INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE LA CONOSCENZA DEI FATTILEGATI ALLA RESISTENZA E ALLA LOTTA DI LIBERAZIONE, INOCCASIONE DEL 50 ANNIVERSARIO DELLA COSTITUENTE.

Numero della legge: 31
Data: 30 luglio 1996
Numero BUR: 22
Data BUR: 10/08/1996

L.R. 30 Luglio 1996, n. 31
INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE LA CONOSCENZA DEI FATTILEGATI ALLA RESISTENZA E ALLA LOTTA DI LIBERAZIONE, INOCCASIONE DEL 50 ANNIVERSARIO DELLA COSTITUENTE.





Art. 1
(Finalita')

1. La Regione, in occasione del 50° anniversario della Costituente, promuove la realizzazione di interventi volti a favorire una maggiore conoscenza nelle giovani generazioni della Resistenza e della Lotta di Liberazione, che sono alla base della Repubblica e della Costituzione, con lo scopo di rafforzare i valori della pace, della democrazia, della solidarieta'.


Art. 2
(Interventi)

1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'articolo 1 vengono attuati i seguenti interventi:

a) organizzazione di convegni, mostre o seminari di studio promossi direttamente dalla Regione o mediante convenzioni con Enti pubblici, Province e Comuni e privati;
b) un concorso da svolgersi nelle scuole medie inferiori e superiori della Regione attraverso l'elaborazione di opere grafiche, video o ricerche, sui temi di cui al precedente articolo 1 e alla successiva lettera c), secondo modalita' decise dalla Giunta regionale, nel piu' rigoroso rispetto della verita' storica e dei caduti di tutte le guerre;
c) assegnazione di premi per tesi di laurea volte a ricostruire la memoria e diffondere la conoscenza degli eventi storici alla Resistenza e alla lotta di Liberazione;
d) sostegno dell'Istituto Romano per la Storia d'Italia dal Fascismo alla Resistenza (IRSIFAR) della Regione Lazio, del Museo Storico Liberazione di Roma in Via Tasso, dell'Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi di concentramento nazisti (ANED), dell'Associazione Nazionale Ex Internati nei campi di concentramento nazisti (ANEI), dell'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (ANPPIA), dell'Associazione Nazionale Famiglie Italiane Martiri (ANFIM) e di altre analoghe istituzioni per favorire l'apertura al pubblico delle loro sedi ed i loro rapporti con le scuole e le universita' della Regione;
e) istituzione o potenziamento di musei, archivi, mostre permanenti, centri di documentazione multimediale, con
particolare riferimento alla conservazione della memoria diretta (orale o scritta) dei protagonisti e dei testimoni;
f) restauro dei monumenti ai caduti di tutte le parti durante la guerra di Liberazione, e di tutte le guerre nei Comuni del Lazio, e rilevazione sistematica (mappatura) delle lapidi commemorative dei caduti della guerra di Liberazione, incoraggiando la formula "una scuola adotta un monumento";
g) gemellaggio di Comuni della Regione, che hanno vissuto episodi della Resistenza con altri Comuni della UE protagonisti di analoghi episodi;
h) scambi culturali tra giovani residenti nei Comuni della Regione e giovani di altri Paesi del mondo, finalizzati allo sviluppo degli ideali di pace e di fratellanza fra i popoli.


Art. 3
(Criteri generali)

1. Al fine dell'assegnazione dei contributi e dei
premi relativi agli interventi di cui all'articolo 2 la Giunta regionale tiene presenti i seguenti criteri generali:

a) particolare validita' e opportunita' delle iniziative, anche in relazione al costo delle stesse;
b) realizzazione in via prioritaria delle iniziative proposte dagli Enti pubblici dalle Province e dai Comuni e di quelle in ambiti territoriali ove siano particolarmente carenti i servizi culturali nonche' di quelle per cui si dimostri il coinvolgimento diretto delle Universita' e delle scuole della Regione.

2. Lo svolgimento del concorso di cui all'articolo 2
comma 1, lettera b) e' preceduto dalla pubblicazione di un bando di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonche' dall'invio di un manifesto contenente lo stesso bando da affiggere nelle scuole della Regione. L'assegnazione dei premi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e' preceduta dalla pubblicazione di un bando di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Le opere in concorso sono esaminate da una giuria
formata da rappresentanti delle Associazioni partigiane, esperti in arti figurative, storici, esponenti del mondo della cultura e del giornalismo designati dalla Giunta regionale.


Art. 4
(Modalita' per l'accesso e per l'erogazione dei contributi)

1. Le domande relative ai contributi previsti dall'articolo 2, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente pubblico o privato oppure dal laureato per gli interventi di cui all'articolo 2, lettera c) o dal Sindaco per gli interventi di cui all'articolo 2, lettere f) e g), devono pervenire al competente Assessorato regionale in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21 entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le predette domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione dettagliata delle iniziative che si intendono realizzare e piano di finanziamento con indicazione analitica della spesa prevista;
b) dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente pubblico o privato da cui risulti se per la medesima iniziativa siano stati percepiti o richiesti contributi o agevolazioni da altri Enti pubblici;
c) la documentazione viene indicata sul bando di concorso di cui all'articolo 3, comma 2.

3. L'erogazione dei contributi avviene secondo le seguenti modalita':

a) l'anticipazione del settanta per cento dell'importo del contributo assegnato successivamente alla adozione del provvedimento di concessione ed entro trenta giorni dalla comunicazione al beneficiario;
b) il residuo trenta per cento a seguito della presentazione, entro centottanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa ammessa a contributo, di una relazione illustrativa dell'attivita' svolta, del rendiconto analitico delle spese sostenute e della documentazione fiscale relativa alle singole voci di spesa.


Art. 5
(Concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri generali indicati all'articolo 3 e su proposta dell'Assessorato regionale alla Cultura, con propria motivata deliberazione, sentita la competente Commissione consiliare permanente, provvede all'approvazione del piano degli interventi da realizzare direttamente e indirettamente individuando le iniziative ammesse a contributo e quelle escluse, nonche' alla determinazione dell'entita' delle spese e dei contributi nell'ambito delle disponibilita' di bilancio. Il provvedimento e' comunicato agli interessati entro trenta giorni dalla sua adozione.


Art. 6
(Vigilanza e revoca dei contributi)

1. La Giunta regionale si riserva la facolta' di svolgere l'attivita' di vigilanza sulle iniziative ammesse a contributo.

2. Qualora a seguito di accertamenti le iniziative risultino non realizzate o realizzate difformemente da quanto dichiarato la Regione procede alla revoca totale o parziale del contributo. La revoca del contributo e' disposta con deliberazione della Giunta regionale e comporta la restituzione delle somme erogate aumentate degli interessi al tasso legale ovvero il recupero delle somme stesse con le modalita' previste dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.


Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di L. 300.000.000= che a tal fine viene iscritta nel capitolo di nuova istituzione del bilancio regionale 1996 n. 11211 con la denominazione: "Interventi regionali per favorire la conoscenza dei fatti legati alla Resistenza e alla lotta di Liberazione in occasione del 50° anniversario della Costituente".

2. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 11212 del bilancio regionale 1996 che presenta la relativa disponibilita'.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.