Modifiche ed integrazioni della legge regionale 9 settembre1983, n. 59, concernente: "Disciplina in materia di funivie, seggiovie, sciovie e slittovie, piste per la pratica dello sci e relative infrastrutture".

Numero della legge: 19
Data: 17 febbraio 1987
Numero BUR: 6
Data BUR: 28/02/1987

L.R. 17 Febbraio 1987, n. 19
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 9 settembre1983, n. 59, concernente: "Disciplina in materia di funivie, seggiovie, sciovie e slittovie, piste per la pratica dello sci e relative infrastrutture".

(Pubblicata nel B.U. 28 febbraio 1987, n. 6)


Art. 1

Il primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 59, e' sostituito dal seguente:

<< Agli effetti della presente legge, per pista si intende un' area naturalmente od artificialmente innevata, comunque resa idonea alla pratica dello sci, ad uso pubblico, abitualmente adibita alla circolazione degli sciatori, nei cui confronti siano intervenuti da parte dell' Amministrazione regionale, il riconoscimento, la classificazione e l' iscrizione nell' elenco ufficiale, indicati al successivo articolo 34. >>.



Art. 2

E' soppresso l' ultimo comma dell' articolo 26 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 59.


Art. 3

Il primo comma dell' articolo 27 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 59, e' sostituito dal seguente:

<< Chi intenda realizzare una pista ovvero promuovere il riconoscimento di una pista esistente, deve presentare all' Amministrazione regionale del Lazio, Assessorato regionale ai trasporti, apposita domanda in competente bollo, corredata dal progetto e dalla relazione illustrativa di cui ai successivi commi del presente articolo, nonche' dalla documentazione attestante la disponibilita', da parte del richiedente, di tutti o di una parte dei terreni interessati, al tracciato della pista stessa. >>.


Art. 4

Il primo comma dell' articolo 29 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 59, e' sostituito dal seguente:

<< E' istituita, presso l' Assessorato regionale competente in materia di trasporti, una commissione consultiva dell' Amministrazione regionale in materia di piste. Detta commissione e' presieduta dall' Assessore regionale competente ovvero da funzionario regionale, all' uopo dallo stesso assessore espressamente delegato, ed e' composta come segue:
a) un funzionario regionale in servizio presso l' assessorato regionale ai trasporti;
b) un funzionario regionale in servizio presso l' assessorato regionale competente in materia di tutela ambientale;
c) tre funzionari regionali rispettivamente in servizio presso gli assessorati regionali competenti in materia di agricoltura e foreste, turismo ed urbanistica;
d) un rappresentante della FENIT (federazione nazionale imprese trasporti), sezione trasporti a fune, dalla stessa designato;
e) un rappresentante della FISI (federazione italiana sport invernali), dalla stessa designato;
f) un rappresentante dei maestri di sci, designato dall' associazione scuole maestri di sci;
g) un funzionario regionale in servizio presso l' ufficio geologico della Regione;
h) i sindaci dei Comuni i cui territori sono interessati dal tracciato della pista. >>.


Art. 5

Il quinto e sesto comma dell' articolo 29 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 59, sono sostituiti dai seguenti:

<< Ai funzionari regionali chiamati a far parte della commissione non compete alcun compenso per la partecipazione ai lavori della commissione stessa, fatta eccezione del trattamento economico di missione, ove dovuto. Ai membri della commissione, esterni all' Amministrazione regionale, compete il gettone di presenza ed il trattamento economico di missione, secondo le misure e con le modalita' di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni.
La commissione esprime parere sui progetti delle piste destinate allo sci entro trenta giorni dal ricevimento del progetto stesso, previo sopralluogo, avendo accertato per le nuove piste il ricorso di tutti i requisiti tecnici di cui al precedente articolo 26 e per le piste gia' esistenti, anche in difetto di alcuni dei predetti requisiti, quelli indispensabili per garantire la sicurezza e l' incolumita' degli utenti. >>.


Art. 6

L' articolo 34 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 59, e' sostituito dal seguente:

<< Art. 34

Riconoscimento e classificazione delle piste e loro iscrizione nell' elenco ufficiale Intervenuto con esito positivo il collaudo, di cui all' articolo 31, ultimo comma, della presente legge, la Giunta regionale procede, con propria deliberazione, all' approvazione dell' atto di collaudo nonche' al riconoscimento della pista ed alla sua classificazione secondo le caratteristiche tecniche definite all' articolo 25.
La deliberazione di cui al precedente comma, recante l' approvazione dell' atto di collaudo, il riconoscimento e la classificazione della pista, costituisce a tutti gli effetti provvedimento di autorizzazione, sulla pista stessa, della pratica dello sci ed e' comunicata all' ente locale interessato nonche' al soggetto cui e' stato rilasciato il benestare all' apprestamento della pista medesima.
Con la stessa deliberazione e' stabilita la durata dell' autorizzazione ed e' ordinata l' iscrizione della pista in un elenco ufficiale istituito e conservato presso l' Amministrazione regionale, assessorato ai trasporti, cui spetta la vigilanza sulla materia concernente le piste, di cui alla presente legge.
Nell' elenco di cui sopra sono indicati la classificazione e le caratteristiche tecniche della pista, nonche' il titolare ed i limiti di durata dell' autorizzazione della pratica dello sci sulla pista medesima.
L' Amministrazione regionale puo' disporre, d' ufficio ovvero su richiesta dell' ente locale interessato o del titolare dell' autorizzazione, periodici controlli sulla agibilita' della pista e sulla sua classificazione. >>.


Art 7

Il secondo ed il terzo comma dell' articolo 45 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 59, sono sostituiti dai seguenti:

<< Nelle more dei provvedimenti regionali, di cui all' articolo 34 della presente legge, sulle piste esistenti alla data del 15 ottobre 1983 e' consentita la pratica dello sci ancorche' le piste stesse difettino del possesso dei requisiti tecnici indicati nel precedente articolo 29, sesto comma, per tale tipo di piste.
La pratica dello sci di cui al precedente secondo comma e', comunque, svolta sotto la completa responsabilita' dei soggetti che hanno approntato le piste e ne garantiscono l' uso. Tale pratica non potra', in ogni caso, protrarsi oltre la data del 30 aprile 1988. >>.


Art. 8

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.