L.R. 10 Maggio 1990, n. 54 |
Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1985, n. 97 e 12 dicembre 1989, n. 79, concernenti l'istituzione dell'orchestra giovanile regionale del Lazio.
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(Pubblicata nel B.U. 30 maggio 1990, n. 15) Art. 1 1. L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 1985, n. 97 cosi' come modificato dalla legge regionale 12 dicembre 1989, n. 79, e' sostituito dal seguente: "Gli atti del comitato sono sottoposti al controllo contabile del collegio dei revisori dei conti composto dal funzionario regionale dirigente del 39° settore (Attivita' culturali) che lo presiede e dai funzionari regionali dirigenti il secondo ufficio del 10° settore ed il primo ufficio del 39° settore. Il collegio assiste alle sedute del comitato e svolge nei confronti dello stesso attivita' di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 14 agosto 1967, n. 800". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |