L.R. 11 Aprile 1985, n. 40 |
Norme integrative e modificative della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17: << Istituzione del difensore civico >>. |
(Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1985, n. 12)
ARTICOLO UNICO Alla legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17: << Istituzione del difensore civico >> sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni: 1) all' articolo 2 e' aggiunto il seguente comma: << E' di competenza del difensore civico l' intervento, anche d' ufficio, sull' attivita' amministrativa: a) degli uffici del Consiglio e della Giunta regionale, compresi gli uffici autonomi; b) degli uffici degli enti subregionali; c) degli uffici delle aziende consortili dipendenti; d) degli uffici degli enti (comuni e province) destinatari di deleghe concernenti materie di competenza regionale; e) degli uffici degli enti od aziende con partecipazione di capitali regionali. >>; 2) all' articolo 5 e' aggiunto il seguente comma: << Il difensore civico puo' altresi' interpellare, per iscritto, i competenti funzionari dell' amministrazione i quali sono tenuti a fornire risposta entro dieci giorni. Il difensore civico potra' segnalare i comportamenti dilatori o negligenti dei funzionari per un eventuale giudizio disciplinare nei loro confronti. >>; 3) all' articolo 8, dopo la prima parte dell' ultimo comma, terminante con le parole: << Il commercio o professione >> va aggiunto il periodo di seguito riportato: << L' incompatibilita' della funzione di difensore civico si verifica quando egli rivesta cariche di amministratore alle quali e' attribuita la firma sociale (presidente ed amministratore delegato), nonche' quando eserciti attivita' di lavoro autonomo a titolo professionale e continuativo. >>; 4) l' articolo 10 e' cosi' sostituito: << Ai fini retributivi vengono applicate nei confronti del difensore civico tutte le norme concernenti i consiglieri regionali >>; 5) l' articolo 11 e' cosi' sostituito: " La dotazione organica, i locali e le spese per il funzionamento dell' ufficio del difensore civico saranno a carico del Consiglio regionale con deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 11 dello statuto regionale. A tale struttura e' preposto un funzionario della seconda qualifica funzionale dirigenziale in conformita' all' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, concernente: << Strutture ed organizzazione regionale >>". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |