L.R. 31 Dicembre 1992, n. 58 |
Disposizioni per contribuire al contenimento dei fenomeni di inquinamentoatmosferico ed acustico attraverso la promozione e l'attuazione diprovvedimenti di coordinamento del trasporto pubblico, di pianificazionedel traffico, di organizzazione e di potenziamento dei servizi, diadeguamento dei veicoli.
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(Pubblicata nel B.U. 20 gennaio 1993, n. 2, S.O. n. 6) TITOLO I (Generalita') Art. 1 (Obiettivi della legge) 1. Con la presente legge la Regione detta norme intese a favorire il contenimento e la riduzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico ed acustico derivanti da congestionamento vario da traffico, attraverso l'adozione di iniziative e di interventi che contribuiscano alla graduale e progressiva realizzazione delle condizioni occorrenti per conseguire, da un lato, la fluidificazione della circolazione e la velocizzazione del movimento dei veicoli e, dall'altro, la incentivazione dell'uso dei servizi pubblici di trasporto nonche' una maggiore affidabilita' e regolarita' ed una piu' elevata qualita' nell'offerta dei servizi medesimi. 2. Le norme recate dalla presente legge costituiscono una prima attuazione per cio' che attiene alla definizione delle misure dirette alla riduzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico ed acustico aventi origine dal traffico veicolare, delle disposizioni contenute nell'atto di indirizzo e di coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica lo gennaio 1992, anche in riferimento all'esigenza di pervenire alla individuazione, nell'ambito del territorio regionale, di zona a rischio per le quali occorre intervenire in via prioritaria. Art. 2 (Iniziative ed interventi) 1. Le iniziative e gli interventi di cui all'articolo 1 sono attuati: a) nell'ambito dei bacini definiti dall'articolo 2 della legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, ovvero di quelli che saranno delineati in sede di approvazione del piano generale dei trasporti del Lazio di cui alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 37, attraverso provvedimenti proposti dalle amministrazioni provinciali e dal comune di Roma e concernenti l'adozione degli strumenti e la eventuale realizzazione delle infrastrutture relativi alla introduzione di adeguate misure di coordinamento del trasporto pubblico all'interno dei medesimi bacini, che facilitino la mobilita' delle persone e contribuiscano al miglioramento delle condizioni della circolazione; b) nell'ambito dei territori dei comuni individuati nella allegata tabella «A», mediante provvedimenti promossi e posti in essere da detti comuni e concernenti sia la predisposizione e l'adozione dei piani urbani del traffico e della circolazione, sia la formazione di strumenti di organizzazione e ristrutturazione dei servizi pubblici di trasporto, sia la realizzazione delle relative infrastrutture sia una rete di monitoraggio che individui l'andamento dell'inquinamento da traffico. Tali provvedimenti hanno lo scopo di conseguire il generale miglioramento della circolazione e della utilizzazione degli spazi pubblici all'interno di detti centri urbani e di favorire l'incremento dell'offerta e dell'uso dei mezzi collettivi di trasporto; c) nell'ambito dei territori dei comuni capoluogo di provincia, attraverso la elaborazione di studi e la adozione di provvedimenti che consentano agli stessi comuni, con l'osservanza delle norme recate dalla legge-quadro 15 gennaio 1992, n. 21, di introdurre opportune modificazioni ai regolamenti per l'esercizio del servizio pubblico da piazza mediante autovetture (taxi), allo scopo di pervenire all'incremento del numero dei veicoli a disposizione dell'utenza nonche' di definire nuove modalita' per l'esercizio suddetto, supportate dalle occorrenti infrastrutture, anche specificatamente indirizzate all'impiego di taxi collettivi utilizzabili su itinerari prestabiliti; d) nell'ambito dei territori dei comuni capoluogo di provincia, mediante la promozione, da parte degli stessi comuni, di studi di fattibilita' e di provvedimenti operativi aventi lo scopo di sviluppare l'utilizzazione, per i servizi di pubblico trasporto di persone esercitati con veicoli a propulsione endotermica, di carburanti depurati e di carburanti alternativi, in quest'ultimo caso anche attraverso la ricerca e la realizzazione di soluzioni che consentano il ricondizionamento del parco veicolare esistente; e) nell'ambito del territorio del comune di Roma, attraverso la promozione di studi di fattibilita' e la adozione di provvedimenti operativi posti in essere dal comune predetto, che consentano a quest'ultimo di realizzare adeguati programmi per lo sviluppo di sistemi di trasporto urbano di superficie con l'utilizzazione di veicoli a trazione elettrica ed a guida vincolata. Art. 3 (Quadro finanziario-operativo di riferimento ) 1. L'onere per l'attuazione delle iniziative e degli interventi indicati all'articolo 2 e' valutato in complessive lire 307 miliardi, articolabili in annualita'. 2. Tale onere complessivo e' cosi ripartito, in rapporto agli obiettivi indicati nell'articolo 2 ed alla modulazione temporale della spesa: a) quanto a lire 37 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1992, lire 12 miliardi per l'anno 1993 e lire 15 miliardi per l'anno 1994, ai fini della elaborazione degli strumenti di coordinamento del trasporto pubblico a livello di bacino, di quelli di pianificazione del traffico nei centri urbani e di quelli di ristrutturazione della rete dei servizi pubblici all'interno degli stessi centri urbani; per lo svolgimento di studi di fattibilita' finalizzati alla utilizzazione di carburanti alternativi per i veicoli di servizio pubblico collettivo a propulsione endotermica ed allo sviluppo di sistemi di trasporto urbano di superficie con veicoli a trazione elettrica ed a guida vincolata; per la predisposizione di modelli di esercizio di autovetture da piazza con impiego di taxi collettivi ed operanti su itinerari prestabiliti per il monitoraggio, per la formulazione di un orario, da aggiornare periodicamente, delle linee di trasporto pubblico di livello regionale anche mediante l'utilizzazione di sinergie tra la SIP e sistemi informatici al fine di rendere un servizio in tempo reale a tutti gli utenti; b) quanto a lire 100 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per la prima annualita', di lire 35 miliardi per la seconda annualita' e di lire 45 miliardi per la terza annualita', per la realizzazione delle infrastrutture fisiche e degli interventi nel campo della regolazione e dei controllo della circolazione, definiti nell'ambito degli strumenti di coordinamento del trasporto pubblico a livello di bacino, di pianificazione del traffico nei centri urbani, di ristrutturazione della rete dei servizi pubblici di trasporto e di esercizio di taxi collettivi; c) quanto a lire 60 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per la prima annualita', di lire 20 miliardi per la seconda annualita' e di lire 30 miliardi per la terza annualita', per la realizzazione degli interventi diretti ad introdurre la utilizzazione dei carburanti depurati o di carburanti alternativi per i veicoli a propulsione endotermica in servizio pubblico; d) quanto a lire 110 miliardi, in ragione di lire 15 miliardi per la prima annualita', di lire 40 miliardi per la seconda annualita' e di lire 55 miliardi per la terza annualita', per la progettazione e la costruzione delle infrastrutture e per l'acquisto dei veicoli occorrenti per l'attivazione, nell'ambito del territorio del comune di Roma, di sistemi di trasporto pubblico urbano di superficie esercitati mediante veicoli a trazione elettrica ed a guida vincolata. 3. Gli interventi indicati al comma 2, lettera a), costituiscono la prima fase di attuazione della presente legge e sono assistiti dall'apposito stanziamento di cui all'articolo 13, comma 1; gli interventi indicati allo stesso comma 2, lettere b), c), d), rappresentano le fasi di attuazione della presente legge successive alla prima, al cui finanziamento, totale o parziale, potra' provvedersi a seguito della quantificazione e dell'articolazione temporale delle occorrenti spese, in relazione alle disponibilita' di bilancio. TITOLO II (Prima fase di attuazione: elaborazione e formazione degli strumenti di coordinamento dei trasporti, di pianificazione del traffico, di organizzazione e di ristrutturazione dei servizi pubblici di trasporto) Art. 4 (Attuazione di norme di cui alla legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1) 1. Con la formulazione delle proposte di cui all'articolo 2, lettera a), i soggetti pubblici ivi individuati esercitano le funzioni espressamente indicate al titolo I, articolo 13, comma 1, lettera f), della legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, in materia di coordinamento del trasporto pubblico e di mobilita' delle persone all'interno dei bacini di traffico definiti all'articolo 2 della stessa legge regionale n. 1 del 1991 (ovvero di quelli che saranno delineati in sede di approvazione del piano generale dei trasporti del Lazio, di cui alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 37). 2. Con l'adozione degli atti e dei provvedimenti indicati allo stesso articolo 2, lettera b), i soggetti pubblici ivi individuati danno attuazione ed esecuzione alle disposizioni in proposito recate dal titolo II, articoli 5 e 7, e dal titolo III, articoli 8 e 9, della legge regionale n. 1 del 1991 ed afferenti, rispettivamente, i piani comunali per il traffico ed il contenuto dei piani stessi, le norme per favorire la circolazione e l'uso dei mezzi collettivi di trasporto nei centri urbani nonche' gli indirizzi per la organizzazione e la ristrutturazione dei relativi servizi. 3. La elaborazione dei piani comunali del traffico e la formulazione dei provvedimenti in materia di servizi collettivi di trasporto, posti in essere in attuazione della presente legge, sono effettuate con l'osservanza delle prescrizioni, dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalle richiamate disposizioni di cui al titolo II, articoli e 7, ed al titolo III, articoli 8 e 9, della legge regionale n. 1 del 1991 e comprendono, altresi', per quanto riguarda i comuni capoluogo di provincia, le indicazioni per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, lettere c) e d), nonche', per quanto concerne il comune di Roma, le indicazioni per l'attivazione degli interventi di cui allo stesso articolo 2, lettera e). 4. Gli strumenti e gli studi di fattibilita' come sopra elaborati contengono inoltre la individuazione e la descrizione, in via di massima, delle infrastrutture fisiche, delle opere, delle aree e delle forniture occorrenti per la realizzazione delle finalita' cui gli stessi strumenti, piani e studi sono preordinati, come pure la presumibile quantificazione delle rispettive spese di progettazione, esecuzione ed acquisizione nonche' dei tempi di attuazione dei singoli interventi. 5. La raccolta dei dati, la elaborazione e la formulazione dell'orario delle linee regionali di trasporto pubblico e' affidata alle strutture dell'assessorato ai trasporti che vi provvedono direttamente o affidando in concessione un servizio che dia all'utente in tempo reale tutte le informazioni relative agli orari delle linee regionali di trasporto pubblico. Art. 5 (Determinazione dei limiti di spesa per le attivita' di prima fase) 1. Le spese concernenti lo svolgimento, da parte dei soggetti pubblici individuati all'articolo 2, del complesso di attivita' che costituisce la prima fase di attuazione della presente legge, quale e' definito all'articolo 3, comma 2, lettera a), ed all'articolo 4, possono essere assunte a carico del bilancio regionale, nei limiti del complessivo stanziamento triennale di lire 37 miliardi, fino alla concorrenza degli importi di seguito stabiliti in relazione a ciascuno dei predetti soggetti pubblici: a) amministrazione provinciale di Roma, lire 2.500 .000.000; b) amministrazioni provinciali di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, lire 2.000.000.000; c) comune di Roma, lire 6.000.000.000; d) comuni di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, lire 1.500.000.000; e) comuni con popolazione residente non superiore a 19.999 abitanti, lire 300.000.000; f) comuni con popolazione residente compresa tra 20.000 e 39.999 abitanti, lire 400.000.000; g) comuni con popolazione residente uguale o superiore a 40.000 abitanti, lire 500.000.000. Art. 6 (Adempimenti dei soggetti pubblici ) 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti pubblici individuati all'articolo 2 adottano e fanno pervenire alla Regione Lazio, assessorato ai trasporti, in riferimento agli adempimenti di prima fase di rispettiva competenza, siccome indicati ai richiamati articolo 3, comma 2 lettera a) e all'articolo 4, apposito atto deliberativo contenente: a) la descrizione delle attivita' che i predetti soggetti pubblici intendano realizzare per la elaborazione degli strumenti di coordinamento dei trasporti e di pianificazione del traffico nei centri urbani nonche' di quelli concernenti la ristrutturazione, l'organizzazione ed il potenziamento dei servizi pubblici di trasporto; b) la descrizione degli studi di fattibilita' che i soggetti pubblici interessati intendono avviare per la utilizzazione di carburanti alternativi nei veicoli in servizio pubblico collettivo a propulsione endotermica e per la incentivazione dell'uso di autovetture da piazza anche attraverso l'esercizio di taxi collettivi operanti su percorsi prestabiliti; c) la illustrazione, per quanto specificatamente attiene al comune di Roma, degli interventi volti in via prioritaria alla realizzazione del piano del traffico, oltreche' degli studi di fattibilita' che lo stesso comune ritiene di promuovere per lo sviluppo di servizi di trasporto pubblico di superficie esercitati mediante veicoli a trazione elettrica ed a guida vincolata nonche' la descrizione degli interventi e dei relativi progetti di massima volti al contenimento dell'inquinamento acustico; d) la previsione che le attivita' in parola sono comprensive dello svolgimento della necessaria analisi preliminare circa la compatibilita' rilevabile tra le prescrizioni recate dagli esistenti strumenti urbanistici in materia di disciplina ed uso degli spazi viari pubblici e le indicazioni che, per tale materia, potranno trarsi dai piani comunali del traffico e dai provvedimenti concernenti l'organizzazione, la ristrutturazione e l'incentivazione dell'uso dei servizi pubblici. 2. Con il medesimo atto deliberativo, da assumere con le procedure stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, i predetti soggetti pubblici definiscono: a) le modalita' di affidamento delle attivita' di elaborazione degli strumenti, dei piani e degli studi di fattibilita' innanzi richiamati che devono in ogni caso essere affidati mediante sistemi concorsuali; b) i termini per l'avvio e per il completamento di tali attivita'; c) l'entita' della spesa da sostenersi per la elaborazione degli stessi strumenti, piani e studi di fattibilita', il quale non dovra' in ogni caso superare i limiti definiti all'articolo 5. 3. L'atto deliberativo assunto dai soggetti pubblici deve, altresi' contenere la espressa disposizione che l'affidamento degli incarichi di elaborazione degli strumenti, dei piani e degli studi di fattibilita' innanzi descritti e' comprensivo degli adempimenti indicati all'articolo 4, comma 5. 4. La individuazione e la definizione dei termini per il completamento delle attivita' di elaborazione dei menzionati strumenti, piani e studi di fattibilita' e effettuata dai soggetti pubblici interessati tenendo conto della scadenza stabilita all'articolo 8, comma 1. Art. 7 (Verifiche preliminari da parte della Regione ) 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, attraverso le strutture dell'assessorato ai trasporti, procede all'esame degli atti deliberativi adottati dai soggetti pubblici predetti ai sensi dell'articolo 6, onde accertarne la rispondenza agli obiettivi ed alle prescrizioni stabiliti dalla presente legge e valutarne il contenuto sia in relazione all'efficacia delle iniziative ed alla congruita' degli interventi prospettati, sia in riferimento alla compatibilita' della spesa prevista per la elaborazione degli strumenti, dei piani e degli studi di fattibilita' in rapporto ai limiti all'uopo determinati all'articolo 5. 2. Gli atti deliberativi di cui al comma 1 sono, altresi', sottoposti alla valutazione della segreteria tecnica del piano generale dei trasporti del Lazio di cui alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 37, la quale, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla corrispondente richiesta formulata dalle strutture dell'assessorato regionale ai trasporti, esprime parere consultivo in ordine alla coerenza del contenuto di detti atti deliberativi, sia in rapporto alle indicazioni dei documenti programmatici regionali gia' assunti in materia di trasporto pubblico sia in relazione alle esigenze di coordinamento e di uniformita' con gli obiettivi regionali di assetto e di organizzazione del sistema complessivo dello stesso trasporto pubblico. 3. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2 e fermi restando i compiti attribuiti alla predetta segreteria tecnica in ordine alla elaborazione del piano generale dei trasporti del Lazio nonche' la composizione della segreteria tecnica medesima, quali risultano dall'articolo 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge regionale n. 17 del 1987, innanzi richiamata, la denominazione di tale organismo consultivo e' modificata da «segreteria tecnica del piano generale dei trasporti» in «segreteria tecnica per la programmazione e la pianificazione dei trasporti pubblici in ambito regionale». E' conseguentemente abrogato l'ultimo comma del citato articolo 4 della legge regionale n. 37 del 1987. 4. Entro lo stesso termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, ultimata la verifica di cui ai commi 1, 2 e 3, da' atto, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, della conformita' dei contenuti di detti atti deliberativi alle disposizioni recate dagli articoli 4, 5 e 6. 5. Con la stessa deliberazione e nei limiti stabiliti dall'articolo 5, la Giunta regionale approva la spesa da sostenersi per la elaborazione di detti strumenti, piani e studi di fattibilita' e stabilisce le condizioni, le modalita' ed i tempi di erogazione e di liquidazione dei corrispondenti importi a favore dei soggetti pubblici interessati, all'uopo tenendo conto della complessiva disponibilita' di bilancio e della ripartizione in annualita' dello stanziamento, di cui all'articolo 13, comma 1. All'erogazione ed alla liquidazione suddette si da' in ogni caso corso per quote, l'ultima delle quali non potra' essere trasferita ai soggetti pubblici interessati se non dopo che siano stati completati gli adempimenti di cui all'articolo 8. 6. Divenuta esecutiva ai sensi di legge, la deliberazione assunta dalla Giunta regionale in attuazione del disposto recato dal comma 5 e' comunicata ai soggetti pubblici interessati, per i conseguenti provvedimenti di competenza. Art. 8 (Elaborazione, adozione ed acquisizione degli strumenti, dei piani e degli studi di fattibilita') 1. Entro il termine di trecentosessanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione della deliberazione della Giunta regionale, di cui all'articolo 7, comma 5, i soggetti pubblici interessati, in relazione alle rispettive competenze, portano a compimento la elaborazione e provvedono alla formale adozione, con le procedure stabilite dalla legge n. 142 del 1990, degli strumenti concernenti il coordinamento dei trasporti nell'ambito dei bacini di traffico, la pianificazione del traffico nei centri urbani nonche' la organizzazione, la ristrutturazione ed il potenziamento dei servizi pubblici di trasporto. 2. Tali strumenti e piani, che comprendono gli studi di fattibilita' per le materie specificatamente individuate all'articolo 2, lettere c), d) ed e), sono trasmessi all'assessorato regionale ai trasporti per le occorrenti valutazioni e per le verifiche finali del contenuto degli stessi strumenti e piani come pure della loro conformita' alle prescrizioni recate dalla presente legge ed alla connessa normativa in atto vigente. 3. Ai fini indicati al comma 2, gli elaborati prodotti dai soggetti pubblici sono sottoposti all'esame della segreteria tecnica di cui all'articolo 7, comma 3, che esprime in proposito parere consultivo entro il termine di quindici giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione regionale. 4. Acquisito il parere di cui al comma 3, la Giunta regionale, con propria deliberazione sentita la competente commissione consiliare permanente, dichiara la congruita' e la coerenza di detti strumenti e piani con gli indirizzi strategici delineati dal piano generale dei trasporti del Lazio nonche' con gli obiettivi specifici definiti dalla legge regionale n. 1 del 1991 e dalla presente legge. 5. Divenuta esecutiva ai sensi di legge, la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 e' comunicata ai soggetti interessati per i successivi provvedimenti di competenza. TITOLO III (Seconda fase di attuazione: realizzazione di interventi infrastrutturali ed acquisizione di beni individuati negli strumenti di coordinamento dei trasporti, di pianificazione del traffico, di organizzazione e potenziamento dei servizi pubblici) Art. 9 (Programmi delle iniziative e degli interventi per la realizzazione di infrastrutture e l'acquisizione di beni strumentali ) 1. Sulla base delle indicazioni scaturenti dagli strumenti, dai piani e dagli studi di fattibilita', adottati ed approvati ai sensi delle disposizione recate dal titolo II, entro novanta giorni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 5, i soggetti pubblici interessati adottano e fanno pervenire all'assessorato ai trasporti della Regione una proposta complessiva di programma per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e delle iniziative di acquisizione di beni e veicoli. 2. La proposta complessiva di programma di cui al comma 1 e' adottata dai predetti soggetti pubblici, in relazione alle rispettive competenze, con le procedure stabilite dalla legge n. 142 del 1990 e deve recare i seguenti elementi essenziali: a) la descrizione degli specifici contenuti degli interventi infrastrutturali, ivi compresa l'acquisizione delle aree, occorrenti per l'attivazione degli strumenti di coordinamento dei trasporti e di pianificazione del traffico nonche' quelli di organizzazione e di ristrutturazione dei servizi pubblici collettivi di trasporto e di potenziamento dei servizi pubblici esercitati mediante autovetture da piazza (taxi); b) la descrizione degli interventi di realizzazione di infrastrutture e di acquisizione di beni strumentali volti a favorire l'impiego di carburanti alternativi per gli esistenti veicoli a propulsione endotermica in servizio pubblico urbano di linea nonche' quelli diretti a promuovere lo sviluppo di sistemi di trasporto urbano di superficie esercitati mediante veicoli a trazione elettrica ed a guida vincolata; c) le indicazioni dei termini per l'avvio ed il completamento degli interventi predetti, separatamente riferiti alla realizzazione di infrastrutture ed all'acquisizione di beni strumentali; d) l'illustrazione delle modalita' attraverso le quali saranno posti in essere ciascuna iniziativa od intervento, con specifico riferimento alle modalita' concernenti l'affidamento delle attivita' di realizzazione delle opere e l'acquisizione dei beni strumentali; e) la specificazione e l'articolazione temporale, per ciascun intervento, dei presumibili oneri finanziari da sostenersi per l'esecuzione dell'intervento stesso, ivi compresi quelli di progettazione e di acquisizione di aree, nonche' dei presumibili oneri finanziari riconducibili alla gestione ed all'uso delle infrastrutture e dei servizi, con l'indicazione delle quote di tali oneri finanziari cui potra' essere fatto fronte con risorse proprie gia' a disposizione dei soggetti pubblici interessati ovvero acquisibili da parte dei medesimi soggetti pubblici a valere su fonti di finanziamento diverse da quelle riferibili al bilancio della Regione; f) una valutazione di massima circa il rapporto tra i costi ed i benefici connessi con ciascuna iniziativa nonche', ove prescritto dalla vigente normativa in materia, una analoga valutazione circa la compatibilita' ambientale degli interventi infrastrutturali; g) i riscontri di coerenza, per quanto attiene alle iniziative del comune di Roma, tra i contenuti del programma proposto ai sensi della presente legge e quello di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396. 3. Le proposte di iniziative e di interventi contenuti nel programma di cui al presente articolo sono altresi' formulate nel rispetto della esigenza di garantire, quanto alle opere infrastrutturali ed ai sistemi e veicoli di trasporto, requisiti di accessibilita' e di fruibilita' tali da assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni di mobilita' da parte dei cittadini disabili e portatori di handicaps. Saranno in ogni caso realizzate le condizioni per l'osservanza della normativa statale e regionale in materia di abbattimento di barriere architettoniche negli edifici e nei veicoli. 4. Entro centottanta giorni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 5, la Regione, attraverso le strutture dell'assessorato ai trasporti, procede all'esame delle proposte di programma come sopra trasmesse al fine di accertarne la rispondenza alle indicazioni emergenti dagli strumenti di coordinamento dei trasporti, di pianificazione del traffico nei centri urbani, di organizzazione, ristrutturazione e potenziamento dei servizi pubblici di trasporto adottati dai soggetti pubblici interessati, nonche' di valutarne il contenuto sia in relazione alle esigenze di rispetto delle finalita' strategiche recate dalla presente legge e degli indirizzi deducibili dai documenti regionali di programmazione del settore, sia in riferimento alle compatibilita' economiche complessive delineate dal quadro finanziario-operativo riportato all'articolo 2. Tale esame e' effettuato nei confronti di ciascuna complessiva proposta di programma come pure nei riguardi dei singoli interventi ed iniziative nelle stesse proposte riportati e descritti. 5. Entro lo stesso termine di centottanta giorni di cui al comma 4, le proposte di programma sono altresi' sottoposte alla valutazione della segreteria tecnica per la programmazione e la pianificazione dei trasporti pubblici in ambito regionale, di cui all'articolo 7, comma 3, che disponibili in relazione al quadro delineato all'articolo 3, che esprime, nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione della richiesta da parte dell'amministrazione, il proprio parere consultivo oltreche' sugli specifici contenuti delle proposte suddette, anche in ordine alla coerenza delle proposte stesse sia in rapporto alle indicazioni dei documenti programmatici regionali gia' assunti in materia di trasporto pubblico sia in relazione alle esigenze di coordinamento e di uniformita' con gli obiettivi regionali di assetto e di organizzazione del sistema complessivo dello stesso trasporto pubblico. 6. Entro il termine stabilito nei commi 4 e 5, la Regione puo' promuovere uno o piu' confronti con i soggetti pubblici che hanno redatto le proposte di programma, al fine di illustrare le proprie osservazioni ed i propri rilievi in ordine a tali proposte di programma e rappresentare le eventuali esigenze di modifica o di integrazione delle proposte stesse. 7. I confronti di cui al comma 6 sono attivati mediante conferenze di servizi presiedute dall'assessore regionale ai trasporti, indette ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 8. Ferme restando le attribuzioni e le competenze degli organi deliberanti della Regione in ordine all'approvazione ed al finanziamento delle proposte di programma in argomento come pure l'autonomia decisionale dei soggetti pubblici interessati, le conferenze di servizi di cui al comma 7 hanno lo scopo di pervenire alla individuazione di ipotesi di accordi in ordine alla definitiva formulazione delle suddette proposte di programmazione e sono preordinate alla formazione degli schemi di protocollo di intesa indicati all'articolo 11. 9. L'istruttoria circa le proposte di programma deve in ogni caso essere conclusa entro il termine di duecentodieci giorni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 5. Art. 10 (Approvazione e finanziamento dei programmi delle iniziative e degli interventi) 1. Esaurita la fase propositiva e quella istruttoria, indicate all'articolo 9, il Consiglio regionale procede all'approvazione dei programmi delle iniziative e degli interventi mediante una o piu' deliberazioni. 2. L'approvazione dei programmi e' effettuata tenendo conto, di norma, degli esiti dei confronti attivati attraverso le conferenze di servizi di cui all'articolo 9, comma 7, ed e' disposta nell'osservanza dei limiti delle risorse finanziarie complessive che si renderanno all'uopo della loro articolazione temporale in annualita'. 3. Con le deliberazioni di cui al comma 1, il Consiglio regionale provvede, altresi': a) a definire l'ammontare dello stanziamento da assegnare a ciascuna iniziativa ed a ciascun intervento che forma oggetto dei programmi; b) ad individuare, sulla base dei principi all'uopo recati dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88: 1) i termini temporali, le condizioni e le procedure per l'attuazione dei detti programmi; 2) gli obblighi e le prescrizioni da porre a carico dei singoli soggetti pubblici destinatari dei finanziamenti, nonche' i provvedimenti da adottare per i casi di inosservanza di taluno di tali obblighi e prescrizioni. Detti provvedimenti potranno prevedere anche l'esercizio, da parte della Regione, della facolta' di sostituirsi ai soggetti inadempienti con riferimento ai criteri recati dall'articolo 30, comma 4, della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74; 3) le modalita' di erogazione dei fondi; 4) le verifiche ed i controlli di competenza della Regione, da effettuare in ordine alla realizzazione di ciascuna iniziativa e di ciascun intervento ed in riferimento alle fasi connesse con la realizzazione fisica delle infrastrutture e con l'acquisizione dei beni strumentali; c) ad approvare, conseguentemente, gli schemi dei protocolli di intesa di cui all'articolo 11, da perfezionare con i soggetti pubblici innanzi citati, ed a conferire al Presidente della Giunta regionale il mandato per la sottoscrizione, per conto della Regione, di tali protocolli di intesa. 4. Divenute esecutive ai sensi di legge, le deliberazioni consiliari indicate al comma 1, sono comunicate ai soggetti pubblici piu' volte richiamati, i quali provvedono a recepire il contenuto delle stesse deliberazioni mediante atti deliberativi adottati dai rispettivi organi decisionali con l'osservanza delle norme recate dalla legge n. 142 del 1990. Con i medesimi atti deliberativi i predetti soggetti pubblici autorizzano il perfezionamento, con la Regione, dei protocolli di intesa di cui all'articolo 11, ne approvano ad ogni effetto i contenuti e demandano ai propri legali rappresentanti il compito di sottoscrivere gli stessi protocolli di intesa. Art. 11 (Protocolli di intesa) 1. Relativamente a ciascuno dei programmi delle iniziative e degli interventi approvati con le procedure di cui all'articolo 10, la Regione ed i soggetti pubblici interessati procedono al perfezionamento di un protocollo di intesa ai fini dell'attivazione dei programmi medesimi. 2. Dopo la sottoscrizione delle parti, i protocolli di intesa sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale. 3. Con la deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale assume il formale impegno della spesa occorrente per l'attuazione dei programmi, nei limiti delle risorse disponibili ed in riferimento alla annualita' di stanziamento riferibile all'esercizio in corso. Per le annualita' successive, l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa sara' disposta dalla Giunta regionale, con proprie deliberazioni, in rapporto alle disponibilita' finanziarie recate dai rispettivi bilanci. 4. Fermi restando i limiti complessivi della spesa determinati, per ciascun programma, con la deliberazione di approvazione di cui all'articolo 10, comma 1, ai protocolli di intesa potranno essere apportate le modificazioni che, nel quadro degli obiettivi delineati dalla presente legge, si rendessero indispensabili nel corso della sua attuazione per il miglior conseguimento degli obiettivi medesimi. 5. Per la formulazione e l'approvazione di tali modificazioni si applicano le norme di cui agli articoli 9 e 10. Le modificazioni medesime formano oggetto di atti aggiuntivi ai preliminari di intesa gia' stipulati, al cui perfezionamento si provvede con l'osservanza delle disposizioni recate dal presente articolo. Art. 12 (Erogazione dei finanziamenti) 1. L'erogazione dei finanziamenti e' effettuata sulla base delle prescrizioni all'uopo dettate dalla Giunta regionale con la deliberazione di approvazione dei programmi, di cui all'articolo 10 e recepite nei protocolli di intesa di cui all'articolo 11. 2. L'erogazione dei finanziamenti e' disposta mediante apposite deliberazioni adottate dalla Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti indicati dai corrispondenti bilanci regionali. TITOLO IV (Finanziamenti) Art. 13 (Norma finanziaria) 1. In conformita' a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, la predisposizione degli strumenti, dei piani e degli studi di fattibilita', di cui allo stesso articolo 3, comma 2, lettera a) costituisce la fase preliminare di attuazione della presente legge. La relativa spesa sara' iscritta, in termini di competenza e di cassa per l'importo di lire 10 miliardi per l'anno 1992, lire 12 miliardi per l'anno 1993 e lire 15 miliardi per l'anno 1994, sul capitolo n. 09022 gia' istituito, la cui denominazione viene modificata in: «Spese per la elaborazione di studi di fattibilita' e per la formazione di strumenti per il coordinamento del trasporto, per la pianificazione del traffico, per la organizzazione ed il potenziamento dei servizi pubblici di trasporto ivi compresi i taxi collettivi (legge regionale 31 dicembre 1992, n. 58, articolo 3, comma 2, lettera a)». In relazione ai tempi attuativi delle disposizioni contenute nella presente legge, e' autorizzata la rimodulazione annuale degli stanziamenti nell'ambito del succitato finanziamento complessivo di lire 37 miliardi disposto con il presente articolo. 2. Alla copertura finanziaria della spesa recata al comma 1 si provvede mediante utilizzazione di pari importo iscritto alla partita contabile capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera d) allegato al bilancio regionale per l'anno 1992 e per i successivi esercizi 1993 e 1994. 3. Alla quantificazione ed alla copertura finanziaria degli oneri occorrenti per l'attuazione della successiva fase programmata con la presente legge si provvedera' con le leggi di bilancio afferenti i corrispondenti esercizi. Art. 14 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Tabella "A" 1) Roma 23) Mentana 2) Latina 24) Sora 3) Viterbo 25) Gaeta 4) Frosinone 26) Alatri 5) Rieti 27) Ceccano 6) Tivoli 28) Sezze 7) Guidonia Montecelio 29) Colleferro 8) Civitavecchia 30) Frascati 9) Velletri 31) Anagni 10) Aprilia 32) Veroli 11) Terracina 33) Genzano 12) Pomezia 34) Ferentino 13) Cassino 35) Minturno 14) Marino 36) Ariccia 15) Ciampino 37) Grottaferrata 16) Nettuno 38) Civita Castellana 17) Formia 39) Cerveteri 18) Anzio 40) Santa Marinella 19) Cisterna di Latina 41) Tarquinia 20) Fondi 42) Ladispoli 21) Albano Laziale 43) Vetralla 22) Monterotondo 44) Fiumicino |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |