Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36. Ripristino ufficio 4, contributi sociali, nell' ambito del settore 21o: trattamento economico personale.

Numero della legge: 38
Data: 15 giugno 1989
Numero BUR: 18
Data BUR: 30/06/1989

L.R. 15 Giugno 1989, n. 38
Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36. Ripristino ufficio 4, contributi sociali, nell' ambito del settore 21o: trattamento economico personale.

(Pubblicata nel B.U. 30 giugno 1989, n. 18)


Art. 1

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, nella stessa sono introdotte le modifiche di cui appresso:
Tabella " B " - 21o settore: trattamento economico personale:
le competenze elencate sotto la lettera b) sono sostituite dalle seguenti:
" b) effettuare le ritenute previdenziali, assistenziali, fiscali e sindacali ".
Sotto il punto 3) conguagli e' aggiunto: " 4) contributi sociali ".
Tabella " B " - 22o settore: assicurazioni sociali, quiescenza e previdenza:
" 22o settore quiescenza e previdenza ". Nell' elencazione delle competenze sotto la lettera a) sono soppresse le parole: " per raggiunti limiti di eta' ". Le competenze elencate sotto la lettera c) sono soppresse.


Art. 2

1. L' attuazione della presente legge non comporta alcuna variazione della dotazione organica della prima qualifica dirigenziale.

2. Alla spesa derivante dall' attuazione della presente legge, prevista in L. 3.000.000 annui per il corrente anno finanziario 1989, si fara' fronte con i fondi stanziati sul capitolo 2705 del bilancio di competenza e con i corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.