L.R. 24 Gennaio 1983, n. 7 |
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 gennaio1979, n. 10: << Interventi creditizi in agricoltura >>.
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(Pubblicata nel B.U. 02 febbraio 1983, n. 3, S.O. n. 2) Art. 1 L' articolo 2 della legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10, e' sostituito dal seguente: << I tassi a carico dei prestatari sono quelli minimi fissati dalla normativa statale. Il concorso regionale e' pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento stabilita dallo Stato e quella di ammortamento calcolata al tasso a carico dei beneficiari nella misura indicata al precedente comma >>. Art. 2 L' articolo 5 della legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10, e' sostituito dal seguente: << Alle cooperative agricole e all' ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio nonche' alle universita' agrarie che hanno eseguito, ristrutturato, ampliato, completato con opere o attrezzature indispensabili per il loro funzionamento impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, possono essere concessi mutui ventennali con il concorso regionale nel pagamento degli interessi per la copertura dei maggiori costi intervenuti nel corso delle realizzazioni rispetto alle previsioni e per la quota non inclusa nelle determinazioni dei finanziamenti pubblici. Alle cantine sociali ed alle stalle sociali possono essere concessi mutui ventennali con il concorso regionale nel pagamento degli interessi per la trasformazione di passivita' onerose, derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine non assistiti da finanziamenti pubblici o derivanti da interventi finanziari dei soci, escluso il capitale sociale, in essere alla data della entrata in vigore della presente legge e contratti entro il 31 dicembre 1982. I mutui di cui al precedente secondo comma sono concessi fino al 70 per cento delle predette passivita' ed a condizioni che alla totale estinzione delle stesse concorrano i soci. Il tasso a carico dei beneficiari dei mutui di cui ai precedenti commi e' quello stabilito dalle normative statali Ai sensi degli articoli 1 e 25, quarto e quinto comma, della legge 26 dicembre 1981, n. 763, ai profughi coltivatori diretti, singoli od associati, possono essere concessi mutui con ammortamento fino a vent' anni, per la trasformazione delle passivita' onerose derivanti da mutui a tasso pieno o prestiti a breve o medio termine contratti per sopperire alle spese di acquisto di fondi rustici e/ o per la trasformazione dei fondi stessi, ovvero alle spese di ripristino delle strutture, limitatamente ai profughi coltivatori diretti le cui aziende siano state danneggiate da piu' di una calamita' nel periodo di cinque anni. Detti mutui possono essere concessi per importo non superiore all' ammontare dell' esposizione complessiva risultante dai rapporti bancari >>. Art. 3 L' articolo 6 della legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10 e' sostituito dal seguente: << Procedure Le domande intese ad ottenere la concessione dei mutui agevolati di cui al precedente articolo 5 devono essere presentate ai settori regionali decentrati dell' agricoltura competenti per territorio che provvedono all' istruttoria tecnico - amministrativa. La Giunta regionale, su proposte dell' assessorato regionale agricoltura, sentita la competente commissione consiliare permanente all' agricoltura, provvede all' approvazione delle iniziative. Alla concessione e liquidazione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al precedente articolo 5 si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |