L.R. 10 Giugno 1988, n. 33 |
Norme per consentire il definitivo recupero ad attivita' lavorativa del personale assunto ai sensi della legge 1 giugno1977, n. 285, non inquadrabile ai sensi della legge 16 maggio1984, n. 138, per carenza dei requisiti di accesso al pubblico impiego.
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(Pubblicata nel B.U. 30 giugno 1988, n. 18) Art. 1 1. La Regione, al fine di consentire il definitivo recupero ad attivita' lavorative del personale assunto dagli enti locali per la realizzazione di progetti di utilita' sociale predisposti in attuazione della legge 1o giugno 1977, n. 285, per il quale non e' possibile l' inquadramento nei ruoli ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138, per carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l' accesso al pubblico impiego, interviene per favorire l' attuazione di progetti per opere e servizi di pubblica utilita', nelle materie di competenza regionale, da parte degli enti locali medesimi, da realizzare con l' utilizzazione del predetto personale attraverso contratti d' opera stipulati ai sensi dell' articolo 2222 del codice civile ovvero convenzioni con cooperative costituite tra gli stessi soggetti. Art. 2 1. L' intervento regionale di cui al precedente articolo si sostanzia in un contributo in favore dell' ente locale proponente pari al 70 per cento della spesa prevista per la realizzazione del progetto. 2. Al fine di ottenere il contributo di cui al recedente comma gli enti locali interessati sottopongono i progetti, unitamente ad una relazione tecnico - finanziaria, all' assessorato regionale competente in materia di problemi del lavoro, che provvede alla relativa istruttoria. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva i progetti e determina l' entita' del contributo, nonche' le modalita' ed i tempi di erogazione. 4. Per ciascuna iniziativa realizzata con i contributi di cui alla presente legge, l' ente beneficiario presenta apposita rendiconto finale sull' utilizzazione delle somme ottenute. Art. 3 1. Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, la spesa di L. 1.000 milioni. 2. In relazione a quanto disposto dal precedente comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1988 e triennale 1988/ 1990 viene istituito il capitolo n. 07006 denominato << Contributi agli enti locali per il finanziamento di progetti per opere e servizi di utilita' sociale nei quali impiegare il personale utilizzato ai sensi della legge 1o giugno 1977, n. 285, non immesso ai ruoli per carenza dei requisiti per l' accesso al pubblico impiego >> con lo stanziamento di L. 1.000 milioni. 3. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 02015 del medesimo bilancio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |