L.R. 07 Maggio 1983, n. 32 |
Contributo finanziario della Regione Lazio alle spese di investimento occorrenti per la realizzazione di opere e di impianti relativi al collegamento pedonale sotterraneo tra la stazione delle ferrovie dello Stato di Roma - Ostiense e la stazione Piramide della linea << B >> della metropolitana.
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(Pubblicata nel B.U. 30 maggio 1983, n. 15) Art. 1 (Finalita' della legge) La Regione Lazio, nel quadro degli interventi previsti nel piano generale dei pubblici trasporti di interesse regionale (prima fase triennale) approvato con deliberazione consiliare n. 97 del 30 marzo 1976 ed al fine di concorrere al conseguimento dell' obiettivo di pervenire, mediante la costruzione dei nodi di interscambio individuati nel piano stesso, all' attuazione di un sistema integrato tra i diversi modi di trasporto, contribuisce alle spese di investimento occorrenti per la realizzazione di opere e di impianti relativi al collegamento pedonale sotterraneo tra la stazione delle ferrovie dello Stato Roma - Ostiense e la stazione Piramide della linea << B >> della metropolitana di Roma con un finanziamento, in conto capitale, di L. 3.000 milioni. Art. 2 (Utilizzazione del contributo regionale) Il contributo in conto capitale indicato all' art. 1 della presente legge e' disposto a favore del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio ed e' dallo stesso utilizzato per far fronte agli oneri connessi con la realizzazione della quota parte delle opere e degli impianti concernenti il collegamento pedonale sotterraneo di cui al precedente articolo 1, che il consorzio predetto e' impegnato ad eseguire a propria completa cura, spese e responsabilita' conformemente alla convenzione perfezionata il 25 maggio 1982 tra il consorzio medesimo, il comune di Roma e l' azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. In particolare, gli interventi ed i lavori di competenza del consorzio da attuarsi con il predetto contributo in conto capitale erogato dalla Regione Lazio comprendono: a) le opere civili, a completa finitura, afferenti il tratto di collegamento pedonale sotterraneo nonche' quelle concernenti il locale per i servizi tecnologici, quali risultano individuate nella richiamata convenzione; b) l' integrale realizzazione, in opere civili, impianti tecnologici, impianti di accesso e di risalita (scale mobili), del manufatto denominato << mezzanino >> che, secondo quanto previsto nella citata convenzione, sara' costruito al di sopra della sede ferroviaria (binari) della linea << B >> della metropolitana di Roma all' altezza della fine degli attuali marciapiedi della stazione Piramide della medesima linea << B >>, nonche' delle opere di collegamento di detto << mezzanino >> con il piazzale di stazione della adiacente ferrovia Roma - lido di Ostia e con la via delle Cave Ardeatine. Art. 3 (Erogazione del contributo regionale) L' erogazione, a favore del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio, del contributo in conto capitale stanziato con la presente legge e' disposta dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni: a) quanto ad una quota pari al 10 per cento dell' ammontare del contributo stesso, previa presentazione, da parte del consorzio, della deliberazione, adottata dai competenti organi del consorzio medesimo ed approvata nelle forme di legge, concernente l' indizione della gara di appalto dei lavori (opere civili ed impianti) per la cui esecuzione il contributo predetto e' concesso; b) quanto ad una quota pari all' 80 per cento dell' ammontare del contributo, di cui alla presente legge, previa presentazione, da parte del consorzio, della deliberazione, adottata dai competenti organi del consorzio medesimo ed approvata nelle forme dio del Governo e' stato apposto il 6 maggio 1983. (opere civili ed impianti); c) quanto alla residua quota a saldo, previa presentazione, da parte del consorzio, del certificato di favorevole esito delle operazioni di collaudo dei lavori stessi (opere civili ed impianti). Art. 4 (Collaudo delle opere e vigilanza sulla loro esecuzione ) Ferma restando a carico del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio qualsivoglia responsabilita' di ordine tecnico, amministrativo e contabile inerente alla corretta esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e degli impianti di competenza del consorzio medesimo, individuati al secondo comma dell' articolo 2 della presente legge, alle operazioni di collaudo delle opere e degli impianti predetti provvede la Regione Lazio. Per dette operazioni di collaudo si applicano le disposizioni recate dall' articolo 11 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, tuttavia, la scelta del collaudatore o dei componenti la commissione collaudatrice puo' essere effettuata dall' Amministrazione regionale anche tra professionisti esterni all' Amministrazione medesima, debitamente iscritti agli albi professionali. Ogni onere e spesa relativa al collaudo resta a carico dell' impresa appaltatrice dei lavori, con esclusione del compenso professionale dovuto al collaudatore ovvero ai componenti la commissione collaudatrice, che e' sostenuto dall' Amministrazione regionale. Il consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio deve fornire, a richiesta dei competenti uffici della Giunta regionale, assessorato regionale ai trasporti, periodiche informazioni e notizie in ordine all' andamento dei lavori di costruzione delle opere e degli impianti di cui al secondo comma dell' articolo 2 della presente legge. L' amministrazione regionale, a mezzo dei funzionari in servizio presso la Giunta regionale, assessorato regionale ai trasporti, puo', in qualsiasi momento e senza obbligo di preventiva informazione o richiesta nei confronti del consorzio ovvero dell' impresa appaltatrice dei lavori, procedere alle verifiche, alle ispezioni ed ai controlli che riterra' necessari in ordine all' attuazione degli interventi per i quali e' concesso il contributo stanziato con la presente legge. Art. 5 (Norma finanziaria) Per provvedere alla concessione del contributo previsto dall' articolo 1 della presente legge e' autorizzata, per l' anno finanziario 1983, la spesa di L. 3.000 milioni. Per provvedere al pagamento degli oneri spettanti al collaudatore ovvero ai componenti la commissione collaudatrice delle opere realizzate con il contributo di cui al precedente articolo 1, si provvede a carico della dotazione ordinaria del capitolo n. 25111 del bilancio regionale 1983. La copertura finanziaria della spesa di L. 3.000 milioni di cui al precedente primo comma del presente articolo, e' costituita, ai sensi del quarto e quinto comma dell' articolo 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza, dello stanziamento non utilizzato del capitolo n. 25822 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi) del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno 1982. La spesa di cui al precedente primo comma sara' iscritta nell' apposito capitolo n. 09202 da istituirsi nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1983 con la denominazione: << Contributo finanziario regionale a favore del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio, per l' esecuzione di opere e di impianti afferenti il collegamento sotterraneo pedonale tra la stazione delle ferrovie dello Stato di Roma - Ostiense e la stazione Piramide della linea << B >> della metropolitana di Roma >>. Art. 6 (Dichiarazione d' urgenza) La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |