Modifica della legge regionale 25 maggio 1989, n. 27, concernente: Costituzione dell' istituto per la grafica, la comunicazione visiva e le attivita' ad esse connesse.

Numero della legge: 65
Data: 6 dicembre 1994
Numero BUR: 35
Data BUR: 20/12/1994

L.R. 06 Dicembre 1994, n. 65
Modifica della legge regionale 25 maggio 1989, n. 27, concernente: Costituzione dell' istituto per la grafica, la comunicazione visiva e le attivita' ad esse connesse.



Art. 1

1. L'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 1989, n. 27, e' sostituito dal seguente:

Art. 1

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della comunica- zione e delle attivita' ad essa connesse, in conformita' all'articolo 53, comma 1, lettera a), dello Statuto regionale, e' istituito l'ente regionale per la comunicazione denominato istituto "Montecelio" con sede in ambito regionale. Provvisoriamente l'istituto ha sede presso l'ex convento di San Michele nel comune di Guidonia Montecelio.

2. L'istituto "Montecelio", dotato di personalita' giuridica, autonomia amministrativa e gestionale, nel- l'ambito delle competenze regionali e degli enti locali in materia di promozione culturale ed educativa, del diritto allo studio e della formazione professionale, provvede:
a) formare esperti nel settore della comunicazione e delle attivita' ad essa connesse;
b) assistere la Regione, con particolare riferimento alla comunicazione di parte pubblica, nella formazione e qualificazione di personale proprio e/o degli enti locali che insistono sul territorio regionale;
c) fornire alla Regione consulenze nel settore della comunicazione anche nella selezi'one di' organizzazioni esterne cui debbano affidarsi compiti operativi;
d) espletare attivita' di studio, ricerca e sperimenta- zione;
e) organizzare mostre e manifestazioni artistiche;
f) collaborare con l'universita', istituti ed enti di studio e di ricerca, imprese ed ogni altro soggetto che abbia interesse al campo di attivita' dell'istituto stesso.».



Art. 2


1. L'articolo 2 della legge regionale n. 27 del 1989, e' sostituito dal seguente:

«Art. 2

1. Sono organi dell'istituto "Montecelio" il consiglio di amministrazione, il presidente, il collegio dei revisori dei conti.

2. La gestione dell'istituto "Montecelio" e' aftidata al consiglio di amministrazione, composto di cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, eletti dal Consiglio regionale tra persone che abbiano comprovata esperienza, comunque non inferiore a cinque anni, nella direzione di strutture complesse, in amministrazioni pubbliche o in enti privati. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed e' rieleggibile.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione e' eletto tra i membri del consiglio stesso, a maggioranza assoluta dei componenti, e' il presidente dell'istituto e suo legale rappresentante.

4. Il consiglio di amministrazione delibera:
a) lo statuto e le sue modificazioni;
b) il regolamento interno dell'istituto;
c) la nomina del comitato scientifico didattico;
d) la nomina del direttore didattico, indicato dal comitato scientifico didattico, tra i propri componenti;
e) l'organizzazione amministrativa e la pianta organica del personale, da trasmettere alla Giunta regionale per la successiva proposta di legge al Consiglio regionale;
f) i bilanci preventivi ed i rendiconti generali;
g) i programmi di attivita' dell'istituto ed i relativi aggiornamenti;
h) gli schemi di convenzioni da sottoscrivere con le universita', gli enti di formazione e gli schemi di contratto per gli incarichi per i docenti e gli esperti;
i) ogni altro provvedimento previsto da norme legislative o regolamentari.

5. Il consiglio di amministrazione provvede altresi a nominare, su proposta del presidente, il vice presidente.

6. Il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la durata del consiglio di amministrazione ed e' composto dal presidente, da due membri effettivi e due membri supplenti tutti eletti dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso Il Ministero di grazia e giustizia.

7. In caso di persistenti inadempienze o di reiterate violazioni di disposizioni normative, ovvero di dirnissioni della maggioranza dei componenti, il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera- zione della Giunta regionale.

8. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 7 viene nominato un commissario per la gestione straordinaria dell'istituto, che resta in carica fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione.

9. Nell'ambito delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 4 la Giunta regionale puo' nominare un commissario ad acta per l'adozione di specifici atti per i quali sia stata accertata la non volonta' del consiglio a provvedere nei termini assegnati.

10. Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione, nonche' al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti, compete un'indennita' di presenza pari a quella spettante al presidente ed ai componenti del comitato di controllo sugli atti degli enti locali.

11. Al presidente del consiglio di amministrazione compete inoltre un'indennita' mensile nella misura, comunque non superiore al 50 per cento dell'indennita' spettante ai consiglieri regionali, fissata dalla Giunta regionale.

12. Il rimborso delle spese di viaggio e' disciplinato dalla normativa prevista per i dipendenti regionali.

13. Il comitato scientifico didattico e' l'organismo consultivo preposto alla programmazione degli indirizzi scientifici e didattici, dei piani di studio, degli incarichi di docenza e delle attivita' a quanto precede connesse. Dura in carica cinque anni e puo' essere rieletto. Il numero dei suoi componenti non puo' essere inferiore a tre o superiore a cinque, tutti con personalita' di chiara fama nei settori della comunicazione e della grafica che abbiano gia' svolto tale incarico presso l'istituto o che abbiano svolto attivita' didattiche presso lo stesso per almeno tre anni.

14. li direttore didattico:
a) partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione, fungendo da segretario e redigendone i verbali;
b) cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
c) dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici amministrativi, rispondendone al consiglio di amministrazione;
d) adotta gli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa previsti da norme legislative e regola- mentari;
e) predispone gli atti per la formulazione del bilancio e dei rendiconti e cura l'istruttoria di ogni altro atto da sottoporre all'esame del consiglio di amministra- zione;
f) firma ed e' responsabile della legittimita' degli atti del consiglio di amministrazione e del presidente. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del direttore didattico e del Funzionario preposto alla ragioneria che ne risponde in solido;
g) conferisce, sii proposta del comitato scientifico didattico, gli incarichi di insegnamento e di ricerca, necessari per l'attuazione del programma di attivita';
h) cura l'esercizio dei poteri di spesa ai fini dell'attuazione dei programmi di attivita', ivi compresi quelli inerenti a progetti per lavori, forniture, prestazioni, adottando tutti i provvedimenti necessari e stipulando i relativi contratti e convenzioni, nonche' l'esercizio dell'attivita' contrattuale dalla quale derivi una entrata per l'istituto.

15. Nel caso di gravi inadempimenti o di risultato negativo della gestione, l'incarico di direttore didattico puo' essere revocato dal consiglio di amministrazione, previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine per le controdeduzioni.

16. Il rapporto di lavoro del direttore didattico e' regolato da apposito contratto a tempo detenninato stipulato nel rispetto dei principi della legislazione vigente in materia ed il compenso spettante e' ragguagliato alla retribuzione del dirigente di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioiii ed integrazioni.».



Art. 3

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 27 del 1989, e' sostituito dal seguente:

«Art. 3

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito dei processi di mobilita', provvede alla prima dotazione organica del personale, tenuto conto della dotazione organica di cui alla tabella "A" allegata alla presente legge.

2. Al personale dell'istituto "Montecelio" si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di attivita', previdenza e quiescenza previsti per il personale regionale nonche' le leggi vigenti o future riguardanti tale personale da recepire, adeguandole ove occorra, nell'ordinamento del personale dell'istituto stesso, con deliberazione dei consiglio di amministrazione. sottoposta al controllo regionale ai sensi dell'articolo 4.

3. Per la copertura delle vacanze di organico, comunque deten-ninatesi, l'istituto "Montecelio", esperi- sce prioritariamente le necessarie procedure per utilizzare personale regionale che, con provvedimento della Giunta regionale, viene assegnato all'istituto stesso.

4. L'istituto "Montecelio" dispone dei segiienti mezzi patrimoniali e finanziari:
a) beni immobili e mobili acquisiti a titolo di priorita' o in uso;
b) finanziamento annuo della Regione, nella misura detenninata dalla legge di approvazione del bilincio regionale;
c) contributi da parte dei soggetti privati e pubblici
d) rendite ed interessi dei propri beni patriniali;
e) proventi dell'attivita' svolta.

5. Per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' dell'istituto "Monteceiio" si applica la normativa statale e regionale vigente in materia.

6. All'erogazione del finanziamento di cui alla lettera h) dei comma 4, previa deliberazione della Giunta regionale di impegno della relativa spesa, si provvede in conformita' all'articolo 24, lettera h), della legge regionale15 inaggio 1992, n. 35, nel rispetto della condizione posta dall'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19.

7. L'assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio provvede a formulare annualmentemotivate proposte di finanziamento dell'istituto "Montecelio", ai fini della predisposizione del bilancio regionale di previsione, anche sulla base delle relazioni tecniche sulla programmazione dell'attivita' e sul loro svolgimento trasmesse annualmente dall'istituto stesso.».



Art. 4

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 27 del 1989, e' sostituito dal seguente:

«Art. 4

l. Sono assoggettate all'approvazione della Giunta regionale, che vi provvede entro venti giorni dal ricevimento, le deliberazioni dell'istituto "Montecelio" riguardanti lo statuto ed i regolamenti, nonche' le tariffe dell'attivita' didattica; tali deliberazioni sono inviate all'assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio entro dieci giorni dalla loro adozione.

2. Nei casi di comprovata urgenza, il consiglio di amministrazione dell'istituto "Montecelio" puo' dichiarare le deliberazioni di cui al comma 1 immediatamente esecutive; tali deliberazioni sono inviate entro tre giorni alla Giunta regionale che puo' annullarle entro dieci giorni dalla data di ricevimento.

3. Sono approvate ai sensi della legge regionale n. 19 del 199 1, le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'istituto "Montecelio" relative:
a) al bilancio di previsione;
b) all'assestamento e alle variazioni del bilancio di previsione;
c) al rendiconto generale.

4. La Giunta regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, puo' richiedere l'acquisizione di atti e documenti e puo' effettuare ispezioni.».



Art. 5

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 27 del 1989, e' sostituito dal seguente:

«Art. 5

1. Al finanziamento della presente legge, ivi comprese le spese per il personale in servizio presso l'istituto, si provvede mediante istituzione di apposito capitolo nel bilancio di previsione della Regione per il 1994 n. 44125 denominato: Finanziamento istituto "Montecelio" con iscrizione in termini di competenza e di cassa della somma di L. 400.000.000.

2. Alla copertura finanziaria dei predetto onere di L. 400.000.000 si fa fronte mediante riduzione di pari importo della somma iscritta al capitolo n. 44303 dei bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 che rimane attivo per la sola gestione dei residui.

3. All'onere relativo agli anni successivi si provvede mediante impiego della somma stanziata con le relative leggi di bilancio.».



Art. 6

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 27 del 1989, e' sostituto dal seguente:

«Art. 6

1. Fino alla nomina dei consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2 e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) le competenze del Consiglio di amministrazione dell'istituto "Montecelio", sono svolte dal comitato scientifico didattico in carica alla predetta data di entrata in vigore e lo stesso permane nelle funzioni sino alla nomina del nuovo comitato;
b) il direttore didattico, in carica alla citata data di entrata in vigore, permane nelle proprie funzioni sino alla nomina del nuovo direttore.

2. L'istituto "Montecelio" subentra a tutte le attivita' e le passivita' risultanti da specifica relazione da trasmettere a cura del direttore didattico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio.».


TABELLA A

Dotazione
Livello funzionale organi
n.


X ............................................. -
IX ............................................. -
VIII ............................................. 1
VII ............................................. -
VI ............................................ 1
V ............................................. -
IV ............................................. 1
III ............................................. 1
II ............................................ 1
I ............................................. -

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.