L.R. 12 Gennaio 1991, n. 3 |
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1991.
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Art. 1 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge il bilancio per l'anno finanziario 1991, e comunque non oltre il 31 marzo 1991 secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazione con le disposizioni e le modalita' previste nella relativa proposta d legge all'esame del Consiglio regionale. Art. 2 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |