L.R. 03 Luglio 1978, n. 26 |
Norme per l' accelerazione delle procedure di rimborso in materia di assistenza ospedaliera in forma indiretta.
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Art. 1 Per il servizio relativo all' erogazione di assistenza ospedaliera in forma indiretta prevista dagli articoli 11, 16, primo comma, e 16- bis della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 15, si attua la procedura di spesa di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, salvo quanto stabilito nelle successive disposizioni. Art. 2 Le aperture di credito per le finalita' di cui al precedente art. 1 possono essere autorizzate anche a favore di funzionari comandati alla Regione ai sensi dell' art. 19 del decreto - legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386. A tali funzionari si applica altresi' la disposizione di cui all' ultimo comma dell' art. 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. Art. 3 L' utilizzazione da parte dei funzionari delegati delle aperture di credito previste dalla presente legge e' consentita unicamente mediante ordinativi diretti a favore dei creditori, con esclusione della facolta' di emettere buoni di prelevamento a proprio favore. Art. 4 In deroga a quanto stabilito nel quinto comma dell' art. 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, le aperture di credito previste dalla presente legge non possono superare singolarmente il limite di L. 50 milioni. Art. 5 Agli effetti della presente legge, il termine di un semestre di cui al primo comma dell' art. 31 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, e' ridotto ad un trimestre, mentre il termine di trenta giorni di cui al quarto comma del medesimo articolo e' elevato a sessanta giorni. Art. 6 I capitoli di spesa n. 207136 e n. 207137 del bilancio regionale relativo all' esercizio 1978 sono inclusi nell' elenco n. 2 allegato al bilancio stesso, ai sensi del quarto comma dell' art. 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. Art. 7 L' ultimo comma dell' art. 11 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 15, e' cosi' sostituito: << Il rimborso della quota come sopra determinata agli aventi diritto viene effettuato dal funzionario delegato dietro presentazione, entro il trentesimo giorno dal dimissionamento, della documentazione di spesa nonche' della cartella clinica o - per gli istituti di cura ubicati nella Regione - della scheda nosologica di cui al successivo art. 12 >>. Art. 8 Il secondo comma dell' art. 16- bis della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 15, e' cosi' sostituito: << Il rimborso viene effettuato dal funzionario delegato dietro richiesta dell' interessato, corredata di un documento atto a comprovare il titolo dell' assistenza, di un certificato di residenza nonche' di idonea documentazione sanitaria, previo parere favorevole di un collegio medico, composto di un medico della Regione e di due primari ospedalieri o docenti universitari, esperti in relazione alla prestazione sanitaria oggetto dell' esame, scelti dal Presidente della Giunta regionale tra i nominativi indicati in un apposito elenco formato annualmente dalla Giunta regionale >>. Art. 9 Il quinto comma dell' art. 16- bis della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 15, e' cosi' sostituito: << L' ammontare del rimborso di cui al presente articolo e' commisurato alle spese sostenute e documentate ed alle condizioni economiche dell' assistito. In ogni caso, la misura del rimborso non puo' essere inferiore alla quota di rimborso prevista dal penultimo comma dell' art. 11, ne' superiore ad una percentuale massima della spesa sostenuta e documentata, stabilita annualmente dalla Giunta regionale >>. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 3 luglio 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 29 giugno 1978. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |