Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 26 (Disciplina delle iniziative regionali di promozione e conoscenza del patrimonio delle attività culturali del Lazio) e successive modifiche. Disposizione transitoria

Numero della legge: 6
Data: 7 agosto 2013
Numero BUR: 64
Data BUR: 08/08/2013

L.R. 07 Agosto 2013, n. 6
Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 26 (Disciplina delle iniziative regionali di promozione e conoscenza del patrimonio delle attività culturali del Lazio) e successive modifiche. Disposizione transitoria


IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


promulga



la seguente legge:

Art. 1
(Sostituzione del comma 2, dell’articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 2009, n.26 “Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio”)

1. Il comma 2, dell’articolo 1 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:
      “2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina un sistema coordinato di iniziative di promozione territoriale per far conoscere e valorizzare le numerose opportunità culturali del territorio.”.

Art. 2
(Modifiche al comma 1, dell’articolo 2 della l.r. 26/2009 e successive modifiche)

1. Al comma 1, dell’articolo 2 della l.r. 26/2009 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
      a) alla lettera a), dopo le parole: “tradizioni locali” sono inserite le seguenti: “, comprese quelle enogastronomiche,”;
      b) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “anche attraverso iniziative di spettacolo dal vivo”;
      c) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
        “a bis) lo sviluppo delle reti dei musei, archivi storici e biblioteche degli enti locali, promuovendone le attività didattiche ed educative, l’innovazione dei linguaggi e delle tecnologie, con particolare attenzione alle esigenze delle nuove generazioni e in coerenza con i diversi bisogni di informazione, formazione e impiego del tempo libero;”.
Art. 3
(Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 26/2009)

1. L’articolo 5 è sostituito dal seguente:
    “Art. 5
    (Disposizioni finanziarie)
      1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede nell’ambito del Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, esercizio finanziario 2013.
      2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle iniziative di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a bis) si provvede mediante il nuovo stanziamento pari a euro 2.000.000,00, esercizio finanziario 2013, nell’ambito del Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, la cui copertura è garantita dal prelevamento di pari importo dal Programma 03 “Fondi speciali” della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, ai sensi dell’elenco n. 4 allegato alla legge regionale 29 aprile 2013, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015).”.

    Art. 4
    (Disposizione transitoria)

    1. Per l’esercizio finanziario 2013, per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a bis) della l.r. 26/2009, come inserita dall’articolo 2 possono presentare istanza di finanziamento, entro trenta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui all’articolo 3 della l.r. 26/2009 e successive modifiche, i sistemi museali e bibliotecari accreditati tramite le rispettive organizzazioni regionali quali l’organizzazione museale regionale (OMR) e l’organizzazione bibliotecaria regionale (OBR) di cui alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 (Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio) e successive modifiche, nonché i sistemi archivistici.

    Art. 5
    (Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

    La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

    Roma, lì 7 Agosto 2013

    Il Presidente
    Nicola Zingaretti

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.