L.R. 07 Agosto 1998, n. 39 |
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 1983, N. 49.ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE UNICA PER LA SALUTEMENTALE (C.R.U.SA.M.).
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S.O. n.2 Art. 1 (Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49) 1. L'articolo 3 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49 e' sostituito dal seguente: Art. 3 (Commissione regionale unica per la salute mentale) 1. E' istituita presso l'Assessorato regionale salvaguardia e cura della salute, una commissione regionale unica per la salute mentale, di seguito denominata C.R.U.Sa.M.. 2. La C.R.U.Sa.M. e' composta da: a) il dirigente del settore 60 dell'Assessorato salvaguardia e cura della salute con funzioni di presidente; b) il dirigente dell'ufficio 1 del settore 60 dell'Assessorato salvaguardia e cura della salute con funzioni di vice presidente; c) il responsabile della sezione 2 dell'ufficio 1 del settore 60 dell'Assessorato salvaguardia e cura della salute con funzioni di segretario; d) i direttori (o responsabili) dei dodici dipartimenti di salute mentale della Regione; e) due rappresentanti designati dall'ospedalita' privata; f) cinque rappresentanti designati dalle associazioni di utenti e del volontariato operanti nel settore; g) tre rappresentanti degli istituti di psichiatria designati rispettivamente dall'Universita' La Sapienza, dall'Universita' Cattolica del Sacro Cuore e dall'Universita' di Tor Vergata; h) cinque esperti, designati dall'Assessore alla salvaguardia e cura della salute per l'area rispettivamente dei centri di salute mentale, delle strutture residenziali, delle strutture semiresidenziali, dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura degli ex ospedali psichiatrici (OO.PP.), almeno due di tali esperti sono psicologi dirigenti; i) un esperto designato dall'Assessore alle politiche per la qualita' della vita; l) uno psicologo docente designato dalla facolta' di psicologia dell'Universita' La Sapienza di Roma. 3. Il presidente nomina un coordinatore della commissione e articola il lavoro della stessa costituendo dei gruppi di lavoro. 4. La C.R.U.Sa.M. e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per la durata del Consiglio regionale. 5. La C.R.U.Sa.M. svolge le seguenti funzioni: a) controlla e verifica l'attuazione e la realizzazione del processo di chiusura degli OO.PP. sia pubblici che privati; b) esercita, se necessario in collaborazione con il servizio ispettivo regionale, funzioni di verifica e controllo su tutte le strutture psichiatriche sia pubbliche che private esistenti sul territorio regionale, in merito al possesso e al mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali della struttura nonche' alle attivita' svolte e ai livelli assistenziali qualitativi e quantitativi forniti dalle stesse; c) verifica le segnalazioni concernenti situazioni di particolare gravita' effettuate da cittadini, utenti, familiari, associazioni varie operanti nel campo, richiedendo, se necessario, atti e/o relazioni scritte in merito alla disfunzionalita' denunciata; d) collabora, fornendo consulenza, all'attivita' istituzionale, propria degli organi regionali, di programmazione, indirizzo e coordinamento nell'ambito specifico della tutela della salute mentale. 6. La C.R.U.Sa.M. si riunisce di norma in forma plenaria ed in via ordinaria con cadenza mensile ed in via straordinaria ogni qualvolta il presidente o un terzo dei componenti ne richieda la convocazione. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. Art. 2 (Abrogazioni) 1. Il n. 6 del secondo comma dell'articolo 14 della l.r. 49/1983, e' abrogato. 2. Al primo comma dell'articolo 15 della l.r. 49/1983 le parole: "e quelli per la composizione ed il funzionamento delle commissioni di vigilanza di cui al precedente articolo 14", sono abrogate. 3. I regolamenti regionali 27 giugno 1985, n. 6 e 29 aprile 1996, n. 1, sono abrogati. Art. 3 (Norma transitoria) 1. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 14, secondo comma, n. 6 della l.r. 49/1983 e al regolamento regionale n. 6 del 1985, cosi' come modificato dal regolamento regionale n. 1 del 1996, continua a svolgere la propria attivita' fino all'insediamento della C.R.U.Sa.M. di cui all'articolo 1. Art. 4 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |