L.R. 28 Aprile 1979, n. 36 |
Contributi per l' esercizio delle autolinee ordinarie di competenza comunale.
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Art. 1 A favore dei comuni del Lazio sono disposti contributi regionali a sostegno degli oneri finanziari per la gestione dei servizi automobilistici effettuata in base a concessione accordata dalle stesse amministrazioni comunali ai sensi dell' articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771. Sono esclusi dai suddetti contributi i servizi assunti direttamente dai comuni ai sensi del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, per i quali e' ammessa l' iscrizione delle perdite di gestione nel bilancio preventivo comunale. Dai contributi in parola e' escluso, altresi', il comune di Roma. Art. 2 Per ottenere i contributi di cui al precedente articolo 1, relativi agli anni 1978 e 1979, i comuni interessati dovranno inoltrare alla Regione Lazio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano organico di ristrutturazione concernente l' esercizio dei servizi di competenza comunale, sia di quelli attribuiti in concessione alle imprese private, sia di quelli direttamente gestiti. Il coordinamento, previsto nel piano, dei suddetti servizi con quelli di competenza regionale varra' quale elemento di priorita' ai fini delle scelte regionali per l' erogazione dei contributi. I piani comunali di ristrutturazione ed i relativi eventuali aggiornamenti sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la prima commissione consiliare. I comuni interessati, per ottenere i contributi, dovranno inoltrare domanda alla Regione Lazio entro il 31 marzo di ogni anno. Nelle domande dovranno essere indicate le previsioni di spesa dei servizi sulla base delle relative percorrenze nonche' il disavanzo della gestione non ripianabile mediante l' incremento dei prodotti del traffico che consegua anche ad eventuali adeguamenti tariffari. Le amministrazioni comunali dovranno, altresi', fornire le dichiarazioni e le documentazioni che saranno ritenute necessarie dagli uffici regionali competenti per procedere all' istruttoria delle domande. Art. 3 Le amministrazioni comunali escluderanno dall' erogazione del contributo le imprese concessionarie che all' atto della liquidazione del contributo stesso non siano piu' legittimate all' esercizio o abbiano sospeso, senza il consenso dell' amministrazione comunale stessa, i servizi relativi alle autolinee per le quali il contributo e' stato richiesto. Sono altresi' escluse dal contributo le imprese che non assicurino la normale efficienza dei servizi, che risultino inadempienti al contratto di lavoro o alle leggi sociali o che abbiano compiuto gravi o ripetute violazioni alle norme previste dal disciplinare di concessione. Art. 4 I contributi di cui alla presente legge non possono essere superiori alle L. 250 autobus/ chilometro. L' assessorato ai trasporti, entro il 30 aprile di ogni anno, propone alla Giunta regionale il piano annuale di riparto dei contributi, sulla base delle percorrenze previste, nei limiti degli stanziamenti stabiliti. Qualora l' importo totale di tutti i contributi da erogare superi lo stanziamento previsto, verra' disposto un adeguamento percentuale della misura del contributo da erogare a ciascun richiedente. I piani di riparto dei contributi sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la prima commissione consiliare. L' erogazione dei contributi e' disposta, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base del piano annuale di riparto, in due rate distinte posticipate in rapporto alle percorrenze effettivamente svolte nel primo e nel secondo semestre di ogni anno. A tal fine, le amministrazioni comunali interessate dovranno produrre le certificazioni attestanti le reali percorrenze effettuate sui servizi ammessi a contributo per ciascuno dei due semestri dell' anno di riferimento. Le amministrazioni comunali, verificata l' assenza dei motivi ostativi di cui al precedente articolo 3, provvedono a devolvere alle imprese concessionarie i contributi loro spettanti, fornendo alla Regione l' attestazione dell' avvenuta liquidazione delle somme erogate. Art. 5 Le richieste di contributo relative all' ultimo trimestre 1978 e all' anno 1979 dovranno essere inoltrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il piano di riparto relativo all' anno 1978, fatta salva l' applicazione di quanto stabilito nel terzo comma del precedente articolo 4, prevedera' l' erogazione dei contributi in un' unica rata commisurata alla percorrenza effettivamente svolta nell' ultimo trimestre dell' anno stesso. Art. 6 Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 1, relativi agli anni 1978 e 1979, e' autorizzata la spesa di L. 1.500 milioni. In relazione all' autorizzazione di spesa disposta dal comma precedente, nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1979, sara' istituito il capitolo n. 209008 " Contributi per l' esercizio di autolinee di competenza comunale ", con gli stanziamenti di L. 1.500 milioni in termini di competenza e di L. 600.000.000 in termini di cassa con l' annotazione prevista dal sesto comma dell' articolo 20 della legge regionale n. 15 del 1977. Alla copertura finanziaria dell' onere derivante dai suddetti stanziamenti si fara' fronte per L. 300.000.000, con una corrispondente quota non utilizzata del fondo globale iscritto al capitolo n. 209299 del bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1978 e per le restanti L. 1.200 milioni in termini di competenza e di L. 600 milioni in termini di cassa, mediante riduzione di pari importi delle dotazioni di competenza e di cassa del capitolo n. 209599 (fondo globale) del bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1979. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio per l' anno 1979. La spesa necessaria per l' attuazione della presente legge negli anni successivi sara' determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale. Art. 7 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |