L.R. 04 Maggio 1985, n. 62 |
Correzione errore formale contenuto nella legge regionale 10 agosto 1984, n. 48, concernente: << Interventi per favorire il ripristino di opere pubbliche e private danneggiate dall' alluvione del febbraio 1984 >>.
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(Pubblicata nel B.U. 20 maggio 1985, n.14) ARTICOLO UNICO Il primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 10 agosto 1984, n. 48 e' cosi' modificato: << Il comune esamina le domande pervenute a norma del precedente articolo 9, effettua eventuali controlli onde accertare la loro regolarita' e veridicita', quindi, con deliberazione del proprio consiglio, stabilisce l' ammissibilita' delle domande stesse in relazione a quanto disposto dai precedenti articoli e ne determina la graduatoria, indicando, per i proprietari residenti, l' eventuale elevazione della percentuale di contributo previsto dal precedente articolo 8, primo comma. >> |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |