Promozione della costituzione del Business innovation center Lazio - B.I.C. Lazio.

Numero della legge: 35
Data: 3 aprile 1990
Numero BUR: 11
Data BUR: 20/04/1990

L.R. 03 Aprile 1990, n. 35
Promozione della costituzione del Business innovation center Lazio - B.I.C. Lazio.

(Pubblicata nel B.U. 20 aprile 1990, n. 11).


Art. 1
(Finalità)

Al fine di contribuire all'incremento dell'occupazione, in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 45 dello statuto e degli orientamenti espressi dagli organismi comunitari europei tesi a favorire la organizzazione, nelle varie regioni della comunita' di centri di imprese di innovazione (Business innovation center - B.I.C.) con lo scopo di stimolare nell'ambito delle competenze regionali di cui all'articolo 117 della Costituzione, la nascita di nuove imprese e le iniziative innovative di imprese esistenti, viene promossa la costituzione nella Regione Lazio di una societa' avente tali scopi denominata «B.I.C. Lazio».


Art. 2
(Struttura societaria)

1. Alla societa' B.I.C. Lazio, di cui al precedente articolo, partecipa la finanziaria laziale di sviluppo S.p.A. (Fi.La.S. S.p.A.), con una quota di maggioranza, nonché enti pubblici, societa' pubbliche e private, istituti di credito, associazioni imprenditoriali o altre associazioni.

2. Il B.I.C. Lazio puo' articolarsi territorialmente individuando bacini di intervento congrui alle finalita' indicate nell'articolo 1 della presente legge e promuovendo il concorso delle realta' istituzionali ed economiche piu' importanti a livello locale.


Art. 3
(Scopi societari)

1. Per il conseguimento delle finalita' di cui alla presente legge, l'intervento regionale e' subordinato alla presa d'atto che la societa' B.I.C. Lazio preveda nel proprio statuto attivita' di:
a) ricerca, selezione, aggiornamento e formazione di nuovi imprenditori ed assistenza alla definizione del piano di impresa;
b) assistenza e consulenza di gestione, amministrazione, tecnologia, marketing, finanza;
c) realizzazione e gestione di manufatti dotati di servizi comuni, in cui ospitare nuove imprese e nuove iniziative, svolgendo in tal modo la funzione di «incubatori».


Art. 4
(Contributi regionali)

1. La Regione sostiene le attivita' della societa' B.I.C. Lazio attraverso l'erogazione di contributi per la gestione e per la realizzazione di "incubatori" destinati ad ospitare nuove iniziative imprenditoriali.

2. A tal fine e' determinato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, cosi' come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52, un fondo speciale la cui gestione e' affidata alla Finanziaria laziale di sviluppo S.p.A. e viene regolata da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e la Fi.La.S. nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.


Art. 5
(Procedure)

1. La Fi.La.S. S.p.A., sulla base delle richieste provenienti dalla societa' B.I.C. Lazio, trasmette alla Regione Lazio, assessorato problemi del lavoro, la seguente documentazione:
a) per i contributi all'attivita' delle societa' B.I.C. Lazio e alla gestione degli "incubatori": una dettagliata relazione, all'inizio di ogni anno, contenente le previsioni di spesa e di entrata;
b) per il concorso alla realizzazione degli "incubatori": una dettagliata indicazione della localizzazione, delle caratteristiche e dei costi di costruzione o di acquisizione, delle previsioni circa il numero e la tipologia di imprese di cui si prevede l'insediamento.

2. L'assessorato problemi del lavoro verifica la compatibilita' delle richieste rispetto alle indicazioni della presente legge e della convenzione di cui al precedente articolo 4 e le sottopone all'approvazione della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale con la deliberazione di approvazione delle richieste di cui al primo comma del presente articolo dispone contestualmente l'erogazione in favore della Fi.La.S. S.p.A. delle somme necessarie alla realizzazione degli interventi.

4. A seguito della deliberazione della Giunta regionale, la Fi.La.S. S.p.A. pone in essere i relativi atti di utilizzazione del fondo a favore della societa' B.I.C. Lazio.

5. La Fi.La.S. S.p.A., entro la scadenza del primo triennio di attivita', presentera' alla Giunta regionale una relazione consuntiva delle attivita' svolte ed una previsione di quelle future.

6. Sulla base di tale relazione, la Giunta regionale proporra' al Consiglio regionale di valutare l'opportunita' di proseguire i propri interventi in favore della B.I.C. Lazio.


Art. 6
(Norma finanziaria)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 4 della presente legge e' stabilita in L. 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1990 e' istituito il capitolo n. 07020 denominato "Trasferimenti per il sostegno delle attivita' della societa' B.I.C. Lazio" con lo stanziamento de L. 2.000 milioni.

3. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo della posta inserita nell'elenco 4 del bilancio 1990 corrispondente al capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera d) del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 1989.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.