L.R. 14 Luglio 1976, n. 34 |
Disposizioni concernenti l' esercizio delle autolinee di interesse regionale nonche' delle tranvie dei Castelli romani.
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Art. 1 In relazione alle disposizioni di cui all' art. 1, secondo comma, della legge regionale 2 dicembre 1975, n. 78, ed all' art. 1 della legge regionale 28 aprile 1976, n. 16, a decorrere dalla data del 1° luglio 1976, l' affidamento precario delle autolinee ordinarie e sostitutive, in atto esercitate dalle societa' STEFER e Romana per le Ferrovie del Nord, e' trasferito al Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto e, per esso, alla Azienda consortile trasporti laziali (ACOTRAL). L' affidamento in via precaria al suddetto Consorzio dell' esercizio delle citate autolinee verra' a cessare per effetto delle determinazioni che l' Amministrazione regionale adottera' ai sensi della legge regionale 2 aprile 1973, n. 12, anche in relazione alla attuazione del piano regionale dei trasporti e, comunque, entro il 31 dicembre 1976. Art. 2 Le linee tranviarie extraurbane dei Castelli romani, in quanto considerate non suscettibili di risanamento, sono soppresse. L' esercizio dei tronchi tranviari Roma (Termini)- Capannelle e Roma (Termini)- Cinecitta', che assolvono a finalita' di trasporto urbano, viene proseguito, in via precaria a decorrere dal 1° luglio 1976, dal Consorzio e, per esso, dall' Azienda consortile trasporti laziali e verra' attribuito in concessione, entro la data indicata nel secondo comma dell' art. 1 della presente legge, per effetto delle determinazioni che l' Amministrazione regionale adottera' ai sensi del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 3 L' affidamento dell' esercizio dei servizi Civitavecchia - Roma, Gaeta - Formia, Civitavecchia FSCivitavecchia Marittima e Civitavecchia - Capranica, trasferiti alla competenza della regione Lazio ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti n. 504 del 16 marzo 1976, e' attribuito in via precaria al Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto e, per esso, all' Azienda consortile trasporti laziali e verra' a cessare per effetto delle determinazioni previste dal secondo comma del precedente art. 1. Art. 4 Fino alla data di cui al secondo comma dell' art. 1, restano salvi i poteri della Giunta regionale previsti dall' art. 2, secondo e terzo comma, della legge regionale 20 marzo 1973, n. 10, nonche' dell' art. 2, secondo comma, della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33. Art. 5 L' esercizio da parte del Consorzio e, per esso, dell' Azienda consortile trasporti laziali dei pubblici servizi di trasporto di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 dovra' avere inizio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attese le determinazioni degli enti consorziati, anche relativamente ai conferimenti finanziari. Durante il periodo di tempo intercorrente tra il 1° luglio 1976 e la data di effettivo inizio dell' attivita' del Consorzio e della relativa Azienda, si applicano per i servizi di cui sopra, le disposizioni della legge regionale 20 marzo 1973, n. 10, della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33, art. 1 e della legge regionale 28 aprile 1976, n. 16, art. 1, secondo comma. Art. 6 La Giunta regionale e' autorizzata a procedere alla immediata acquisizione degli autobus e delle attrezzature di proprieta' dell' impianto autolinee dell' Istituto nazionale trasporti di Roma da destinare prioritariamente al Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto nonche' a definire, entro il limite dello stanziamento previsto dal successivo art. 13, l' ammontare del corrispettivo e le relative modalita' di pagamento anche pluriennali, per il rilievo dei suddetti beni che la stessa Giunta riterra' necessari e idonei per la gestione dei servizi indicati al precedente art. 3. Per l' eventuale acquisizione di altri beni dell' Istituto nazionale trasporti nonche' per l' utilizzazione del deposito Portonaccio in Roma si provvedera' con apposito atto legislativo. Art. 7 Il personale dipendente dall' impianto autolinee << Istituto nazionale trasporti >> di Roma, che risulti in servizio alla data del 31 marzo 1976 e per il quale risulti, altresi', l' esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l' Istituto nazionale trasporti, avra' diritto, a domanda, ad essere utilizzato dall' impresa affidataria dei servizi indicati nel precedente art. 3, fermo restando il trattamento giuridico ed economico gia' fruito. Il trattamento giuridico ed economico nonche' l' inquadramento del suddetto personale, verranno definiti mediante trattative condotte dall' impresa affidataria dei suddetti servizi e le organizzazioni sindacali di categoria regionali e confederali sulla base degli accordi gia' intercorsi il 26 luglio 1973 e il 27 marzo 1975 e con decorrenza dalla data dell' effettivo inizio dei citati servizi da parte dell' impresa affidataria. Art. 8 Il personale comunque in servizio, alla data di effettivo inizio dell' esercizio dei servizi, da parte del Consorzio e della relativa Azienda, presso le societa' STEFER e Romana per le Ferrovie del Nord, necessario per assicurare il funzionamento dei servizi di pubblico trasporto di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 passa alle dipendenze dell' Azienda consortile trasporti laziali fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche legittimamente acquisite. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell' art. 6 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 12, nonche' del regolamento speciale dell' Azienda consortile pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio - Parte seconda, n. 8 del 20 marzo 1976. Resta impregiudicata l' efficacia degli accordi intervenuti in base alla legge regionale 2 dicembre 1975, n. 79. Art. 9 A decorrere dalla data di effettivo inizio dell' esercizio del servizio da parte del Consorzio e della relativa Azienda, e' disposta a favore dell' Azienda consortile trasporti laziali la cessione in uso degli autobus acquistati dalla Regione ai sensi dell' art. 7 della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33 e dell' art. 5 della presente legge. A partire dalla data suindicata e', altresi', disposta a favore dell' Azienda consortile trasporti laziali la cessione in uso degli impianti fissi, del materiale rotabile e degli altri beni acquisiti in possesso della Regione ai sensi delle leggi regionali 22 aprile 1975, n. 33 e 9 giugno 1975, n. 48. In relazione alla situazione di urgenza e necessita' conseguente alle eventuali indisponibilita' da parte dell' Azienda consortile trasporti laziali, dei beni occorrenti per la gestione dei servizi di cui alla presente legge, l' Amministrazione regionale potra' adottare ogni provvedimento anche ai sensi del secondo e terzo comma dell' art. 2 della legge regionale 20 marzo 1973, n. 10. Art. 10 Nel quadro dei compiti promozionali assunti con legge regionale 21 marzo 1973, n. 11, la regione Lazio, disporra', entro il limite dello stanziamento previsto dal successivo art. 11, la erogazione di un contributo straordinario a favore del Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto e, ove occorra, degli enti consorziati, a copertura degli eventuali oneri fiscali ad essi derivanti dal passaggio al citato Consorzio sia dei beni mobili ed immobili di proprieta' delle societa' STEFER e societa' Romana per le Ferrovie del Nord sia di quelli acquisiti ai sensi della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33, sia, infine, dal trasferimento in proprieta' al Consorzio stesso degli autobus acquistati dalla Regione ai fini dell' esercizio consortile nonche' di quelli che saranno ceduti dall' ATAC di Roma. Il corrispettivo per l' acquisto dei beni di cui all' articolo 3, quarto comma, della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33, sara' erogato dall' Amministrazione regionale in conto contributo della quota a carico delle Province delle spese di impianto di cui al progetto di massima tecnico - finanziario allegato allo statuto del Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto. L' importo eccedente la suddetta quota - corrisposto dall' Amministrazione regionale per l' acquisizione dei suddetti beni da parte del Consorzio - sara' conferito dalla Regione, a titolo di contributo straordinario sulle spese di impianto dello stesso Consorzio, a favore di tutti gli enti consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. L' onere derivante dall' applicazione del secondo e terzo comma del presente articolo, rientra negli stanziamenti previsti dall' art. 8 della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33, modificata dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 49. Art. 11 All' onere derivante dall' applicazione del primo comma del precedente articolo 10 che si determina in L. 1.800 milioni, si fara' fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. n. 17.27.53 concernente il fondo globale per i provvedimenti legislativi in corso del bilancio relativo all' anno 1976. La suddetta somma sara' iscritta nel cap. n. 15.19.41 che viene istituito nel bilancio 1976 con la seguente denominazione: << Contributo straordinario al Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto e agli enti consorziati per gli oneri fiscali ad essi derivanti dal trasferimento a favore del Consorzio stesso dei beni mobili e immobili delle societa' STEFER e Romana per le Ferrovie del Nord, dei beni acquisiti ai sensi della legge regionale n. 33/ 1975, degli autobus acquistati dalla Regione ai fini dell' esercizio consortile e di quelli ceduti dall' ATAC di Roma >>. Art. 12 Il contributo alle Province per far fronte agli oneri della gestione consortile previsti annualmente a loro carico dallo statuto del Consorzio, e' determinato per l' anno 1976 in L. 6.659.650.000. Al relativo onere si fara' fronte mediante prelevamento di L. 6.659.650.000 dal cap. n. 17.27.53 concernente il fondo globale per i provvedimenti legislativi in corso del bilancio relativo all' anno 1976 ed iscrizione di pari importo nel cap. n. 25.19.21 che viene istituito nel medesimo bilancio con la seguente denominazione: << Contributi alle Province del Lazio sulle spese di gestione del Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto >>. Art. 13 All' onere derivante dall' applicazione del precedente art. 6, che si determina in complessive lire 700 milioni, si fara' fronte mediante stanziamento di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 1976 e 1977. All' onere di lire 350 milioni corrispondente all' esercizio finanziario dell' anno 1976 si fara' fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. n. 17.27.53 concernente il fondo globale per i provvedimenti legislativi in corso del bilancio relativo all' anno 1976 ed iscrizione della stessa somma nel cap. n. 25.19.26 che viene istituito nel medesimo bilancio con la seguente denominazione: << Acquisizione degli autobus e delle attrezzature dell' impianto autolinee dell' Istituto nazionale trasporti di Roma da destinare prioritariamente al Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto >>. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Data a Roma, addi' 14 luglio 1976 Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 13 luglio 1976. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |