L.R. 26 Febbraio 2014, n. 3 |
Modifica alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche. Disposizione transitoria
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 (Modifica al comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e successive modifiche) 1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 24/1998 e successive modifiche le parole: “Entro il 14 febbraio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 14 febbraio 2015”. Art. 2 (Disposizione transitoria) 1. I provvedimenti di autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 167 del medesimo decreto, emessi dalle amministrazioni competenti dalla data del 15 febbraio 2014 e fino a quella di entrata in vigore della presente legge, restano privi di effetti se in contrasto, in riferimento ai beni paesaggistici di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, con le misure di salvaguardia temporanea di cui all’articolo 21, comma 1, della l.r. 24/1998 e successive modifiche e, relativamente ai beni paesaggistici di cui al medesimo articolo 134, comma 1, lettera c), del d.lgs. 42/2004, con le misure di salvaguardia di cui all’articolo 23 bis della l.r. 24/1998 e successive modifiche. Art. 3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione con efficacia retroattiva alla data del 14 febbraio 2014. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, lì 26 Febbraio 2014 Il Presidente Nicola Zingaretti |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |