Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 1983, n. 50,concernente: << Norme per l' istituzione dell' albo regionaledegli operatori della formazione professionale >>.

Numero della legge: 36
Data: 3 luglio 1984
Numero BUR: 20
Data BUR: 20/07/1984

L.R. 03 Luglio 1984, n. 36
Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 1983, n. 50,concernente: << Norme per l' istituzione dell' albo regionaledegli operatori della formazione professionale >>.

(Pubblicata nel B.U. 20 luglio 1984, n. 20)


Art. 1

L' articolo 8 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 50, e' cosi' sostituito:

<< Art. 8

Il personale assunto in data anteriore al 20 febbraio 1983 dalla Regione Lazio con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 17 novembre 1979, n. 86, nonche' il personale assunto ai sensi dell' articolo 35, primo comma, della legge regionale 6 aprile 1978, n. 14, che alla data del bando risulti in servizio, purche' assunto per gli anni formativi 1982/ 1983 e 1983/ 1984 per un periodo complessivo non inferiore a mesi sei, per un corso di insegnamento che alla data di scadenza del bando suindicato risulti sprovvisto di titolare, verra' immesso nei ruoli del personale regionale addetto alla formazione professionale, di cui all' articolo 2 della predetta legge regionale n. 86 del 1979, secondo le condizioni e le modalita' di cui ai successivi articoli >>.


Art. 2

Il terzo ed il quarto comma dell' articolo 9 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 50, sono cosi' sostituiti:
<< Salvo per quanto previsto per le funzioni docenti, per le quali il titolo di studio si intende sostituito dall' esperienza professionale che ha dato luogo all' assunzione, il personale che non sia fornito del titolo di studio richiesto per l' accesso al livello individuato nella deliberazione di assunzione, sara' inquadrato nel livello immediatamente inferiore, sempreche' sia fornito del titolo di studio richiesto per l' accesso a questo ultimo.
Il personale docente in possesso alla data di assunzione alla Regione della laurea viene inquadrato al sesto livello qualora svolga funzioni docenti per le quali e' richiesto dalle vigenti disposizioni il possesso di tale titolo di studio >>.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.