Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35 e approvazione dell'elenco dei comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione (P.P.A.) previsti dall'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Numero della legge: 63
Data: 15 novembre 1993
Numero BUR: 33
Data BUR: 30/11/1993

L.R. 15 Novembre 1993, n. 63
Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35 e approvazione dell'elenco dei comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione (P.P.A.) previsti dall'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

(Pubblicata nel B.U.30 novembre 1993, n. 33).

Art. 1

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35, e' cosi' modificato:
"Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i comuni con numero di abitanti residenti anagrafici non superiore a diecimila, salvo quelli che, in relazione all'andamento demografico e alle caratteristiche geografiche, storiche e ambientali o alla particolare espansione industriale e turistica, ovvero dietro loro richiesta, siano compresi in elenchi formati dalla Giunta regionale approvati con legge regionale".


Art. 2

1. Agli effetti e secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale n. 35 del 1978, e all'articolo 6 della legge 25 marzo 1982, n. 94, e' approvato il seguente elenco, formato dalla Giunta regionale, di comuni con un numero di abitanti residenti anagrafici inferiore a diecimila che, in relazione all'andamento demografico, alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali o alla loro particolare espansione industriale e turistica, sono obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione (P.P.A.) di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10:
provincia di Roma:
Anguillara Sabazia, Campagnano di Roma, Formello, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Palombara Sabina, Rocca Priora, Subiaco, Trevignano di Roma;
provincia di Latina:
Ponza, San Felice Circeo;
provincia di Frosinone:
Aquino, Fiuggi, Piedimonte San Germano;
provincia di Viterbo:
Acquapendente, Montalto di Castro, Orte, Soriano nel Cimino, Tuscania.


Art. 3

1. Sono abrogate le leggi regionali 23 aprile 1979, n. 33 e 15 dicembre 1979, n. 96.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.