Ulteriori integrazioni e rettifiche alla leggeregionale 17 settembre 1974, n. 46, come modificato e rettificatodalla legge regionale 11 giugno 1975, n. 65,concernente: << Provvidenze per il settore vitivinicolo >>.

Numero della legge: 3
Data: 14 gennaio 1984
Numero BUR: 2
Data BUR: 23/01/1984

L.R. 14 Gennaio 1984, n. 3
Ulteriori integrazioni e rettifiche alla leggeregionale 17 settembre 1974, n. 46, come modificato e rettificatodalla legge regionale 11 giugno 1975, n. 65,concernente: << Provvidenze per il settore vitivinicolo >>.

(Pubblicata nel B.U. 23 gennaio 1984, n. 2, S.O. n. 1)

Art. 1

Al primo comma dell' articolo 38 titolo II << Istituzione della commissione regionale per i problemi vitivinicoli >>, della legge regionale 17 settembre 1974, n. 46, recante norme per << Provvidenze per il settore vitivinicolo >> dopo il punto << 1) dal direttore della sezione operativa periferica di Velletri dell' istituto sperimentale per l' enologia di Asti >>, inserito con il primo comma dell' articolo unico della legge regionale 11 giugno 1975,
n. 65, vengono aggiunti i seguenti punti:
<< m) dal direttore dell' istituto di ortofloroarboricoltura, della facolta' di agraria dell' universita' degli studi della Tuscia di Viterbo, in qualita' di docente del corso di viticoltura;
n) dal direttore dell' istituto di microbiologia e tecnologie agrarie, della facolta' di agraria dell' universita' degli studi della Tuscia di Viterbo, in qualita' di docente del corso di enologia >>.


Art. 2

Il primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 46, come modificato dal secondo comma dell' articolo unico della legge regionale 11 giugno 1975, n. 65, e' sostituito dal seguente:
<< La nomina dei componenti la commissione di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m)
e n) dell' articolo 3 avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione consiliare permanente agricoltura >>.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.