L.R. 12 Agosto 1978, n. 42 |
Modifica alla legge regionale n. 22 del 29 maggio 1978 concernente: Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza sul passaggio delle attribuzioni del personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni ai sensi dell' art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e sul trasferimento di competenze regionali in merito alla beneficenza pubblica.
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Art. 1 Il secondo comma dell' art. 6 (contributi regionali) della legge e' cosi' sostituito: << A tal fine, nel bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1978, e' istituito il cap. 208116 " contributi ai comuni per l' esercizio delle funzioni assistenziali trasferite a seguito dello scioglimento degli enti comunali di assistenza", con la dotazione di L. 1.750.000.000 in termini di competenza e di cassa >>. Art. 2 Il primo comma dell' art. 7 (modalita' contabili) e' cosi' sostituito: << Il comune nell' esercizio delle funzioni assistenziali gia' spettanti all' ente comunale di assistenza e' tenuto ad osservare il disposto dell' ultimo comma dell' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e puo' far ricorso alle procedure di erogazione di cui all' art. 11 del regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 >>. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 12 agosto 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 10 agosto 1978 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |