consigliere ovvero di entrambi i coniugi;
2) certificato di nascita dei figli;
3) stato di famiglia;
4) certificato dell' Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
5) attestato da cui risulti per i figli maggiorenni la convivenza a carico del Consigliere defunto. Per i figli maggiorenni la concessione dell' assegno e' condizionata dall' accertamento dell' inabilita' al lavoro in modo permanente ai sensi del precedente art. 11.
Le domande per la liquidazione dell' assegno di reversibilita' dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa.


Art. 21

L' ammontare dell' assegno di reversibilita' al coniuge, ai figli o agli aventi diritto e' stabilito in percentuale sull' assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al Consigliere nella misura seguente:
a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all' assegno: 60%;
b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all' assegno: 60%, con aumento progressivo nella misura del 15% per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del 100%;
c) al figlio superstite avente diritto all' assegno: 60%; quando i figli siano piu' di uno, l' assegno e' aumentato del 15% per ogni unita' successiva fino ad un massimo del 100% ed e' ripartito fra di essi in parti uguali;
d) negli altri casi: 50%.
L' assegno di reversibilita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.


Art. 22

I ratei di assegni diretti o di reversibilita' non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l' Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell' articolo 7.


Art. 23

Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell' assegno vitalizio, si applicano le disposizioni di leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.


Art. 24

Alla morte del Consigliere in carica il fondo corrisponde agli aventi diritto la somma corrispondente ad una mensilita' delle indennita' di cui all' art. 1 lettera d) della presente legge.


Art. 25

a) Tutti i Consiglieri in carica verseranno al fondo di previdenza i contributi di cui all' art. 9, arretrati, relativi al periodo compreso tra il giorno della loro elezione e quello dell' entrata in vigore della presente legge.
b) Analogamente la Regione provvedera' al versamento dei contributi di propria competenza.


Art. 26

E' istituito presso il Consiglio Regionale un << Fondo di solidarieta' tra i Consiglieri della Regione Lazio >> con lo scopo di liquidare un premio di reinserimento nella vita professionale a quei Consiglieri che non verranno rieletti nelle successive legislature e che non si ripresenteranno candidati.
Il fondo di solidarieta' e' alimentato dai contributi obbligatori dei Consiglieri in carica, dal contributo della Amministrazione Regionale, nonche' dagli interessi maturati sulle somme di proprieta' del fondo e da eventuali elargizioni.
Tutti i Consiglieri Regionali sono assoggettati d' ufficio al pagamento dei contributi di cui al secondo comma dal giorno della corresponsione dell' indennita' consiliare.
I contributi vengono trattenuti ogni mese dall' Amministrazione del Consiglio Regionale nella misura del 3% della indennita' mensile prevista dall' art. 1 lettera d) della presente legge.
Ogni mese la Regione versa al fondo di solidarieta' i contributi di propria competenza, nella misura del 3% dell' indennita' mensile di cui alla lettera d) dell' art. 1 per ciascun Consigliere in carica.
L' Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato ai sensi dell' art. 7 della presente legge ha mandato di dettare norme per la gestione e ripartizione del fondo.


Art. 27

L' onere derivante dall' applicazione della presente legge fara' carico, per gli anni 1970, 1971 e 1972, ai capitoli nn. 1 e 2 dello stato di previsione della spesa per l' anno 1972 che presentano la necessaria disponibilita' e, per gli anni successivi, ad appositi capitoli da istituire nei relativi stati di previsione della spesa.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.