L.R. 15 Novembre 1993, n. 63 |
Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35 e approvazione dell'elenco dei comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione (P.P.A.) previsti dall'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
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(Pubblicata nel B.U.30 novembre 1993, n. 33). Art. 1 1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35, e' cosi' modificato: "Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i comuni con numero di abitanti residenti anagrafici non superiore a diecimila, salvo quelli che, in relazione all'andamento demografico e alle caratteristiche geografiche, storiche e ambientali o alla particolare espansione industriale e turistica, ovvero dietro loro richiesta, siano compresi in elenchi formati dalla Giunta regionale approvati con legge regionale". Art. 2 1. Agli effetti e secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale n. 35 del 1978, e all'articolo 6 della legge 25 marzo 1982, n. 94, e' approvato il seguente elenco, formato dalla Giunta regionale, di comuni con un numero di abitanti residenti anagrafici inferiore a diecimila che, in relazione all'andamento demografico, alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali o alla loro particolare espansione industriale e turistica, sono obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione (P.P.A.) di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10: provincia di Roma: Anguillara Sabazia, Campagnano di Roma, Formello, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Palombara Sabina, Rocca Priora, Subiaco, Trevignano di Roma; provincia di Latina: Ponza, San Felice Circeo; provincia di Frosinone: Aquino, Fiuggi, Piedimonte San Germano; provincia di Viterbo: Acquapendente, Montalto di Castro, Orte, Soriano nel Cimino, Tuscania. Art. 3 1. Sono abrogate le leggi regionali 23 aprile 1979, n. 33 e 15 dicembre 1979, n. 96. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |