Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, avente per oggetto: << Istituzione del comitato tecnico consultivo regionale per l' urbanistica, l' assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture >>.

Numero della legge: 3
Data: 25 gennaio 1978
Numero BUR: 4
Data BUR: 10/02/1978

L.R. 25 Gennaio 1978, n. 3
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, avente per oggetto: << Istituzione del comitato tecnico consultivo regionale per l' urbanistica, l' assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture >>.





Art. 1

All' art. 3 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e' aggiunta la seguente lettera: << n) le proposte di demolizione di opere o di parte di esse eseguite in violazione delle norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e delle norme tecniche di cui agli articoli 1 e 3 della stessa legge, nonche' i progetti di adeguamento concernenti la esecuzione di modifiche idonee a rendere le opere conformi alle norme stesse >>.


Art. 2

Le lettere f) e h) del primo comma dell' art. 4 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, sono sostituite dalle seguenti:
<< f) dal soprintendente archeologico o da un funzionario da lui delegato, limitatamente agli affari rientranti nella sua competenza territoriale;
h) dal soprintendente scolastico interregionale o da un funzionario da lui delegato; >>.


Art. 3

Le lettere i) ed l) del primo comma dell' art. 5 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 sono sostituite dalle seguenti:
<< i) dal soprintendente archeologico o da un funzionario da lui delegato, limitatamente agli affari rientranti nella sua competenza territoriale;
l) dal soprintendente scolastico interregionale, limitatamente alla trattazione degli affari attinenti alla edilizia scolastica; >>.


Art. 4

All' art. 15 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e' aggiunto il seguente comma:
<< Nel caso in cui le modifiche da apportare al piano regolatore generale o al programma di fabbricazione non rientrino fra quelle previste dal primo comma del presente articolo lo strumento urbanistico viene restituito al comune interessato nei confronti del quale trovano applicazione le disposizioni contenute nel terzultimo comma dell' art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765 >>.


Art. 5

La lettera c) dell' art. 19 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e' sostituita dalla seguente: << c) i progetti indicati alla lettera b) del precedente art. 3 fino all' importo di lire 300 milioni sempre che ne sia stata fatta richiesta nonche' i progetti indicati nelle lettere c) e d) dello stesso articolo fino all' importo di lire 300 milioni; >>.


Art. 6

Il primo comma dell' art. 20 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e' sostituito dal seguente: << Il comitato tecnico consultivo regionale e' in ogni caso competente ad esprimere i pareri ed a svolgere altre attribuzioni del consiglio superiore dei lavori pubblici, del comitato tecnico amministrativo, del comitato regionale per l' edilizia scolastica e delle commissioni provinciali per l' edilizia scolastica, della sovrintendenza ai beni ambientali e architettonici del Lazio, dei comitati provinciali per la bonifica, del consiglio provinciale di sanita' e, salvo quanto previsto al precedente art. 19, degli ingegneri capi degli uffici del genio civile, nonche' quelli di qualsiasi altro organo consultivo, individuale o collegiale, avente sede presso qualsiasi amministrazione generale o periferica dello Stato o di altro ente pubblico, ai quali sia demandato dalla vigente legislazione di esprimere pareri sulle materie trasferite o delegate alla Regione. >>.


Art. 7

Nella legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, dopo l' art. 20 e' aggiunto il seguente art. 20- bis: << Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 17, 18, 19 e 20 trovano applicazione dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta regionale che costituisce il comitato tecnico consultivo >>.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1978
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 20 gennaio 1978.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.