L.R. 16 Novembre 1989, n. 61 |
Ulteriore modifica della legge regionale 12 settembre 1986n. 44, concernente: " Interventi per il settore della olivicolturacolpito dalle eccezionali gelate verificatesi nei mesidi dicembre 1984 e gennaio 1985".
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(Pubblicata nel B.U. 30 novembre 1989, n. 33) Art. 1 1. I termini di scadenza delle domande previste dal primo e dal secondo comma dell' articolo 7- ter della legge regionale 12 settembre 1986, n. 44, aggiunto dall' articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1987, n. 46, sono prorogati fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il terzo comma dell' articolo 7- ter della legge regionale 12 settembre 1986, n. 44, introdotto con l' articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1987, n. 46, e' abrogato. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |