Finanziamento legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11 recante: Integrazione alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 62 << Norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e riabilitazione per gli handicappati >>.

Numero della legge: 25
Data: 11 settembre 1981
Numero BUR: 27
Data BUR: 30/09/1981

L.R. 11 Settembre 1981, n. 25
Finanziamento legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11 recante: Integrazione alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 62 << Norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e riabilitazione per gli handicappati >>.

(Pubblicato nel B.U. 30 settembre 1981, n.27)


Art. 1

All' onere derivante dalla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11 per l' esercizio 1981 valutato in L. 500.000.000 si fa fronte con l' incremento di pari importo del capitolo 08100, mediante riduzione dello stesso importo del fondo globale per provvedimenti legislativi (spese correnti) di cui al capitolo 08996 dello stesso bilancio.
All' onere relativo agli anni successivi sara' provveduto con la legge di bilancio.
Per quanto disposto dal primo comma del presente articolo al bilancio di previsione 1981 vengono apportate le seguenti variazioni:
capitolo n. 08100 competenza + L. 500.000.000
capitolo n. 08996 competenza - L. 500.000.000


Art. 2

L' art. 23 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 15 concernente il bilancio di previsione 1981 e' sostituito dall' articolo seguente:
Le domande per usufruire delle provvidenze di cui alla legge regionale n. 11 del 7 febbraio 1981 concernente: << Integrazione alla legge regionale n. 62 del 19 settembre 1974: " Norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e riabilitazione per gli handicappati" >> per l' anno 1980 possono essere presentate entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale predispone ed il Consiglio regionale approva il piano di ripartizione dei contributi.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.