L.R. 05 Settembre 1977, n. 32 |
Modifica alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 - Istituzione della consulta femminile regionale.
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Art. 1 Il penultimo comma dell' art. 4 della legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 e' soppresso. Art. 2 Il primo comma dell' art. 6 della legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 e' sostituito dai seguenti: << Le domande delle associazioni, gruppi o movimenti vengono presentate all' ufficio di presidenza del Consiglio. La commissione consiliare competente, accertata l' esistenza dei requisiti richiesti, propone al Consiglio regionale le associazioni, gruppi o movimenti che vengono chiamati a far parte della consulta. Le rappresentanti, sia effettive che supplenti, sono designate dalle associazioni, gruppi o movimenti di cui al comma precedente e sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale. Esse restano in carica fino alla scadenza della legislatura >>. Art. 3 L' ultimo comma dell' art. 11 della legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 e' soppresso. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 5 settembre 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 31 agosto 1977. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |