L.R. 18 Aprile 1985, n. 48 |
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 settembre 1983, n. 61, avente per oggetto: << Agevolazioni per lo sviluppo, il potenziamento, il miglioramento degli impianti pertinenti ad attivita' termali ed idropiniche nonche' per iniziative di promozione e commercializzazione delle attivita' turistico - termali >>.
|
(Pubblicata nel B.U. 10 maggio 1985, n. 13) Art. 1 (Soggetti e priorita') L' articolo 4 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 61, viene cosi' sostituito: (Soggetti e priorita') I benefici di cui alla presente legge sono attribuiti ai soggetti sottoelencati, su domanda del titolare della concessione mineraria o del gestore del complesso termale oppure su domanda congiunta, sempreche' sia dimostrata l' esistenza di valida concessione mineraria, secondo il seguente ordine di priorita': 1) comuni, province e loro consorzi, nonche' imprese pubbliche od a prevalente partecipazione pubblica che abbiano sede nella Regione, con preferenza per quelli che gestiscono direttamente impianti termali ed idropinici; 2) imprese a partecipazione pubblica che abbiano sede nella Regione; 3) imprese private in qualunque forma costituite che abbiano sede nella Regione. Nel caso di domanda presentata congiuntamente, ferma restando l' applicabilita' dei benefici riservati ai soggetti di cui al precedente primo comma, punto 1), deve essere indicato contestualmente il soggetto preposto all' esecuzione delle opere e destinatario di eventuali benefici concessi dalla Regione. Nel caso di domanda presentata dal gestore del complesso termale, deve risultare esplicito assenso del concessionario alla esecuzione delle opere nonche' alla erogazione dei benefici eventualmente concessi dalla Regione direttamente al gestore che ha realizzato la iniziativa. Nel caso di domanda presentata dal titolare della concessione mineraria deve risultare esplicito assenso del gestore all' esecuzione delle opere nel rispetto dei capitolati e delle clausole delle convenzioni in atto; ove tale assenso sia negato e nel caso di silenzio da parte del gestore la Giunta regionale, su domanda del titolare della concessione, puo' autorizzare l' esecuzione delle opere. Se il gestore rifiuta l' esercizio delle opere realizzate dal titolare della concessione ed assentite dalla Regione, il concessionario subentra di diritto nella gestione delle medesime. Nel caso di domande presentate ai sensi dei precedenti commi, vengono prese in considerazione in via prioritaria quelle presentate congiuntamente e quindi quelle presentate dal titolare della concessione mineraria; non e' consentito il cumulo di domande per il medesimo complesso termale. I benefici della presente legge possono, a domanda, essere estesi in favore dei comuni che intendano realizzare le opere di cui al precedente articolo 3 a servizio diretto degli stabilimenti termali, nell' ambito dell' area termale individuata negli strumenti urbanistici vigenti, anche a prescindere dal possesso di concessione mineraria e sempreche' sia accertata la sussistenza nell' area termale suindicata di fonti termali oggetto di regolare concessione >>. Art. 2 I punti 1), 3) e 6) dell' articolo 11 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 61, vengono cosi' modificati: << 1) progetto, anche di massima, delle opere da integrare successivamente con le documentazioni previste dalle attuali norme di legge per eseguire le opere medesime e dall' approvazione, ove richiesta, ai sensi della legge mineraria vigente; 3) computo metrico estimativo preventivo, analitico, suddiviso per categorie di lavori, atto a determinare esattamente quantita' e costi; le previsioni del suddetto computo metrico devono trovare esatta rispondenza negli elaborati tecnici nonche' nei prezzari regionali, in quanto applicabili; 6) relazione tecnica ed illustrativa dell' esatta condizione dei beni esistenti e delle relative necessita' nonche un piano finanziario con l' indicazione delle disponibilita' e delle fonti di reperimento dei mezzi occorrenti per la realizzazione dell' iniziativa. >>. Art. 3 Dopo l' articolo 20 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 61 e' aggiunto il seguente articolo: << Art. 21 (Norma transitoria ) Riapertura dei termini Limitatamente al primo anno di attuazione delle presenti norme, anche ai fini dell' applicazione del precedente articolo 20, i soggetti di cui al precedente articolo 4 possono presentare domanda di contributo per l' anno in corso nel termine massimo di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |