L.R. 02 Febbraio 1984, n. 12 |
Finanziamento degli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali in applicazione delle norme recate dalla legge 10 aprile 1981, n. 151 e dalla legge regionale 22 settembre 1982, n. 45.
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(Pubblicata nel B.U. 20 febbraio 1984, n. 5) Art. 1 In relazione alle disposizioni recate dalla legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) in base alle quali e' stato soppresso lo stanziamento di L. 51.674 milioni destinato all' erogazione per l' anno 1982, di contributi per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di cui alla legge regionale 22 settembre 1982, n. 45, le richieste presentate dagli aventi titoli ai fini dell' assegnazione dei contributi medesimi debbono considerarsi decadute. Art. 2 Per l' esercizio 1983, lo stanziamento destinato al finanziamento degli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali in applicazione della legge regionale 22 settembre 1982, n. 45, e' determinato in complessive L. 80.839 milioni. Detto stanziamento e' costituito: a) quanto a L. 60.839 milioni, dalla quota del fondo per gli investimenti di cui al titolo III della legge 10 aprile 1981, n. 151, assegnata alla Regione Lazio per effetto delle norme di cui all' articolo 12 della legge stessa per l' anno 1983; b) per quanto a L. 20.000 milioni, da apposito stanziamento disposto dalla Regione Lazio a carico del proprio bilancio. Per lo stesso esercizio 1983, le misure dei contributi da concedersi agli aventi titolo, ferme restando le finalita' e le condizioni indicate all' articolo 6, secondo e quarto comma, della legge regionale 22 settembre 1982, n. 45, sono elevate al 100 per cento delle spese di investimento ritenute ammissibili. Il piano di assegnazione di cui all' articolo 9 della legge regionale n. 45 del 1982 relativo all' annualita' di stanziamento 1983 tiene luogo del programma previsto dall' articolo 2 dell' anzidetta legge. Art. 3 Per la presentazione delle domande intese ad ottenere l' assegnazione dei finanziamenti relativi all' anno 1983, e' confermato il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilito dall' articolo 7, terzo comma, della legge regionale 22 settembre 1982, n. 45. Art. 4 Per provvedere alla concessione dei contributi previsti all' articolo 2 della presente legge e' autorizzata, per l' anno finanziario 1983, la spesa di L. 80.839 milioni in termini di competenza. Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte: a) quanto a L. 60.839 milioni, con l' utilizzazione dell' annualita' 1983 dello stanziamento assegnato dallo Stato ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151, ed iscritto per stesso importo, al capitolo n. 09213; b) quanto a L. 20.000 milioni, mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, in termini di competenza, al capitolo n. 09218 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno 1983. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |