L.R. 10 Aprile 1978, n. 15 |
Concessione di un contributo annuo per attivita' di ricerca e di promozione educativa agli istituti storici della resistenza e del movimento popolare e contadino del Lazio.
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Art. 1 La Regione, nell' ambito delle proprie competenze e in conformita' al principio programmatico contenuto nell' art. 45 dello statuto, interviene con propri contributi al fine di consentire un regolare sviluppo dell' attivita' scientifico - culturale degli istituti storici della resistenza e del movimento popolare e contadino del Lazio, ivi operanti e giuridicamente riconosciuti o associati ad istituti nazionali giuridicamente riconosciuti. Art. 2 La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, assegna annualmente con atto deliberativo un contributo il cui ammontare verra' determinato per ciascun ente sulla base delle attivita' di ricerca e di studio effettuate nel corso dell' anno. A tal fine gli istituti storici di cui all' art. 1 trasmettono alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno un rendiconto dell' attivita' svolta ed una dettagliata relazione sui programmi di attivita' per l' anno successivo. Art. 3 Un ulteriore contributo annuo potra' essere concesso agli istituti storici, indicati nell' art. 1, che predispongano, entro la stessa data di cui al precedente articolo, un piano di intervento nelle scuole di ogni ordine e grado, impegnandosi a fornire materiale didattico e rendendosi disponibili per la sua illustrazione. Art. 4 Per le finalita' previste dalla presente legge, e' autorizzata per l' anno finanziario 1978 la spesa di L. 20 milioni. Tale somma sara' iscritta, in termini di competenza, nel cap. 421231, da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l' anno medesimo, con la seguente denominazione: << Contributi per attivita' di ricerca e di promozione educativa agli istituti storici della resistenza e del movimento popolare e contadino del Lazio >>. La copertura finanziaria della predetta spesa di L. 20 milioni e' costituita, ai sensi del quarto comma dell' art. 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, dalla corrispondente quota non utilizzata del fondo globale iscritto nel cap. 12688 (elenco n. 2, partita n. 12) del bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1977. Nell' area progettuale << Cultura, scuola, edilizia scolastica >> codice n. 0700, del bilancio pluriennale 1978- 1981, sara' inserito il suindicato capitolo n. 421231, con lo stanziamento di L. 20 milioni per l' anno finanziario 1978. La spesa necessaria per l' attuazione della presente legge negli esercizi successivi sara' determinata annualmente con la legge di bilancio. Art. 5 (Norma transitoria) Per gli anni 1978 e 1979 i contributi previsti dalla presente legge potranno essere assegnati anche ad istituti storici che siano in attesa di riconoscimento giuridico. Art. 6 Per il 1978, le domande di contributo dovranno essere presentate entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 10 aprile 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto l' 8 aprile 1978. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |