Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1978, n. 36, recante disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici servizi automobilistici di interesse regionale.

Numero della legge: 16
Data: 28 febbraio 1980
Numero BUR: 9
Data BUR: 29/03/1980

L.R. 28 Febbraio 1980, n. 16
Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1978, n. 36, recante disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici servizi automobilistici di interesse regionale.







Art. 1

I prezzi di rilascio degli abbonamenti ordinari e preferenziali, determinati in sede di prima applicazione della legge regionale 31 luglio 1978, n. 36, restano immutati nonostante eventuali variazioni tariffarie sulla rete ferroviaria statale, purche' risultino eguali o superiori ai nuovi prezzi dei corrispondenti abbonamenti ferroviari statali per la seconda classe.
Per gli abbonamenti ordinari mensili sara' preso in considerazione il corrispondente abbonamento alle ferrovie dello Stato - tariffa 21 - serie A:
per gli abbonamenti preferenziali mensili, l' abbonamento alle ferrovie dello Stato - tariffa 22;
per gli abbonamenti preferenziali settimanali, l' abbonamento alle ferrovie dello Stato - tariffa 23 - validita' sei giorni.
Qualora il prezzo dell' abbonamento ferroviario, statale risulti invece piu' elevato del prezzo dell' abbonamento per i servizi automobilistici, quest' ultimo sara' equiparato a quello ferroviario.


Art. 2

L' ultimo comma dell' articolo 4 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 36 e' sostituito dal seguente: << La tessera ha una validita' di cinque anni e deve essere ogni anno convalidata gratuitamente, dietro esibizione della documentazione comprovante il permanere del diritto al rilascio dell' abbonamento preferenziale.
Il prezzo della tessera non deve essere inferiore a quello praticato dalle ferrovie dello Stato per le tessere di riconoscimento per l' uso degli abbonamenti settimanali >>.



Art. 3

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.