| L.R. 11 Settembre 1976, n. 47 |
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Specificazione nell' ambito della qualifica funzionale di assistente di particolari mansioni e determinazione dei contingenti numerici del personale da adibire a dette mansioni.
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Art. 1 Nelle more dell' approvazione del provvedimento che determina il numero dei settori, degli uffici e delle relative dotazioni di organico, di cui all' art. 72 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, vengono individuate, nell' ambito della qualifica funzionale di assistente, le mansioni di specializzazione di dattilografo e di perforatore meccanografico. Il contingente numerico per le suddette mansioni di specializzazione e' determinato in trecento unita' per gli assistenti - dattilografi e in cinque unita' per gli assistenti - perforatori meccanografici. Art. 2 Il personale inquadrato nel contingente di cui al precedente articolo e' adibito esclusivamente e permanentemente al disimpegno delle mansioni inerenti la rispettiva specializzazione. L' assistente - dattilografo che abbia per almeno dieci anni disimpegnato mansioni di dattilografia puo' chiedere di essere adibito in altre mansioni della qualifica funzionale di assistente. Il provvedimento e' adottato dalla giunta regionale nei limiti dei posti vacanti nella qualifica di assistente o nel contingente previsto per la mansione richiesta, secondo l' ordine di una graduatoria che la giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno compilera', sentite le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, sulla base dei seguenti titoli: a) anzianita' effettiva nella qualifica; b) eta'; c) condizioni di salute. Art. 3 Nella prima attuazione della presente legge, l' individuazione del personale inquadrato nella qualifica funzionale di assistente da inserire nei contingenti, verra' effettuata con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell' assessore al personale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base dei seguenti criteri: 1) qualifica rivestita o mansioni effettivamente svolte presso l' ente di provenienza, ovvero in base alle quali e' stata disposta l' assunzione in servizio presso la Regione; 2) esercizio di fatto delle relative mansioni presso gli uffici regionali alla data del 30 giugno 1976. Art. 4 I posti dei contingenti che, dopo l' individuazione operata ai sensi dell' articolo precedente e salva la riserva di legge a favore delle categorie privilegiate, risultassero non assegnati, sono coperti come segue: A) per il contingente di assistente - dattilografo: 1) mediante prova pratica cui saranno ammessi i prestatori d' opera che alla data del 30 giugno 1976 risultino direttamente utilizzati dall' amministrazione nella copiatura dei propri atti; 2) mediante espletamento dei concorsi gia' banditi alla data del 30 giugno 1976; B) per il contingente di assistente - meccanografo mediante esame - colloquio e prova pratica cui sara' ammesso il personale che alla data del 30 giugno 1976 risulti gia' adibito in modo esclusivo e permanente presso il centro meccanografico della Regione. Art. 5 Alla spesa derivante dall' attuazione della presente legge, prevista in L. 115.000.000 nell' anno finanziario 1976, si fara' fronte con integrazione di pari importo dello stanziamento inscritto al cap. 11.03.01 del bilancio regionale, per lo stesso anno finanziario, ed apportando pari riduzione allo stanziamento inscritto al cap. 17.27.51 (fondo di riserva per spese obbligatorie e d' ordine). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Data a Roma, addi' 11 settembre 1976 Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 9 settembre 1976. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |